Art. 51-ter.
Proroga  delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino
       delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
  ((  1.  All'articolo 4,  comma 4,  del decreto legislativo 4 maggio
2001,  n.  207,  e  successive modificazioni, le parole: «31 dicembre
2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
  2.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del  comma 1, pari a 2
milioni  di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010,  nell'ambito  del  fondo  speciale di parte corrente dello
stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno  2008,  allo  scopo  parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il   testo  del  comma 4  dell'art.  4
          (Disposizioni  comuni)  del  decreto  legislativo  4 maggio
          2001,   n.   207,   recante  «Riordino  del  sistema  delle
          istituzioni  pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma
          dell'art.  10  della  L.  8 novembre  2000,  n.  328», come
          modificato dalla presente legge:
              «4.  In  sede di prima applicazione, e comunque fino al
          31 dicembre  2008,  gli  atti  relativi  al  riordino delle
          istituzioni  in  aziende di servizi o in persone giuridiche
          di  diritto  privato sono esenti dalle imposte di registro,
          ipotecarie  e catastali, e sull'incremento del valore degli
          immobili e relativa imposta sostitutiva.».