Art. 6-bis. Proroghe in materia di ammortizzatori sociali (( 1. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «Per gli anni 2004-2007» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2009» e le parole: «, nel limite massimo di 350 unita» sono soppresse; b) al secondo periodo, le parole: «e per la durata di 48 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «, per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unita', calcolato come media del periodo». 2. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «e 2007,» sono inserite le seguenti: «nonche' di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,»; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, la cui dotazione per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e' incrementata di pari importo». 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dei commi 7 e 8 dell'art. 41 (Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilita' e contratti di solidarieta) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», come modificato dalla presente legge: «7. Per gli anni 2004-2009 le disposizioni di cui all'art. 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unita' lavorative, nel settore della sanita' privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, e' corrisposto in misura pari al massimo dell'indennita' di mobilita' prevista dalle leggi vigenti, per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unita', calcolato come media del periodo. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonche' le disposizioni di cui all'art. 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.». «8. All'onere derivante dal comma 7, determinato nella misura massima di 6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, nonche' di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la cui dotazione per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e' incrementata di pari importo.».