Art. 51-quater. Disposizioni in materia di incentivi per il programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e acciaio (( 1. L'incentivo concesso in attuazione delle finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e' corrisposto con le modalita' di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 6 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2006, fatto salvo l'accertamento tramite istruttoria tecnica del rispetto della garanzia patrimoniale dei creditori dell'impresa, di cui all'articolo 2740 del codice civile. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 12 (Incentivi per il settore delle fonderie) della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza»: «2. Il programma di cui al comma 1 e' diretto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al perseguimento delle seguenti finalita': a) promuovere una migliore qualificazione della produzione, anche attraverso la riorganizzazione della capacita' produttiva e lo sviluppo di condizioni favorevoli alla sua concentrazione nelle imprese che presentano piu' elevati livelli di competitivita'; b) favorire migliori forme di collegamento fra la domanda e l'offerta; c) favorire la rilocalizzazione delle imprese per le quali sussistano problemi di compatibilita' ambientale con il territorio in cui sono situati i loro stabilimenti, in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento; d) favorire l'innovazione tecnologica volta alla riduzione delle fonti inquinanti e all'aumento del risparmio energetico. esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva.». - Si riporta il testo dell'art. 2740 del codice civile: «Art. 2740. (Responsabilita' patrimoniale). - Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilita' non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge».