Art. 5. Proroga termini in materia di beni e attivita' culturali e disposizioni in materia di diritto d'autore 1. I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma 5, e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008. (( 1-bis. I consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere riconfermati, al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzione di continuita'. 2. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: «entro il 28 febbraio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2008». 2-bis. Il termine per l'eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato dell'Unione accademica nazionale, di cui al numero 5 dell'allegato A annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 31 dicembre 2008. 2-ter. Al comma 1 dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma e' dovuto dal soggetto che presta il servizio ed e' commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso». 2-quater. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: «e' determinato» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione,» e dopo le parole: «e le attivita' culturali,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2008». )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 12 e 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1996, n. 161: «Art. 12 (Consiglio di amministrazione). - 1. Lo statuto deve prevedere che la fondazione sia gestita da un consiglio di amministrazione, composto da sette a nove membri, compreso chi lo presiede. 2. Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11, e prevede requisiti di onorabilita' e professionalita' dei componenti dell'organo, anche con riferimento al settore specifico di attivita' della fondazione. In ogni caso, nel consiglio di amministrazione devono essere rappresentati l'autorita' di Governo competente per lo spettacolo e la regione nel territorio della quale ha sede la fondazione. A ciascuno di tali soggetti e' attribuito almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla misura del loro apporto al patrimonio. Per le fondazioni il cui consiglio di amministrazione e' composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all'autorita' di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti. 3. Il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia e' composto da tredici membri, compresi il presidente ed il sindaco di Roma, dei quali uno designato dall'autorita' di Governo competente per lo spettacolo, uno dalla regione nel cui territorio la fondazione ha sede e cinque eletti dal corpo accademico. 4. Il consiglio di amministrazione: a) approva il bilancio di esercizio; b) nomina e revoca il sovrintendente; c) approva le modifiche statutarie; d) approva, su proposta del sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attivita' artistica, che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilita' con i bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci preventivi dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri per i quali si estende il programma di attivita'; e) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della fondazione; f) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo. 5. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. 6. Il consiglio di amministrazione puo' delegare ad uno o piu' dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega. 7. Il sovrintendente partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, con i medesimi poteri e prerogative degli altri consiglieri, ad eccezione dei casi di cui al comma 4, lettere b) e d). Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono partecipare i componenti del collegio dei revisori. 8. Lo statuto puo' prevedere che determinate deliberazioni siano prese con maggioranze qualificate.». «Art. 21 (Amministrazione straordinaria). - 1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze: a) puo' disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita; b) (abrogata). 1-bis. L'autorita' di cui al comma 1 dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravita'. 2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o piu' commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta, nonche' il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del consiglio di amministrazione. 3. I commissari straordinari provvedono alla gestione della fondazione; ad accertare e rimuovere le irregolarita'; a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre la liquidazione. 4. I commissari straordinari, ricorrendone i presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari. 5. Spetta ai commissari straordinari l'esercizio dell'azione di responsabilita' contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, recante «Trasformazione in fondazione dell'ente autonomo «La Triennale di Milano», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: «Art. 4 (Organi). - 1. Sono organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il collegio dei revisori dei conti. 2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico operano nell'esclusivo interesse della fondazione senza vincolo di mandato nei confronti di coloro che li hanno designati. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attivita' imprenditoriali nel medesimo campo di attivita' della fondazione. 3. La durata degli organi e' di quattro anni. Ciascun componente puo' essere riconfermato per una sola volta e, se e' nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza. 4. Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalita' di nomina del collegio dei revisori, nel quale un componente, con funzioni di presidente, e' nominato in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.». - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale», come modificato dalla presente legge: «Art. 14 (Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - Beni culturali). - 1. Al fine di assicurare efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di cui all'art. 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, strumentali alla migliore fruizione dei beni culturali, razionalizzando le risorse disponibili, l'affidamento dei servizi stessi avviene in forma integrata rispetto sia alle varie tipologie indicate nel medesimo art. 117 che ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi devono essere svolti, presenti nel territorio di rispettiva competenza, da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali, nel rispetto delle norme dell'ordinamento comunitario, tenendo conto della specificita' delle prestazioni richieste nonche' delle esperienze e dei titoli professionali occorrenti, e' disciplinata l'organizzazione dei servizi aggiuntivi sulla base dei principi di cui al presente articolo, tra l'altro prevedendo che, in prima applicazione, l'affidamento integrato dei servizi avvenga, se necessario, anche con termini iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso. 3. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina sull'affidamento integrato dei servizi aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza, ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 30 aprile 2008.». - Il testo dell'Allegato A, annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come modificato dalla presente legge: «Art. 71-septies. - 1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonche' i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'art. 71-sexies. Detto compenso e' costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali e' calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora cio' non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso e' costituito da una somma commisurata alla capacita' di registrazione resa dai medesimi supporti. Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma e' dovuto dal soggetto che presta il servizio ed e' commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso. 2. Il compenso di cui al comma 1 e' determinato, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro il 31 dicembre 2008 sentito il comitato di cui all'art. 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater, nonche' della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto e' sottoposto ad aggiornamento triennale. 3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, e' responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione. 4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonche', nei casi piu' gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attivita' commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.».