Art. 5.
Proroga   termini   in  materia  di  beni  e  attivita'  culturali  e
             disposizioni in materia di diritto d'autore
  1.  I  termini  di  durata  degli  organi  di cui agli articoli 12,
comma 5,  e  21,  comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367,  e  successive  modificazioni, e di cui all'articolo 4, comma 3,
del  decreto  legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino
al 31 dicembre 2008.
  ((  1-bis.  I  consiglieri  di  amministrazione delle fondazioni di
diritto  privato disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 367, e successive modificazioni, in carica alla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente decreto, possono
essere  riconfermati, al termine del loro mandato, per una sola volta
e senza soluzione di continuita'.
  2.  All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222,  le  parole:  «entro  il 28 febbraio 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 30 aprile 2008».
  2-bis.  Il  termine  per  l'eventuale trasformazione in soggetto di
diritto  privato dell'Unione accademica nazionale, di cui al numero 5
dell'allegato  A  annesso  alla  legge  24 dicembre  2007, n. 244, e'
prorogato al 31 dicembre 2008.
  2-ter.  Al  comma 1  dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile
1941,  n.  633,  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: «Per i
sistemi  di  videoregistrazione  da  remoto  il  compenso  di  cui al
presente  comma e'  dovuto  dal soggetto che presta il servizio ed e'
commisurato  alla  remunerazione  ottenuta  per  la  prestazione  del
servizio stesso».
  2-quater.  Al  primo  periodo  del comma 2 dell'articolo 71-septies
della  legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: «e' determinato»
sono   inserite   le   seguenti:  «,  nel  rispetto  della  normativa
comunitaria  e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione,» e
dopo  le  parole:  «e  le  attivita'  culturali,»  sono  inserite  le
seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2008». ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 12  e  21 del
          decreto   legislativo   29 giugno  1996,  n.  367,  recante
          «Disposizioni  per la trasformazione degli enti che operano
          nel  settore  musicale  in  fondazioni di diritto privato»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1996, n. 161:
              «Art.  12  (Consiglio  di  amministrazione).  -  1.  Lo
          statuto  deve prevedere che la fondazione sia gestita da un
          consiglio  di  amministrazione,  composto  da  sette a nove
          membri, compreso chi lo presiede.
              2.  Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel
          rispetto  di  quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e
          11,  e prevede requisiti di onorabilita' e professionalita'
          dei   componenti  dell'organo,  anche  con  riferimento  al
          settore  specifico  di  attivita' della fondazione. In ogni
          caso,   nel  consiglio  di  amministrazione  devono  essere
          rappresentati  l'autorita'  di  Governo  competente  per lo
          spettacolo  e la regione nel territorio della quale ha sede
          la  fondazione.  A  ciascuno di tali soggetti e' attribuito
          almeno  un rappresentante nel consiglio di amministrazione,
          indipendentemente   dalla   misura   del  loro  apporto  al
          patrimonio.   Per   le   fondazioni  il  cui  consiglio  di
          amministrazione e' composto da nove membri, lo statuto deve
          prevedere  che  all'autorita'  di  Governo  in  materia  di
          spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti.
              3.  Il  consiglio  di  amministrazione della fondazione
          conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di
          Santa  Cecilia  e'  composto da tredici membri, compresi il
          presidente  ed  il sindaco di Roma, dei quali uno designato
          dall'autorita' di Governo competente per lo spettacolo, uno
          dalla  regione  nel  cui territorio la fondazione ha sede e
          cinque eletti dal corpo accademico.
              4. Il consiglio di amministrazione:
                a) approva il bilancio di esercizio;
                b) nomina e revoca il sovrintendente;
                c) approva le modifiche statutarie;
                d) approva,   su  proposta  del  sovrintendente,  con
          particolare  attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi
          di  attivita'  artistica, che devono essere accompagnati da
          proiezioni  che  ne  dimostrino  la  compatibilita'  con  i
          bilanci   degli   esercizi   precedenti  e  con  i  bilanci
          preventivi  dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri
          per i quali si estende il programma di attivita';
                e) stabilisce  gli  indirizzi di gestione economica e
          finanziaria della fondazione;
                f) ha   ogni   potere  concernente  l'amministrazione
          ordinaria  o  straordinaria  che  non  sia attribuito dalla
          legge o dallo statuto ad altro organo.
              5.  I  componenti  del consiglio di amministrazione, ad
          eccezione  del  presidente, durano in carica quattro anni e
          possono essere riconfermati una sola volta.
              6. Il consiglio di amministrazione puo' delegare ad uno
          o piu' dei suoi componenti particolari poteri, determinando
          i limiti della delega.
              7.   Il  sovrintendente  partecipa  alle  riunioni  del
          consiglio  di  amministrazione,  con  i  medesimi  poteri e
          prerogative  degli altri consiglieri, ad eccezione dei casi
          di  cui  al  comma 4,  lettere  b)  e d). Alle riunioni del
          consiglio   di   amministrazione   possono   partecipare  i
          componenti del collegio dei revisori.
              8.   Lo   statuto   puo'   prevedere   che  determinate
          deliberazioni siano prese con maggioranze qualificate.».
              «Art.  21  (Amministrazione  straordinaria).  -  1.  Il
          Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali, anche su
          proposta del Ministro dell'economia e delle finanze:
                a) puo'  disporre  lo  scioglimento  del consiglio di
          amministrazione  della  fondazione  quando  risultino gravi
          irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni
          delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
          che   regolano   l'attivita'   della   fondazione  o  venga
          presentato il bilancio preventivo in perdita;
                b) (abrogata).
              1-bis.  L'autorita'  di  cui al comma 1 dispone in ogni
          caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della
          fondazione   quando  i  conti  economici  di  due  esercizi
          consecutivi   chiudono   con   una   perdita   del  periodo
          complessivamente  superiore  al 30 per cento del patrimonio
          disponibile,  ovvero  sono  previste perdite del patrimonio
          disponibile di analoga gravita'.
              2.  Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno
          o piu' commissari straordinari, viene determinata la durata
          del  loro  incarico,  non superiore a sei mesi, rinnovabile
          una  sola  volta,  nonche'  il  compenso  loro spettante. I
          commissari  straordinari  esercitano  tutti  i  poteri  del
          consiglio di amministrazione.
              3.  I  commissari straordinari provvedono alla gestione
          della    fondazione;    ad   accertare   e   rimuovere   le
          irregolarita';   a   promuovere   le   soluzioni  utili  al
          perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente
          proporre la liquidazione.
              4.    I   commissari   straordinari,   ricorrendone   i
          presupposti,  promuovono  la dichiarazione di decadenza dai
          diritti  e  dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli
          enti originari.
              5.   Spetta   ai  commissari  straordinari  l'esercizio
          dell'azione  di  responsabilita'  contro  i  componenti del
          disciolto     consiglio    di    amministrazione,    previa
          autorizzazione  dell'autorita'  di  Governo  competente  in
          materia di spettacolo.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo 20 luglio 1999, n. 273, recante «Trasformazione
          in  fondazione dell'ente autonomo «La Triennale di Milano»,
          a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
              «Art.  4 (Organi). - 1. Sono organi della fondazione il
          presidente,  il  consiglio  di amministrazione, il comitato
          scientifico, il collegio dei revisori dei conti.
              2.  I componenti del consiglio di amministrazione e del
          comitato scientifico operano nell'esclusivo interesse della
          fondazione senza vincolo di mandato nei confronti di coloro
          che  li  hanno  designati.  Essi non devono avere interessi
          personali  e diretti relativi allo svolgimento di attivita'
          imprenditoriali  nel  medesimo  campo  di  attivita'  della
          fondazione.
              3.  La  durata degli organi e' di quattro anni. Ciascun
          componente  puo'  essere riconfermato per una sola volta e,
          se  e' nominato prima della scadenza quadriennale, resta in
          carica fino a tale scadenza.
              4.  Lo statuto determina la composizione, le competenze
          e  le  modalita'  di  nomina del collegio dei revisori, nel
          quale   un  componente,  con  funzioni  di  presidente,  e'
          nominato  in  rappresentanza  del Ministero del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 14 del decreto-legge
          1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi
          urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
          l'equita' sociale», come modificato dalla presente legge:
              «Art.  14  (Razionalizzazione  dei servizi aggiuntivi -
          Beni  culturali).  - 1. Al fine di assicurare efficienza ed
          efficacia  nell'erogazione  dei  servizi  aggiuntivi di cui
          all'art. 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio,
          di  cui  al  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
          successive   modificazioni,   strumentali   alla   migliore
          fruizione  dei  beni  culturali, razionalizzando le risorse
          disponibili,  l'affidamento  dei  servizi stessi avviene in
          forma  integrata rispetto sia alle varie tipologie indicate
          nel  medesimo  art.  117  che  ai diversi istituti e luoghi
          della  cultura,  nei  quali i servizi devono essere svolti,
          presenti  nel territorio di rispettiva competenza, da parte
          delle   Direzioni   regionali   per   i  beni  culturali  e
          paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale
          del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
              2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
          per  i  beni  e  le attivita' culturali, nel rispetto delle
          norme  dell'ordinamento  comunitario,  tenendo  conto della
          specificita'  delle  prestazioni  richieste  nonche'  delle
          esperienze   e  dei  titoli  professionali  occorrenti,  e'
          disciplinata  l'organizzazione dei servizi aggiuntivi sulla
          base  dei principi di cui al presente articolo, tra l'altro
          prevedendo   che,   in  prima  applicazione,  l'affidamento
          integrato  dei  servizi  avvenga,  se necessario, anche con
          termini  iniziali  differenziati,  garantendo  la  naturale
          scadenza dei rapporti concessori in corso.
              3.  In  attesa  dell'entrata in vigore della disciplina
          sull'affidamento integrato dei servizi aggiuntivi di cui ai
          commi 1  e  2,  i  rapporti  comunque  in  atto relativi ai
          medesimi  servizi  restano efficaci fino alla loro naturale
          scadenza, ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle
          gare da bandirsi entro il 30 aprile 2008.».
              -  Il   testo   dell'Allegato  A,  annesso  alla  legge
          24 dicembre  2007,  n.  244,  recante  «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2008)»  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, supplemento ordinario.
              - Si  riporta il testo dell'art. 71-septies della legge
          22 aprile  1941,  n. 633 (Protezione del diritto d'autore e
          di   altri   diritti   connessi  al  suo  esercizio),  come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  71-septies.  -  1. Gli autori ed i produttori di
          fonogrammi,   nonche'   i  produttori  originari  di  opere
          audiovisive,  gli  artisti  interpreti  ed  esecutori  ed i
          produttori  di  videogrammi,  e  i loro aventi causa, hanno
          diritto  ad  un  compenso  per  la  riproduzione privata di
          fonogrammi  e  di  videogrammi  di  cui all'art. 71-sexies.
          Detto   compenso   e'   costituito,   per   gli  apparecchi
          esclusivamente  destinati  alla  registrazione  analogica o
          digitale  di  fonogrammi  o  videogrammi,  da una quota del
          prezzo  pagato  dall'acquirente  finale al rivenditore, che
          per  gli  apparecchi polifunzionali e' calcolata sul prezzo
          di  un  apparecchio  avente  caratteristiche  equivalenti a
          quelle    della    componente    interna   destinata   alla
          registrazione, ovvero, qualora cio' non fosse possibile, da
          un  importo  fisso  per  apparecchio.  Per  i  supporti  di
          registrazione  audio  e  video,  quali  supporti analogici,
          supporti  digitali,  memorie fisse o trasferibili destinate
          alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso
          e'  costituito  da  una somma commisurata alla capacita' di
          registrazione  resa dai medesimi supporti. Per i sistemi di
          videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente
          comma e'  dovuto  dal soggetto che presta il servizio ed e'
          commisurato  alla remunerazione ottenuta per la prestazione
          del servizio stesso.
              2.  Il  compenso  di cui al comma 1 e' determinato, nel
          rispetto  della  normativa  comunitaria  e comunque tenendo
          conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro
          per  i  beni e le attivita' culturali, da adottare entro il
          31 dicembre  2008 sentito il comitato di cui all'art. 190 e
          le  associazioni  di categoria maggiormente rappresentative
          dei  produttori  degli  apparecchi e dei supporti di cui al
          comma 1.  Per la determinazione del compenso si tiene conto
          dell'apposizione  o  meno  delle misure tecnologiche di cui
          all'art.  102-quater, nonche' della diversa incidenza della
          copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto e'
          sottoposto ad aggiornamento triennale.
              3.  Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel
          territorio  dello  Stato  allo scopo di trarne profitto gli
          apparecchi  e  i  supporti indicati nel comma 1. I predetti
          soggetti  devono  presentare  alla  Societa' italiana degli
          autori  ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione
          dalla  quale  risultino le cessioni effettuate e i compensi
          dovuti,  che  devono essere contestualmente corrisposti. In
          caso   di   mancata   corresponsione   del   compenso,   e'
          responsabile  in  solido  per  il pagamento il distributore
          degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
              4.  La  violazione  degli obblighi di cui al comma 3 e'
          punita  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria pari al
          doppio  del compenso dovuto, nonche', nei casi piu' gravi o
          di   recidiva,   con   la   sospensione   della  licenza  o
          autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita' commerciale o
          industriale  da  quindici  giorni  a tre mesi ovvero con la
          revoca della licenza o autorizzazione stessa.».