Art. 6-bis.
            Proroghe in materia di ammortizzatori sociali
  ((  1. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n.
289,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al  primo  periodo,  le  parole: «Per gli anni 2004-2007» sono
sostituite  dalle  seguenti: «Per gli anni 2004-2009» e le parole: «,
nel limite massimo di 350 unita» sono soppresse;
    b) al  secondo  periodo,  le parole: «e per la durata di 48 mesi»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «, per la durata di 66 mesi dalla
data  di  decorrenza  del  licenziamento  e nel limite di 400 unita',
calcolato come media del periodo».
  2.  Al  comma 8  dell'articolo 41  della legge 27 dicembre 2002, n.
289,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) dopo  le parole: «e 2007,» sono inserite le seguenti: «nonche'
di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,»;
    b) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  la  cui
dotazione per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e' incrementata di pari
importo».
  3.  Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di
euro  a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010,  nell'ambito  del  fondo  speciale di parte corrente dello
stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno  2008,  allo  scopo  parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi 7 e 8 dell'art. 41
          (Disposizioni  in  materia  di cassa integrazione guadagni,
          mobilita'   e   contratti   di   solidarieta)  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289,  recante  «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2003)», come modificato dalla presente
          legge:
              «7.  Per  gli  anni  2004-2009  le  disposizioni di cui
          all'art.  1,  commi 6,  7  e 8, del decreto-legge 11 giugno
          2002,  n.  108,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          31 luglio  2002,  n.  172, si applicano anche ai lavoratori
          licenziati  da  enti  non  commerciali  operanti nelle aree
          individuate  ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento
          (CE)  n.  1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con
          un  organico  superiore  alle  2.000 unita' lavorative, nel
          settore  della  sanita'  privata  ed in situazione di crisi
          aziendale   in   seguito  a  processi  di  riconversione  e
          ristrutturazione   aziendale.   Il  trattamento  economico,
          comprensivo   della   contribuzione   figurativa   e,   ove
          spettanti,  degli  assegni  per  il  nucleo  familiare,  e'
          corrisposto  in  misura  pari al massimo dell'indennita' di
          mobilita' prevista dalle leggi vigenti, per la durata di 66
          mesi  dalla  data  di  decorrenza  del  licenziamento e nel
          limite  di 400 unita', calcolato come media del periodo. Ai
          lavoratori  di  cui al presente comma si applicano, ai fini
          del  trattamento  pensionistico,  le  disposizioni  di  cui
          all'art.  11  della  legge  23 dicembre  1994,  n.  724,  e
          relativa tabella A, nonche' le disposizioni di cui all'art.
          59,   commi 6,   7,   lettere a)  e b),  e  8  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449.».
              «8.  All'onere derivante dal comma 7, determinato nella
          misura  massima  di 6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005,
          2006  e  2007,  nonche'  di  8 milioni di euro per ciascuno
          degli  anni  2008 e 2009, si provvede a carico del fondo di
          cui  all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
          n.   148,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          19 luglio 1993, n. 236, la cui dotazione per ciascuno degli
          anni 2008 e 2009 e' incrementata di pari importo.».