Art. 51.
                    Trattamento di fine rapporto
  1.  Le  risorse  di  cui  all'articolo 1,  comma 758,  della  legge
27 dicembre  2006,  n. 296, concernenti il «Fondo per l'erogazione ai
lavoratori  dipendenti  del  settore  privato dei trattamenti di fine
rapporto  di  cui  all'articolo 2120 del codice civile», destinate al
finanziamento  degli  interventi  di  cui all'elenco 1 della medesima
legge,  sono  versate  dall'I.N.P.S.  all'apposito  capitolo  n. 3331
dell'entrata del bilancio dello Stato.
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo del comma 758 dell'art. 1 della
          legge  27 dicembre  2006, n. 296, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2007)»:
              «758.  Le  risorse  del  Fondo  di cui al comma 755, al
          netto  delle  prestazioni  erogate,  della  valutazione dei
          maggiori  oneri  derivanti  dall'esonero dal versamento del
          contributo   di  cui  all'art.  10,  comma 2,  del  decreto
          legislativo  5 dicembre  2005,  n. 252, come modificato dal
          comma 764, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni
          alle    forme    pensionistiche   complementari   derivanti
          dall'applicazione   della  presente  disposizione,  nonche'
          dall'applicazione  delle disposizioni di cui all'art. 8 del
          decreto-legge  30 settembre  2005,  n. 203, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da
          ultimo sostituito dal comma 766, nonche' degli oneri di cui
          al  comma 765,  sono destinate, nei limiti degli importi di
          cui   all'elenco   1   annesso   alla  presente  legge,  al
          finanziamento  dei  relativi interventi, e in ogni caso nei
          limiti  delle  risorse accertate con il procedimento di cui
          al   comma 759.   Al   fine   di  garantire  la  tempestiva
          attivazione   del   finanziamento  in  corso  d'anno  degli
          interventi  previsti  nel predetto elenco 1, e' consentito,
          per  l'anno  2007,  l'utilizzo  di  una  parte  delle quote
          accantonate  per  ciascun intervento, nel limite di importi
          corrispondenti  a effetti in termini di indebitamento netto
          pari  all'ottanta  per  cento  di  quelli  determinati  nel
          medesimo  elenco  1. Per gli anni 2008 e 2009 e' consentito
          l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun
          intervento,  nel limite di importi corrispondenti a effetti
          in  termini  di  indebitamento  netto  pari al settanta per
          cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.».
              - Si riporta il testo dell'art. 2120 del codice civile:
              «Art.   2120.   (Disciplina  del  trattamento  di  fine
          rapporto).  -  In  ogni  caso di cessazione del rapporto di
          lavoro  subordinato,  il prestatore di lavoro ha diritto ad
          un  trattamento  di  fine  rapporto.  Tale  trattamento  si
          calcola  sommando  per  ciascun  anno di servizio una quota
          pari   e   comunque   non   superiore   all'importo   della
          retribuzione  dovuta  per l'anno stesso divisa per 13,5. La
          quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
          computandosi  come mese intero le frazioni di mese uguali o
          superiori a 15 giorni.
              Salvo  diversa  previsione  dei contratti collettivi la
          retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende
          tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in
          natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
          titolo  non  occasionale  e  con  esclusione  di  quanto e'
          corrisposto a titolo di rimborso spese.
              In  caso di sospensione della prestazione di lavoro nel
          corso  dell'anno  per una delle cause di cui all'art. 2110,
          nonche'  in  caso  di  sospensione totale o parziale per la
          quale  sia  prevista  l'integrazione salariale, deve essere
          computato    nella    retribuzione    di   cui   al   primo
          comma l'equivalente  della retribuzione a cui il lavoratore
          avrebbe  avuto  diritto  in caso di normale svolgimento del
          rapporto di lavoro.
              Il  trattamento  di  cui al precedente primo comma, con
          esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato,
          su   base  composta,  al  31 dicembre  di  ogni  anno,  con
          l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in
          misura  fissa  e  dal 75 per cento dell'aumento dell'indice
          dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed
          impiegati,   accertato   dall'ISTAT,   rispetto   al   mese
          di dicembre dell'anno precedente.
              Ai  fini  della applicazione del tasso di rivalutazione
          di   cui   al   comma precedente   per  frazioni  di  anno,
          l'incremento  dell'indice  ISTAT  e'  quello risultante nel
          mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello
          di dicembre  dell'anno  precedente.  Le  frazioni  di  mese
          uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese
          intero.
              Il  prestatore  di  lavoro,  con  almeno  otto  anni di
          servizio  presso le stesso datore di lavoro, puo' chiedere,
          in  costanza  di  rapporto di lavoro, una anticipazione non
          superiore  al  70  per  cento  sul  trattamento cui avrebbe
          diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della
          richiesta.
              Le  richieste  sono  soddisfatte  annualmente  entro  i
          limiti  del  10  per  cento  degli aventi titolo, di cui al
          precedente  comma,  e  comunque  del 4 per cento del numero
          totale dei dipendenti.
              La  richiesta deve essere giustificata dalla necessita'
          di:
                a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi
          straordinari   riconosciuti   dalle   competenti  strutture
          pubbliche;
                b) acquisto  della prima casa di abitazione per se' o
          per i figli, documentato con atto notarile.
              L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel
          corso  del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli
          effetti, dal trattamento di fine rapporto.
              Nell'ipotesi   di   cui   all'art.   2122   la   stessa
          anticipazione  e'  detratta  dall'indennita' prevista dalla
          norma medesima.
              Condizioni  di  miglior  favore possono essere previste
          dai contratti collettivi o da atti individuali. I contratti
          collettivi  possono altresi' stabilire criteri di priorita'
          per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.».