Art. 6-ter. Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 (( 1. I termini previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006, n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono differiti al 20 dicembre 2008 per tutti i soggetti privati residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003. 2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 48,8 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alla Camere, corredati di apposite relazioni illustrative. )) Riferimenti normativi: - Il testo dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2004, n. 3344, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2004, n. 74. - Il testo dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004, n. 3354, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2004, n. 112. - Il testo dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2006, n. 3496, recante «Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso e Foggia» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2006, n. 50. - Il testo dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 aprile 2006, n. 3507, recante «Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2006, n. 87. - Il testo dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2006, n. 3559, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2007, n. 1. - Il testo del decreto del Ministro dell'economia e finanze del 14 novembre 2002, recante «Sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in taluni comuni della provincia di Campobasso interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2002, n. 270. - Il testo del decreto del Ministro dell'economia e finanze del 15 novembre 2002, recante «Sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in alcuni comuni della provincia di Campobasso e in un comune della provincia di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2002, n. 272. - Il testo del decreto del Ministro dell'economia e finanze del 9 gennaio 2003, recante «Sospensione dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari per i soggetti residenti nei territori dei comuni di Provvidenti e Pietra Montecorvino» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2003, n. 16. - Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 1991, n. 154. - La tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, supplemento ordinario. - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi) della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio»: «7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.». - Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge 5 agosto 1978, n. 468: «Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa; 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.».