Art. 51-ter. Proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (( 1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 4 (Disposizioni comuni) del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, recante «Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328», come modificato dalla presente legge: «4. In sede di prima applicazione, e comunque fino al 31 dicembre 2008, gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva.».