Art. 6-ter.
Regolarizzazione  e  versamenti  per i territori colpiti dagli eventi
                     sismici del 31 ottobre 2002
  ((  1.  I  termini  previsti  dalle  ordinanze  del  Presidente del
Consiglio  dei  ministri  n.  3344  del  19 marzo  2004,  n. 3354 del
7 maggio  2004,  n.  3496  del 17 febbraio 2006, n. 3507 del 5 aprile
2006  e  n.  3559  del 27 dicembre 2006 sono differiti al 20 dicembre
2008  per  tutti  i soggetti privati residenti o aventi domicilio nei
territori  maggiormente  colpiti  dagli eventi sismici del 31 ottobre
2002  e  individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.
  2.  All'onere  derivante  dal  presente  articolo, valutato in 48,8
milioni   di   euro   per   l'anno   2008,   si   provvede  a  valere
sull'autorizzazione  di  spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991,
n.  142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.
195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre
2007,  n.  244. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio  degli  oneri di cui al presente articolo, anche ai fini
dell'adozione     dei     provvedimenti     correttivi     di     cui
all'articolo 11-ter,  comma 7,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive  modificazioni.  Gli  eventuali  decreti emanati, ai sensi
dell'articolo 7,  secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468
del  1978,  prima  dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al
periodo  precedente,  sono  tempestivamente  trasmessi  alla  Camere,
corredati di apposite relazioni illustrative. ))
                            Riferimenti normativi:
              - Il  testo dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio
          dei   Ministri   del   19 marzo   2004,  n.  3344,  recante
          «Disposizioni  urgenti  di protezione civile» e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2004, n. 74.
              - Il  testo dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio
          dei   Ministri   del   7 maggio   2004,  n.  3354,  recante
          «Disposizioni  urgenti  di protezione civile» e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2004, n. 112.
              - Il  testo dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio
          dei   Ministri  del  17 febbraio  2006,  n.  3496,  recante
          «Ulteriori  misure  urgenti  di protezione civile dirette a
          fronteggiare  i  danni  conseguenti ai gravi eventi sismici
          verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso e
          Foggia» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo
          2006, n. 50.
              - Il  testo dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio
          dei Ministri del 5 aprile 2006, n. 3507, recante «Ulteriori
          misure  urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare
          i  danni  conseguenti  ai gravi eventi sismici verificatisi
          nel territorio della provincia di Campobasso» e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2006, n. 87.
              - Il  testo dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio
          dei   Ministri  del  27 dicembre  2006,  n.  3559,  recante
          «Disposizioni  urgenti  di protezione civile» e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2007, n. 1.
              - Il  testo  del  decreto  del Ministro dell'economia e
          finanze  del  14 novembre  2002,  recante  «Sospensione dei
          termini  relativi  agli  adempimenti  di obblighi tributari
          aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo
          2003  a  favore  dei  soggetti  residenti,  alla  data  del
          31 ottobre  2002,  in  taluni  comuni  della  provincia  di
          Campobasso  interessati  dagli  eventi sismici verificatisi
          nella  stessa data del 31 ottobre 2002» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2002, n. 270.
              - Il  testo  del  decreto  del Ministro dell'economia e
          finanze  del  15 novembre  2002,  recante  «Sospensione dei
          termini  relativi  agli  adempimenti  di obblighi tributari
          aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo
          2003  a  favore  dei  soggetti  residenti,  alla  data  del
          31 ottobre  2002,  in  alcuni  comuni  della  provincia  di
          Campobasso  e  in  un  comune  della  provincia  di Foggia,
          interessati  dagli eventi sismici verificatisi nella stessa
          data  del  31 ottobre  2002»  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 20 novembre 2002, n. 272.
              - Il  testo  del  decreto  del Ministro dell'economia e
          finanze   del  9 gennaio  2003,  recante  «Sospensione  dei
          termini  relativi agli adempimenti degli obblighi tributari
          per  i  soggetti  residenti  nei  territori  dei  comuni di
          Provvidenti  e  Pietra  Montecorvino»  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2003, n. 16.
              - Il  decreto-legge  3 maggio  1991,  n.  142, e' stato
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991,
          n.  195, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 1991,
          n. 154.
              - La tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n.
          244,  recante  «Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n.
          300, supplemento ordinario.
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 7 dell'art. 11-ter
          (Copertura  finanziaria  delle  leggi) della legge 5 agosto
          1978,   n.   468,  recante  «Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio»:
              «7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 7 della citata legge
          5 agosto 1978, n. 468:
              «Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
          di  ordine).  -  Nello  stato di previsione della spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          «Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
              Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                1)  per  il  pagamento  dei  residui passivi di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione amministrativa;
                2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.
              Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio.».