Art. 50. Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali 1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «per ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma possono essere rifinanziati, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni». 2. All'onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 3. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano gli assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 15 settembre 2007. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati in 1.750.000 euro per l'anno 2007, in 5.000.000 di euro per l'anno 2008 ed in 4.700.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede: a) per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero; b) per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 utilizzando quanto a 2,4 milioni di euro la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e quanto ai restanti 2,6 milioni di euro utilizzando, per l'importo di euro 867.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero della solidarieta' sociale e al Ministero della salute e, per l'importo di euro 866.000, la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca; c) per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando, per l'importo di euro 903.000 e di euro 1.215.000, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi rispettivamente al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'universita' e della ricerca e, per l'importo di euro 1.291.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e al Ministero della solidarieta' sociale. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo del presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. (( 7-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri procede alle operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz. A tal fine e' autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 17 agosto 2005, n. 175, recante «Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia», come modificato dalla presente legge: «1. Per interventi conservativi e di restauro sul patrimonio culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico in Italia e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2005 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009. Gli interventi di cui al presente comma possono essere rifinanziati, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.». - Per il testo del comma 5 dell'art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi) del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, si vedano i riferimenti normativi all'art. 46. - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 3 (Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale) della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»: «6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale». Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.». - Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante «Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»: «Art. 26. - Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue e' corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata e' corrisposta con quella di dicembre ed e' frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale. Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione. Non hanno diritto alla pensione sociale: 1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri; 2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti. La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue. Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. L'importo della pensione sociale di cui al primo comma e' comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica della pensione di cui al precedente art. 19. I limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dalla perequazione automatica di cui al precedente art. 19. Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore a L. 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facolta' di porla in pagamento in rate semestrali anticipate. La pensione e' posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno e' costituita apposita gestione autonoma, ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo. La domanda per ottenere la pensione e' presentata alla sede dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione territoriale e' compreso il comune di residenza dell'interessato. La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la pensione decorre dal 1° maggio 1969 o dal mese successivo a quello di compimento dell'eta', qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella di entrata in vigore della legge. Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a se' o ad altri la liquidazione della pensione non spettante e' tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento e' devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione e' comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'I.N.P.S. concernenti la concessione della pensione, nonche' per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni. ». - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, recante «Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z.»: «Art. 1. - Ai cittadini italiani che, per ragioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., e' assicurato il diritto al collocamento al lavoro ed al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi di guerra e, se hanno compiuto gli anni 50, se donne, o gli anni 55, se uomini, verra' concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale. La concessione del vitalizio, di cui al precedente comma, e' estesa anche ai cittadini italiani ristretti, per le medesime ragioni di cui al primo comma, nella Risiera di S. Sabba di Trieste.». - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recante «Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti»: «Art. 1. - Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attivita' politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente all'8 settembre 1943, e abbiano subito una perdita della capacita' lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verra' concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori per il raggruppamento gradi: ufficiali inferiori. Tale assegno sara' attribuito qualora causa della perdita della capacita' lavorativa siano stati: a) la detenzione in carcere per reato politico a seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purche' non si tratti di condanne inflitte per i reati contro la personalita' internazionale dello Stato, previsti dagli articoli da 241 a 268 e 275 del Codice penale, le quali non siano state annullate da sentenze di revisione ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316; b) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell'attivita' politica di cui al primo comma, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attivita' politica, quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato; c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista; d) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste e che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad anni uno; e) la prosecuzione all'estero dell'attivita' antifascista con la partecipazione alla guerra di Spagna ovvero l'internamento in campo di concentramento o la condanna al carcere subiti in conseguenza dell'attivita' antifascista svolta all'estero. Un assegno nella stessa misura sara' attribuito, nelle identiche ipotesi, ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938, abbiano subito persecuzioni per motivi d'ordine razziale.». - Per il testo del comma 7 dell'art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi) e del comma 2 dell'art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine) della citata legge 5 agosto 1978, n. 468, si vedano i riferimenti normativi all'art. 6-ter.