Art. 50.
      Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali
  1.  Al  comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 175,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le  parole:  «per  ciascuno  degli  anni  2006  e  2007»  sono
sostituite  dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008
e 2009»;
    b) e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di
cui  al  presente  comma possono  essere rifinanziati, per uno o piu'
degli   anni   considerati   dal   bilancio   pluriennale,  ai  sensi
dell'articolo 11,  comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni».
  2.  All'onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e  2009 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
del  Fondo  per  interventi  strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3.  Per  la  determinazione  dei  limiti di reddito previsti per il
riconoscimento  dell'assegno  sociale di cui all'articolo 3, comma 6,
della  legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' della pensione sociale di
cui  all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano
gli assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre
1980, n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96.
  4.  Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal
15 settembre 2007.
  5.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati
in  1.750.000  euro  per l'anno 2007, in 5.000.000 di euro per l'anno
2008 ed in 4.700.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
    a) per   l'anno  2007  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2007-2009,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze per l'anno 2007, utilizzando parte dell'accantonamento
relativo al medesimo Ministero;
    b) per   l'anno  2008  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2007-2009,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno  2007 utilizzando quanto a 2,4 milioni di
euro la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero
della giustizia e quanto ai restanti 2,6 milioni di euro utilizzando,
per  l'importo di euro 867.000 ciascuno, la proiezione di parte degli
accantonamenti  relativi al Ministero della solidarieta' sociale e al
Ministero   della  salute  e,  per  l'importo  di  euro  866.000,  la
proiezione   di   parte  dell'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'universita' e della ricerca;
    c) per   l'anno  2009  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2007-2009,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno  2007, utilizzando, per l'importo di euro
903.000   e   di   euro  1.215.000,  la  proiezione  di  parte  degli
accantonamenti  relativi rispettivamente al Ministero per i beni e le
attivita'  culturali  e al Ministero dell'universita' e della ricerca
e,  per  l'importo di euro 1.291.000 ciascuno, la proiezione di parte
degli  accantonamenti  relativi al Ministero degli affari esteri e al
Ministero della solidarieta' sociale.
  6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  7.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  degli  oneri di cui al presente articolo, anche ai fini
dell'adozione   dei  provvedimenti  correttivi  di  cui  all'articolo
11-ter,  comma 7,  della  legge  5 agosto  1978, n. 468, e successive
modificazioni.    Gli    eventuali    decreti    emanati   ai   sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978,
n.  468,  prima  della  data di entrata in vigore dei provvedimenti o
delle  misure  di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma sono
tempestivamente   trasmessi   alle   Camere,  corredati  da  apposite
relazioni illustrative.
  ((  7-bis.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri procede alle
operazioni  necessarie  per il restauro del blocco n. 21 del campo di
prigionia di Auschwitz. A tal fine e' autorizzata la spesa di 900.000
euro  per  l'anno  2008.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  della  dotazione  del Fondo per interventi
strutturali  di  politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del   decreto-legge   29 novembre   2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27 dicembre  2004,  n. 307. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 1 della
          legge  17 agosto 2005, n. 175, recante «Disposizioni per la
          salvaguardia  del  patrimonio culturale ebraico in Italia»,
          come modificato dalla presente legge:
              «1.  Per  interventi  conservativi  e  di  restauro sul
          patrimonio    culturale,    architettonico,   artistico   e
          archivistico ebraico in Italia e' autorizzata la spesa di 1
          milione  di euro per l'anno 2005 e di 2 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009. Gli interventi
          di  cui  al presente comma possono essere rifinanziati, per
          uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale,
          ai  sensi  dell'art.  11,  comma 3, lettera f), della legge
          5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.».
              - Per  il  testo  del  comma 5 dell'art. 10 (Proroga di
          termini  in materia di definizione di illeciti edilizi) del
          decreto-legge  29 novembre  2004,  n.  282, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27 dicembre  2004, n. 307, si
          vedano i riferimenti normativi all'art. 46.
              - Si   riporta   il   testo  del  comma 6  dell'art.  3
          (Disposizioni    diverse   in   materia   assistenziale   e
          previdenziale)  della  legge 8 agosto 1995, n. 335, recante
          «Riforma   del   sistema   pensionistico   obbligatorio   e
          complementare»:
              «6.  Con  effetto  dal  1° gennaio 1996, in luogo della
          pensione   sociale   e  delle  relative  maggiorazioni,  ai
          cittadini   italiani,  residenti  in  Italia,  che  abbiano
          compiuto  65  anni e si trovino nelle condizioni reddituali
          di  cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
          non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
          pari,  per  il  1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno
          sociale».  Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
          e'   attribuito   in  misura  ridotta  fino  a  concorrenza
          dell'importo  predetto,  se  non  coniugato, ovvero fino al
          doppio  del  predetto importo, se coniugato, ivi computando
          il  reddito  del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno
          sociale  di  cui  il  medesimo  sia  titolare. I successivi
          incrementi  del reddito oltre il limite massimo danno luogo
          alla   sospensione  dell'assegno  sociale.  Il  reddito  e'
          costituito    dall'ammontare    dei    redditi   coniugali,
          conseguibili  nell'anno solare di riferimento. L'assegno e'
          erogato  con  carattere  di provvisorieta' sulla base della
          dichiarazione    rilasciata    dal    richiedente   ed   e'
          conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
          sulla  base  della dichiarazione dei redditi effettivamente
          percepiti.   Alla   formazione  del  reddito  concorrono  i
          redditi,  al netto dell'imposizione fiscale e contributiva,
          di  qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte
          e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
          o  ad  imposta  sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari
          corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
          reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
          le  anticipazioni  sui  trattamenti  stessi,  le competenze
          arretrate   soggette  a  tassazione  separata,  nonche'  il
          proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
          effetti   del  conferimento  dell'assegno  non  concorre  a
          formare  reddito  la  pensione liquidata secondo il sistema
          contributivo  ai  sensi  dell'art.  1, comma 6, a carico di
          gestioni  ed  enti  previdenziali  pubblici  e  privati che
          gestiscono  forme  pensionistiche  obbligatorie  in  misura
          corrispondente  ad  un  terzo  della  pensione  medesima  e
          comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  26  della  legge
          30 aprile   1969,   n.   153,   recante   «Revisione  degli
          ordinamenti  pensionistici  e norme in materia di sicurezza
          sociale»:
              «Art.  26.  -  Ai  cittadini  italiani,  residenti  nel
          territorio  nazionale,  che  abbiano  compiuto l'eta' di 65
          anni,   che   posseggano   redditi   propri  assoggettabili
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  per  un
          ammontare   non  superiore  a  lire  336.050  annue  e,  se
          coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non
          superiore  a  L. 1.320.000 annue e' corrisposta, a domanda,
          una  pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue
          da  ripartirsi  in  13  rate  mensili  di  L.  25.850 annue
          ciascuna.  La  tredicesima  rata  e' corrisposta con quella
          di dicembre  ed  e' frazionabile. Non si provvede al cumulo
          del  reddito con quello del coniuge nel caso di separazione
          legale.
              Dal  computo  del  reddito  suindicato sono esclusi gli
          assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.
              Non hanno diritto alla pensione sociale:
                1)  coloro  che  hanno titolo a rendite o prestazioni
          economiche  previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione
          per   gli  assegni  familiari,  erogate  con  carattere  di
          continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati
          esteri;
                2)  coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta
          eccezione  dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti
          della guerra 1915-18 e precedenti.
              La  esclusione  di  cui  al  precedente comma non opera
          qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L.
          336.050 annue.
              Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i
          redditi  previsti  nei  precedenti  commi,  ma  di  importo
          inferiore  a  L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione
          sociale  ridotta in misura corrispondente all'importo delle
          rendite, prestazioni e redditi percepiti.
              L'importo  della  pensione  sociale  di  cui  al  primo
          comma e'  comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti
          dalla  perequazione  automatica  della  pensione  di cui al
          precedente art. 19.
              I  limiti  di  L.  336.050 previsti nel primo, quarto e
          quinto   comma del  presente  articolo sono  elevati  dalla
          perequazione automatica di cui al precedente art. 19.
              Qualora,   a   seguito  della  riduzione  prevista  dal
          comma precedente,  la  pensione  sociale risulti di importo
          inferiore  a  L.  3.500 mensili, l'Istituto nazionale della
          previdenza  sociale  ha  facolta'  di porla in pagamento in
          rate semestrali anticipate.
              La  pensione  e'  posta a carico del Fondo sociale, nel
          cui  seno  e'  costituita apposita gestione autonoma, ed e'
          corrisposta,   con   le   stesse   modalita'  previste  per
          l'erogazione  delle pensioni, dall'Istituto nazionale della
          previdenza  sociale,  al quale compete l'accertamento delle
          condizioni    per   la   concessione   sulla   base   della
          documentazione indicata nel comma successivo.
              La  domanda per ottenere la pensione e' presentata alla
          sede dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione territoriale e'
          compreso il comune di residenza dell'interessato.
              La domanda stessa deve essere corredata dal certificato
          di  nascita  e  dalla  certificazione da rilasciarsi, senza
          spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal
          richiedente  su  modulo  conforme  a  quello  approvato con
          decreto  del  Ministero delle finanze, da emanarsi entro il
          mese  di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
          da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti.
              La   pensione   decorre   dal  primo  giorno  del  mese
          successivo a quello di presentazione della domanda e non e'
          cedibile,  ne'  sequestrabile,  ne' pignorabile. Per coloro
          che,  potendo far valere i requisiti di cui al primo comma,
          presentino  la  domanda entro il primo anno di applicazione
          della  presente  legge,  la  pensione decorre dal 1° maggio
          1969   o   dal  mese  successivo  a  quello  di  compimento
          dell'eta',  qualora  quest'ultima  ipotesi  si verifichi in
          data successiva a quella di entrata in vigore della legge.
              Chiunque  compia dolosamente atti diretti a procurare a
          se' o ad altri la liquidazione della pensione non spettante
          e'  tenuto  a  versare  una  somma pari al doppio di quella
          indebitamente  percepita,  il  cui  provento e' devoluto al
          Fondo   sociale.   La   suddetta   sanzione   e'  comminata
          dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso
          le proprie sedi provinciali.
              Per  i  ricorsi  amministrativi  contro i provvedimenti
          dell'I.N.P.S.  concernenti  la  concessione della pensione,
          nonche'  per  la  comminazione delle sanzioni pecuniarie di
          cui  al  comma precedente e per le conseguenti controversie
          in   sede   giurisdizionale,  si  applicano  le  norme  che
          disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di
          cui  al  regio  decreto-legge  4 ottobre  1935,  n. 1827, e
          successive modificazioni e integrazioni. ».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  della  legge
          18 novembre  1980,  n.  791,  recante  «Istituzione  di  un
          assegno  vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di
          sterminio nazista K.Z.»:
              «Art.  1.  -  Ai cittadini italiani che, per ragioni di
          cui  all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
          6 ottobre 1963, n. 2043, siano stati deportati nei campi di
          sterminio   nazisti  K.Z.,  e'  assicurato  il  diritto  al
          collocamento  al  lavoro  ed  al  godimento dell'assistenza
          medica,  farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei
          mutilati  ed  invalidi  di  guerra e, se hanno compiuto gli
          anni  50,  se  donne,  o  gli  anni  55,  se uomini, verra'
          concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione
          contributiva della previdenza sociale.
              La  concessione  del  vitalizio,  di  cui al precedente
          comma, e' estesa anche ai cittadini italiani ristretti, per
          le medesime ragioni di cui al primo comma, nella Risiera di
          S. Sabba di Trieste.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 1 della legge 10 marzo
          1955, n. 96, recante «Provvidenze a favore dei perseguitati
          politici  antifascisti  o  razziali  e  dei  loro familiari
          superstiti»:
              «Art.  1.  - Ai cittadini italiani, i quali siano stati
          perseguitati,  a  seguito  dell'attivita'  politica da loro
          svolta  contro  il  fascismo  anteriormente all'8 settembre
          1943,   e   abbiano  subito  una  perdita  della  capacita'
          lavorativa  in misura non inferiore al 30 per cento, verra'
          concesso,  a  carico  del  bilancio dello Stato, un assegno
          vitalizio  di  benemerenza in misura pari a quello previsto
          dalla  tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648,
          compresi i relativi assegni accessori per il raggruppamento
          gradi: ufficiali inferiori.
              Tale  assegno  sara'  attribuito  qualora  causa  della
          perdita della capacita' lavorativa siano stati:
                a) la  detenzione  in  carcere  per  reato politico a
          seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale
          speciale  per la difesa dello Stato o di tribunali ordinari
          per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purche' non si
          tratti   di   condanne  inflitte  per  i  reati  contro  la
          personalita'  internazionale  dello  Stato,  previsti dagli
          articoli da 241 a 268 e 275 del Codice penale, le quali non
          siano  state  annullate  da  sentenze di revisione ai sensi
          dell'art.   13   del  decreto  legislativo  luogotenenziale
          5 ottobre 1944, n. 316;
                b) l'assegnazione  a  confino  di polizia o a casa di
          lavoro,  inflitta  in dipendenza dell'attivita' politica di
          cui  al  primo  comma,  ovvero  la  carcerazione preventiva
          congiunta   a   fermi  di  polizia,  causati  dalla  stessa
          attivita'  politica,  quando per il loro reiterarsi abbiano
          assunto carattere persecutorio continuato;
                c) atti  di  violenza  o  sevizie  subiti in Italia o
          all'estero  ad opera di persone alle dipendenze dello Stato
          o   appartenenti   a  formazioni  militari  o  paramilitari
          fasciste, o di emissari del partito fascista;
                d) condanne  inflitte da tribunali ordinari per fatti
          connessi  a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni
          dichiaratamente  antifasciste  e  che abbiano comportato un
          periodo di reclusione non inferiore ad anni uno;
                e) la    prosecuzione    all'estero    dell'attivita'
          antifascista  con  la  partecipazione alla guerra di Spagna
          ovvero  l'internamento  in  campo  di  concentramento  o la
          condanna  al  carcere  subiti in conseguenza dell'attivita'
          antifascista svolta all'estero.
              Un  assegno nella stessa misura sara' attribuito, nelle
          identiche  ipotesi,  ai  cittadini  italiani  che  dopo  il
          7 luglio  1938,  abbiano  subito  persecuzioni  per  motivi
          d'ordine razziale.».
              - Per  il testo del comma 7 dell'art. 11-ter (Copertura
          finanziaria  delle  leggi) e del comma 2 dell'art. 7 (Fondo
          di  riserva  per  le  spese obbligatorie e di ordine) della
          citata legge 5 agosto 1978, n. 468, si vedano i riferimenti
          normativi all'art. 6-ter.