Art. 51-bis.
                    Rimborsi di spese elettorali
  ((  1.  Il  termine  di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo,
della  legge  3 giugno  1999,  n.  157,  per  la  presentazione della
richiesta  dei  rimborsi  delle spese per le consultazioni elettorali
svoltesi  il  9  e  il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei
deputati  e  del  Senato  della Repubblica e' differito al trentesimo
giorno  successivo  alla  data  di  entrata  in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
  2.  Le  quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007 maturate a
seguito  della  richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono
corrisposte  in  un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla
data  di  scadenza  del termine differito di cui al medesimo comma 1.
L'erogazione  delle  successive quote ha luogo alle scadenze previste
dall'articolo 1,  comma 6,  della  legge  3 giugno  1999,  n.  157, e
successive modificazioni.
  3.  All'attuazione  del  presente  articolo si provvede nell'ambito
delle  risorse  finanziarie  gia'  previste  a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 giugno
          1999,  n.  157, recante «Nuove norme in materia di rimborso
          delle  spese  per consultazioni elettorali e referendarie e
          abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
          volontaria ai movimenti e partiti politici»:
              «Art.  1 (Rimborso per le spese elettorali sostenute da
          movimenti  o  partiti  politici).  -  1.  E'  attribuito ai
          movimenti  o partiti politici un rimborso in relazione alle
          spese  elettorali  sostenute per le campagne per il rinnovo
          del  Senato  della  Repubblica e della Camera dei deputati,
          del Parlamento europeo e dei consigli regionali.
              1-bis.   Specifiche   disposizioni  sono  previste  dal
          comma 5-bis  per  il  rimborso da attribuire ai movimenti o
          partiti  politici  in relazione alle spese sostenute per le
          campagne  elettorali  nella  circoscrizione  estero, di cui
          all'art.   48  della  Costituzione,  per  l'elezione  delle
          Camere.
              2.  L'erogazione  dei  rimborsi e' disposta, secondo le
          norme  della  presente  legge,  con  decreti del Presidente
          della  Camera  dei  deputati, a carico del bilancio interno
          della  Camera  dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo
          della  Camera  dei  deputati,  del Parlamento europeo e dei
          consigli  regionali,  nonche'  per i comitati promotori dei
          referendum,  nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del
          Presidente  del  Senato  della  Repubblica,  a  carico  del
          bilancio  interno  del Senato della Repubblica, si provvede
          all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della
          Repubblica.  I  movimenti  o partiti politici che intendano
          usufruire  dei  rimborsi  ne  fanno  richiesta,  a  pena di
          decadenza,  al  Presidente  della  Camera dei deputati o al
          Presidente   del   Senato   della  Repubblica,  secondo  le
          rispettive  competenze,  entro  dieci  giorni dalla data di
          scadenza  del  termine per la presentazione delle liste per
          il rinnovo degli organi di cui al comma 1.
              3.  Il  rimborso  di  cui  al  comma 1  e'  corrisposto
          ripartendo,  tra  i  movimenti  o  partiti  politici aventi
          diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per
          il  rinnovo  di  ciascuno  degli  organi di cui al medesimo
          comma 1.
              4.  In  caso  di  richiesta  di  uno o piu' referendum,
          effettuata  ai  sensi  dell'art.  75  della  Costituzione e
          dichiarata   ammissibile  dalla  Corte  costituzionale,  e'
          attribuito  ai  comitati  promotori  un  rimborso pari alla
          somma  risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni
          firma  valida  fino  alla  concorrenza  della  cifra minima
          necessaria  per  la  validita' della richiesta e fino ad un
          limite  massimo  pari  complessivamente  a  euro  2.582.285
          annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia
          raggiunto il quorum di validita' di partecipazione al voto.
          Analogo  rimborso  e' previsto, sempre nel limite di lire 5
          miliardi  di  cui  al  presente  comma, per le richieste di
          referendum   effettuate   ai   sensi  dell'art.  138  della
          Costituzione.
              5.  L'ammontare  di ciascuno dei quattro fondi relativi
          agli  organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno di
          legislatura  degli  organi  stessi,  alla  somma risultante
          dalla  moltiplicazione  dell'importo  di  euro  1,00 per il
          numero  dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste
          elettorali  per  le elezioni della Camera dei deputati. Per
          le  elezioni  dei  rappresentanti  italiani  al  Parlamento
          europeo  del  13 giugno  1999, l'importo di cui al presente
          comma e' ridotto a L. 3.400.
              5-bis.  Per  il  rimborso previsto dal comma 1- bis, in
          relazione  alle  spese  sostenute  per  le  elezioni  nella
          circoscrizione  estero, i fondi di cui al comma 5 relativi,
          rispettivamente,  al  Senato della Repubblica e alla Camera
          dei  deputati,  sono incrementati nella misura dell'1,5 per
          cento   del   loro  ammontare.  Ciascuno  dei  due  importi
          aggiuntivi di cui al precedente periodo e' suddiviso tra le
          ripartizioni  della  circoscrizione  estero  in proporzione
          alla  rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna
          ripartizione  e'  suddivisa  tra  le  liste di candidati in
          proporzione    ai   voti   conseguiti   nell'ambito   della
          ripartizione.  Partecipano alla ripartizione della quota le
          liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella
          ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento
          dei    voti    validamente   espressi   nell'ambito   della
          ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al
          comma 13 dell'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
              6.   I   rimborsi  di  cui  ai  commi 1  e  1-bis  sono
          corrisposti  con  cadenza  annuale,  entro  il 31 luglio di
          ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti
          in  un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui
          si  e'  svolta  la consultazione referendaria. L'erogazione
          dei  rimborsi  non  e' vincolata alla prestazione di alcuna
          forma  di  garanzia  bancaria  o  fidejussoria da parte dei
          movimenti  o  partiti  politici  aventi diritto. In caso di
          scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della
          Camera  dei  deputati il versamento delle quote annuali dei
          relativi  rimborsi  e'  comunque  effettuato. Il versamento
          della  quota  annua  di  rimborso, spettante sulla base del
          presente  comma,  e'  effettuato  anche nel caso in cui sia
          trascorsa  una  frazione  di  anno.  Le  somme erogate o da
          erogare  ai  sensi  del  presente  articolo ed  ogni  altro
          credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti
          politici   possono  costituire  oggetto  di  operazioni  di
          cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.
              7.   Per   il  primo  rinnovo  del  Parlamento  europeo
          successivo  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge  e  dei  consigli  regionali  negli anni 1999 e 2000,
          nonche'   per   le   consultazioni   referendarie   il  cui
          svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono
          corrisposti in unica soluzione.
              8.  In  caso  di  inottemperanza  agli  obblighi di cui
          all'art.   8  della  legge  2 gennaio  1997,  n.  2,  o  di
          irregolare  redazione  del  rendiconto,  redatto secondo le
          modalita' di cui al medesimo art. 8 della citata legge n. 2
          del  1997,  il  Presidente  della  Camera dei deputati e il
          Presidente  del  Senato  della  Repubblica,  per i fondi di
          rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso
          fino ad avvenuta regolarizzazione.
              9.  All'art. 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993,
          n.  515,  le  parole:  «lire  200»  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  «lire 800». Al medesimo comma, le parole: «degli
          abitanti»  sono  sostituite  dalle seguenti: «dei cittadini
          della Repubblica iscritti nelle liste elettorali».
              10.  In  sede di prima applicazione e in relazione alle
          spese  elettorali  sostenute  per il rinnovo del Parlamento
          europeo  del  13 giugno  1999, il termine di cui al comma 2
          decorre  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente
          legge.».