Art. 51-quater.
Disposizioni  in  materia  di incentivi per il programma nazionale di
  razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e acciaio
  ((  1.  L'incentivo  concesso  in attuazione delle finalita' di cui
alla  lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre
2002,  n.  273, e' corrisposto con le modalita' di cui al decreto del
Ministro delle attivita' produttive 6 febbraio 2006, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   36  del  13 febbraio  2006,  fatto  salvo
l'accertamento   tramite   istruttoria  tecnica  del  rispetto  della
garanzia    patrimoniale   dei   creditori   dell'impresa,   di   cui
all'articolo 2740 del codice civile. ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il  testo  del  comma 2  dell'art.  12
          (Incentivi  per  il  settore  delle  fonderie)  della legge
          12 dicembre  2002,  n.  273,  recante  «Misure per favorire
          l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza»:
              «2.  Il  programma  di  cui  al comma 1 e' diretto, nel
          rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di
          Stato, al perseguimento delle seguenti finalita':
                a) promuovere   una   migliore  qualificazione  della
          produzione,  anche  attraverso  la  riorganizzazione  della
          capacita' produttiva e lo sviluppo di condizioni favorevoli
          alla  sua  concentrazione nelle imprese che presentano piu'
          elevati livelli di competitivita';
                b) favorire  migliori  forme  di  collegamento fra la
          domanda e l'offerta;
                c) favorire  la rilocalizzazione delle imprese per le
          quali  sussistano problemi di compatibilita' ambientale con
          il  territorio  in cui sono situati i loro stabilimenti, in
          base  a  quanto  stabilito dal decreto legislativo 4 agosto
          1999,  n.  372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE
          relativa    alla    prevenzione   e   riduzione   integrate
          dell'inquinamento;
                d) favorire   l'innovazione  tecnologica  volta  alla
          riduzione   delle   fonti   inquinanti  e  all'aumento  del
          risparmio  energetico.  esenti  dalle  imposte di registro,
          ipotecarie  e catastali, e sull'incremento del valore degli
          immobili e relativa imposta sostitutiva.».
              - Si riporta il testo dell'art. 2740 del codice civile:
              «Art.   2740.   (Responsabilita'  patrimoniale).  -  Il
          debitore  risponde  dell'adempimento delle obbligazioni con
          tutti i suoi beni presenti e futuri.
              Le  limitazioni  della responsabilita' non sono ammesse
          se non nei casi stabiliti dalla legge».