Art. 7.
Disposizioni  in  materia  di  lavoro  non  regolare  e  di  societa'
cooperative,  nonche'  in  materia  di contrattazione collettiva e in
materia  di  contratti  integrativi  del  personale  delle fondazioni
                         lirico-sinfoniche.
  1.  Il  termine  per  la  notifica  dei  provvedimenti sanzionatori
amministrativi  di  cui  all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio
2002,  n.  12,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2002,  n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre
2002, e' prorogato al 30 giugno 2008.
  2.  All'articolo 1,  comma 1192,  della  legge 27 dicembre 2006, n.
296,  le  parole:  «entro il 30 settembre 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 30 settembre 2008».
  (( 2-bis. All'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296,  le  parole:  «entro  e  non  oltre  il 30 aprile 2007» sono
sostituite  dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 settembre 2008».
))
  3.  Il  Comitato  per  l'emersione  del lavoro non regolare, di cui
all'articolo 78  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni,  svolge la sua attivita' fino al 31 gennaio 2008. Dopo
tale termine le funzioni e le attivita' del medesimo Comitato, con le
relative  risorse  finanziarie,  sono trasferite alla Cabina di regia
nazionale   di   coordinamento  di  cui  all'articolo 1,  comma 1156,
lettera a),  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale in data 11 ottobre
2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 286 del 10 dicembre
2007.
  4.  Fino  alla  completa  attuazione  della normativa in materia di
socio   lavoratore  di  societa'  cooperative,  in  presenza  di  una
pluralita'  di  contratti  collettivi  della  medesima  categoria, le
societa' cooperative che svolgono attivita' ricomprese nell'ambito di
applicazione  di quei contratti di categoria applicano ai propri soci
lavoratori,  ai  sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile
2001,  n.  142,  i  trattamenti economici complessivi non inferiori a
quelli    dettati    dai   contratti   collettivi   stipulati   dalle
organizzazioni    datoriali   e   sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative a livello nazionale nella categoria.
  ((  4-bis.  Nelle more della completa attuazione della normativa in
materia  di  tutela  dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono
attivita'  di  servizi  in  appalto  e  al  fine di favorire la piena
occupazione  e  di  garantire  l'invarianza del trattamento economico
complessivo   dei   lavoratori,  l'acquisizione  del  personale  gia'
impiegato  nel  medesimo  appalto, a seguito del subentro di un nuovo
appaltatore,  non  comporta  l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 24  della  legge  23 luglio  1991,  n. 223, e successive
modificazioni,  in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti
dei  lavoratori  riassunti  dall'azienda  subentrante  a  parita'  di
condizioni  economiche  e normative previste dai contratti collettivi
nazionali   di   settore  stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali
comparativamente   piu'   rappresentative  o  a  seguito  di  accordi
collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative.
  4-ter.  All'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il
comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5.  Nelle  more  della stipula dei contratti integrativi aziendali
secondo  le  modalita'  di  cui  al  presente  articolo, con apposita
delibera  del consiglio di amministrazione possono essere concesse ai
dipendenti  delle  fondazioni che presentino condizioni di equilibrio
economico-finanziario  anticipazioni  economiche, da riassorbirsi con
la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate
ad  accertati e rilevanti aumenti della produttivita'. La delibera di
cui  al  primo  periodo e' sottoposta al collegio dei revisori che ne
verifica  la compatibilita' economica e la validita'. Il consiglio di
amministrazione  di  ogni  singola  fondazione individua con apposita
delibera  le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel
rispetto  del  principio  del  pareggio di bilancio; tale delibera e'
sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilita'
con  il conto economico e il rispetto dei principi di cui al comma 4.
I  contratti  integrativi aziendali in essere alla data di entrata in
vigore   del   presente   decreto   possono   essere  rinnovati  solo
successivamente  alla  stipulazione  del  nuovo  contratto collettivo
nazionale  di lavoro. Le delibere di cui al presente comma, corredate
del  parere  reso  dal  collegio  dei  revisori,  sono  trasmesse  al
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  e  al Ministero
dell'economia e delle finanze». ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3 del decreto-legge
          22 febbraio  2002,  n.  12,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  23 aprile  2002, n. 73, recante «Disposizioni
          urgenti  per il completamento delle operazioni di emersione
          di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare»:
              «Art.  3  (Modifiche  alle  disposizioni  in materia di
          lavoro  irregolare).  -  1.  Alla legge 18 ottobre 2001, n.
          383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
          modificazioni:
                a) all'art. 1:
                  1)  al  comma 1,  le  parole: «30 giugno 2002» sono
          sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2002»;
                  2)  al  comma 2, dopo le parole: «Per il periodo di
          imposta» sono inserite le seguenti: «successivo a quello»;
                  3)   al  comma 2,  lettera a),  primo  periodo,  le
          parole:  «rispetto  a  quello relativo al periodo d'imposta
          precedente»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «rispetto a
          quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente»;
                  4) (omesso);
                  5) (omesso);
                  6) al comma 4, le parole: «30 giugno 2002», ovunque
          ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti: «30 novembre
          2002»;
                  7) (omesso);
                  8) (omesso);
                b) (omesso);
                c) all'art. 3, comma 1, le parole: «di cui all'art. 1
          e  degli  altri  modelli  di dichiarazione» sono sostituite
          dalle  seguenti:  «di  cui  agli articoli 1 e 1-bis e degli
          altri modelli di dichiarazione».
              2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione
          di  emersione  prima  della data di entrata in vigore della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto  resta ferma
          l'applicazione  del  regime  di  incentivo  fiscale  per il
          periodo  d'imposta  in corso alla data di entrata in vigore
          della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi;
          per  i  medesimi  soggetti  si applicano le disposizioni di
          maggiore  favore  recate  dai  commi 2-bis,  2-ter  e 4-bis
          dell'art.  1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con il
          comma 1, lettera a), del presente articolo.
              3.  Ferma  restando  l'applicazione delle sanzioni gia'
          previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori
          non  risultanti  dalle  scritture o da altra documentazione
          obbligatoria   e'   altresi'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa  da  euro  1.500  a  euro 12.000 per ciascun
          lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di
          lavoro  effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse
          all'omesso  versamento  dei  contributi  e premi riferiti a
          ciascun  lavoratore  di  cui al periodo precedente non puo'
          essere  inferiore  a  euro  3.000,  indipendentemente dalla
          durata della prestazione lavorativa accertata.
              4.  Alla  constatazione  della violazione procedono gli
          organi   preposti   ai   controlli   in   materia  fiscale,
          contributiva e del lavoro.
              5.  Alla  irrogazione  della sanzione amministrativa di
          cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro
          territorialmente  competente.  Nei confronti della sanzione
          non  e'  ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13
          del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».
              - Si  riporta il testo del comma 1192 dell'art. 1 della
          legge  27 dicembre  2006, n. 296, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria  2007)»,  come  modificato dalla
          presente legge:
              «1192.  Al fine di procedere alla regolarizzazione e al
          riallineamento  retributivo  e  contributivo di rapporti di
          lavoro   non   risultanti   da   scritture   o   da   altra
          documentazione  obbligatoria,  i  datori  di lavoro possono
          presentare,   nelle   sedi  dell'I.N.P.S.  territorialmente
          competenti, entro il 30 settembre 2008, apposita istanza ai
          sensi del comma 1193.».
              - Si  riporta il testo del comma 1202 dell'art. 1 della
          citata  legge  27 dicembre  2006,  n.  296, come modificato
          dalla presente legge:
              «1202.  In  attesa  di  una  revisione della disciplina
          della  totalizzazione  e  della  ricongiunzione dei periodi
          contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali,
          al  fine  di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione
          mediante  il  ricorso  a  contratti  di  lavoro subordinato
          nonche'  di  garantire il corretto utilizzo dei rapporti di
          collaborazione  coordinata e continuativa anche a progetto,
          i  committenti  datori  di  lavoro,  entro  e  non oltre il
          30 settembre  2008,  possono  stipulare  accordi  aziendali
          ovvero  territoriali,  nei  casi  in  cui nelle aziende non
          siano  presenti  le  rappresentanze  sindacali  unitarie  o
          aziendali,  con  le  organizzazioni sindacali aderenti alle
          associazioni      nazionali      comparativamente      piu'
          rappresentative  conformemente alle previsioni dei commi da
          1203 a 1208.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  78  della  legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  recante  «Misure  di  finanza
          pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»:
              «Art. 78 (Misure organizzative a favore dei processi di
          emersione).  -  1. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei   Ministri   e'  istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  un  Comitato  per l'emersione del
          lavoro   non   regolare   con  funzioni  di  analisi  e  di
          coordinamento  delle  iniziative.  A tale fine il Comitato,
          che  riceve  direttive  dal  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri cui risponde e riferisce:
                a) attua   tutte   le  iniziative  ritenute  utili  a
          conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare,
          anche   attraverso   campagne  di  sensibilizzazione  e  di
          informazione  tramite  i  mezzi  di  comunicazione  e nelle
          scuole;
                b) valuta  periodicamente i risultati delle attivita'
          degli organismi locali di cui al comma 4;
                c) esamina  le  proposte  contrattuali  di  emersione
          istruite   dalle   commissioni  locali  per  la  successiva
          trasmissione al CIPE per le deliberazioni del caso.
              2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema
          statistico  nazionale  (SISTAN),  ivi comprese le camere di
          commercio,   industria,  artigianato  e  agricoltura,  sono
          tenute  a  fornire al Comitato, nel rispetto degli obblighi
          di  riservatezza,  le informazioni statistiche richieste in
          loro possesso.
              3. Il Comitato e' composto da dieci membri nominati con
          decreto   del   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,
          designati,  rispettivamente,  dal  Presidente del Consiglio
          dei Ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  due  dal  Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale, dal Ministro delle finanze, dal
          Ministro   per   le   politiche  agricole,  dal  presidente
          dell'INPS,   dal  presidente  dell'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro (INAIL),
          dal   presidente   dell'Unione  italiana  delle  camere  di
          commercio,    industria,    artigianato    e    agricoltura
          (Unioncamere)  e dalla Conferenza unificata di cui all'art.
          8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281. Il
          componente  designato  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  svolge le funzioni di presidente. Per assicurarne
          il  funzionamento, presso il Comitato puo' essere comandato
          o  distaccato,  nel  numero massimo di 20 unita', personale
          tecnico  ed amministrativo della pubblica amministrazione e
          degli  enti  pubblici  economici.  Il  personale  di cui al
          presente    comma mantiene    il    trattamento   economico
          fondamentale  e accessorio delle amministrazioni ed enti di
          appartenenza.   Per   il   funzionamento  del  Comitato  e'
          autorizzata  la  spesa  di  lire  1000  milioni a decorrere
          dall'anno 2001.
              4.  A  livello  regionale e provinciale sono istituite,
          presso  le  camere  di  commercio, industria, artigianato e
          agricoltura,  commissioni con compiti di analisi del lavoro
          irregolare   a   livello  territoriale,  di  promozione  di
          collaborazioni  ed intese istituzionali, di assistenza alle
          imprese,  finalizzata in particolare all'accesso al credito
          agevolato,  alla  formazione ovvero alla predisposizione di
          aree  attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento
          retributivo  anche  attraverso  la  presenza di un apposito
          tutore.   A  tale  fine  le  commissioni  possono  affidare
          l'incarico   di  durata  non  superiore  a  quindici  mesi,
          rinnovabile  una  sola volta per una durata non superiore a
          quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a
          soggetto  dotato  di idonea professionalita', previo parere
          favorevole  espresso  dal  Comitato  di  cui al comma 3 che
          provvede,  altresi', a verificare e valutare periodicamente
          l'attivita'  svolta  dal  tutore, segnalandone l'esito alla
          rispettiva  commissione  per  l'adozione  delle conseguenti
          determinazioni; per la relativa attivita' e' autorizzata la
          spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002
          e  2003;  qualora  la  commissione  non  sia  costituita od
          operante,  all'affidamento  dell'incarico e all'adozione di
          ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il
          Comitato di cui al comma 3. Le commissioni sono composte da
          quindici  membri:  sette,  dei  quali  uno  con funzioni di
          presidente,   designati   dalle  amministrazioni  pubbliche
          aventi  competenza in materia, e otto designati, in maniera
          paritetica,  dalle  organizzazioni  sindacali dei datori di
          lavoro    e    dei    lavoratori    comparativamente   piu'
          rappresentative   sul   piano  nazionale.  Le  commissioni,
          nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi
          di  esperti  e  coordinarsi,  per quanto concerne il lavoro
          irregolare,   con  le  direzioni  provinciali  del  lavoro,
          tenendo  conto  delle disposizioni di cui all'art. 5, legge
          22 luglio  1961,  n.  628,  e dell'art. 3 del decreto-legge
          12 settembre  1983,  n. 463, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge non
          siano  state istituite le predette commissioni, provvede il
          Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, ove i
          competenti  organi  regionali  non abbiano provveduto entro
          trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro.
              5.  Le  camere  di  commercio, industria, artigianato e
          agricoltura  mettono  a  disposizione  una  sede in modo da
          consentire  alla  commissione di espletare le sue funzioni.
          Presso  la  commissione,  per assicurarne il funzionamento,
          puo'    essere    comandato    personale   della   pubblica
          amministrazione,  ivi  compresi i ricercatori universitari,
          restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di
          provenienza.
              5-bis.  All'onere  per il funzionamento del Comitato di
          cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore
          di   cui   al   comma 4   si  provvede  mediante  riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 66, comma 1,
          della  legge  17 maggio  1999,  n. 144. Le somme occorrenti
          sono  attribuite  in  conformita'  agli indirizzi e criteri
          determinati  dal  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
          sociale.».
              - Si  riporta  il testo della lettera a) del comma 1156
          dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
              «1156.  A  carico  del  Fondo  per l'occupazione di cui
          all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993,  n.  236,  si  provvede  ai  seguenti interventi, nei
          limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire
          in  via  definitiva con il decreto di cui al comma 1159 del
          presente articolo:
                a) entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  il  Ministro  del  lavoro  e della
          previdenza   sociale,   con  proprio  decreto,  sentite  la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, e le organizzazioni
          nazionali   comparativamente   piu'   rappresentative   dei
          lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro, adotta un programma
          speciale  di  interventi  e costituisce una cabina di regia
          nazionale  di  coordinamento che concorre allo sviluppo dei
          piani   territoriali   di  emersione  e  di  promozione  di
          occupazione   regolare   nonche'  alla  valorizzazione  dei
          comitati  per  il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES).
          Entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge, e' istituito, con decreto del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro  dell'economia  e delle finanze, un apposito Fondo
          per  l'emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al
          finanziamento,  d'intesa  con  le regioni e gli enti locali
          interessati,  di  servizi  di  supporto allo sviluppo delle
          imprese  che  attivino  i  processi  di emersione di cui ai
          commi da  1192  a  1201.  Ai fini della presente lettera si
          provvede,  per  ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti
          di 10 milioni di euro annui;».
              - Si  riporta il testo dell'art. 3 della legge 3 aprile
          2001,  n.  142,  recante  «Revisione  della legislazione in
          materia  cooperativistica, con particolare riferimento alla
          posizione del socio lavoratore»:
              «Art. 3 (Trattamento economico del socio lavoratore). -
          1.  Fermo restando quanto previsto dall'art. 36 della legge
          20 maggio 1970, n. 300, le societa' cooperative sono tenute
          a   corrispondere   al   socio  lavoratore  un  trattamento
          economico   complessivo   proporzionato  alla  quantita'  e
          qualita'  del  lavoro  prestato e comunque non inferiore ai
          minimi    previsti,   per   prestazioni   analoghe,   dalla
          contrattazione  collettiva  nazionale  del  settore o della
          categoria  affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi
          da  quello  subordinato,  in assenza di contratti o accordi
          collettivi   specifici,   ai   compensi  medi  in  uso  per
          prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
              2.   Trattamenti  economici  ulteriori  possono  essere
          deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:
                a) a  titolo di maggiorazione retributiva, secondo le
          modalita' stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'art.
          2;
                b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio,
          a  titolo  di  ristorno,  in misura non superiore al 30 per
          cento  dei  trattamenti  retributivi  complessivi di cui al
          comma 1  e  alla  lettera a),  mediante  integrazioni delle
          retribuzioni   medesime,   mediante  aumento  gratuito  del
          capitale  sociale  sottoscritto  e  versato,  in  deroga ai
          limiti  stabiliti  dall'art. 24 del decreto legislativo del
          Capo  provvisorio  dello  Stato  14 dicembre 1947, n. 1577,
          ratificato,  con  modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951,
          n.   302,   e  successive  modificazioni,  ovvero  mediante
          distribuzione  gratuita  dei titoli di cui all'art. 5 della
          legge 31 gennaio 1992, n. 59.
              2-bis.  In  deroga alle disposizioni di cui al comma 1,
          le  cooperative  della  piccola  pesca  di  cui  alla legge
          13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci
          lavoratori   un   compenso  proporzionato  all'entita'  del
          pescato,   secondo   criteri   e  parametri  stabiliti  dal
          regolamento interno previsto dall'art. 6.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  24  della  legge
          23 luglio  1991, n. 223, recante «Norme in materia di cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al  lavoro  ed altre disposizioni in materia di mercato del
          lavoro»:
              «Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale).
          -  1.  Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e
          15-bis,  e  all'art.  5,  commi da 1 a 5, si applicano alle
          imprese  che occupino piu' di quindici dipendenti e che, in
          conseguenza  di una riduzione o trasformazione di attivita'
          o   di   lavoro,   intendano   effettuare   almeno   cinque
          licenziamenti,  nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna
          unita'  produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito
          del  territorio  di una stessa provincia. Tali disposizioni
          si  applicano  per  tutti i licenziamenti che, nello stesso
          arco  di  tempo  e  nello  stesso  ambito,  siano  comunque
          riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
              1-bis.  Le  disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3,
          con  esclusione  dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
          12,  14,  15  e  15-bis,  e  all'art. 5, commi 1, 2 e 3, si
          applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle
          medesime   condizioni  di  cui  al  comma 1.  I  lavoratori
          licenziati  vengono iscritti nella lista di cui all'art. 6,
          comma 1, senza diritto all'indennita' di cui all'art. 7. Ai
          lavoratori  licenziati  ai  sensi del presente comma non si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e
          4, e 25, comma 9.
              1-ter.  La  disposizione  di  cui  all'art. 5, comma 3,
          ultimo  periodo,  non  si  applica  al  recesso intimato da
          datori  di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
          di   lucro,   attivita'   di  natura  politica,  sindacale,
          culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
              1-quater.  Nei  casi  previsti dall'art. 5, comma 3, al
          recesso  intimato  da datori di lavoro non imprenditori che
          svolgono,   senza   fini  di  lucro,  attivita'  di  natura
          politica,  sindacale,  culturale,  di  istruzione ovvero di
          religione  o  di culto, si applicano le disposizioni di cui
          alla   legge   15 luglio   1966,   n.   604,  e  successive
          modificazioni.
              2.  Le  disposizioni  richiamate nei commi 1 e 1-bis si
          applicano  anche  quando  le  imprese o i privati datori di
          lavoro   non   imprenditori,  di  cui  ai  medesimi  commi,
          intendano cessare l'attivita'.
              3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
          e  10,  e  all'art.  5,  commi 4  e 5, si applica solo alle
          imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto
          dall'art.  5,  comma 4,  e'  dovuto  dalle  imprese  di cui
          all'art.  16,  comma 1,  nella  misura  di  nove  volte  il
          trattamento  iniziale  di mobilita' spettante al lavoratore
          ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.
              4.  Le  disposizioni di cui al presente articolo non si
          applicano  nei  casi  di  scadenza dei rapporti di lavoro a
          termine,  di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
          di attivita' stagionali o saltuarie.
              5.   La   materia   dei  licenziamenti  collettivi  per
          riduzione  di  personale di cui al primo comma dell'art. 11
          della   legge  15 luglio  1966,  n.  604,  come  modificato
          dall'art.   6  della  legge  11 maggio  1990,  n.  108,  e'
          disciplinata dal presente articolo.
              6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
          intimati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore della
          presente legge.».
              - Si riporta il testo dell'art. 3-ter del decreto-legge
          31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  31 marzo  2005, n. 43, recante «Disposizioni urgenti
          per  l'universita'  e la ricerca, per i beni e le attivita'
          culturali,   per   il   completamento   di   grandi   opere
          strategiche,  per  la  mobilita' dei pubblici dipendenti, e
          per  semplificare  gli  adempimenti  relativi  a imposte di
          bollo   e   tasse  di  concessione,  nonche'  altre  misure
          urgenti», come modificato dalla presente legge:
              «Art.  3-ter  (Disposizioni  in  materia  di fondazioni
          lirico-sinfoniche).  -  1.  Le fondazioni lirico-sinfoniche
          operano  nel  rispetto  dei  criteri  di  gestione  di  cui
          all'art.  3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
          e coordinano periodicamente le proprie attivita' allo scopo
          di  ottimizzare  l'impiego  delle  risorse e di raggiungere
          piu' larghe fasce di pubblico.
              2. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con
          proprio   decreto   non  avente  natura  regolamentare,  da
          adottare  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto,
          disciplina   il   pieno  ed  efficace  coordinamento  delle
          attivita'  delle  fondazioni  lirico-sinfoniche  al fine di
          assicurare  economie  di  gestione  ed  in  particolare  il
          contenimento  o  la  riduzione delle spese di allestimento,
          dei  costi  delle  scritture artistico-professionali, anche
          mediante lo scambio di materiali scenici, corpi artistici e
          spettacoli,  e  dei costi per le collaborazioni a qualsiasi
          titolo.
              3.  Il  contratto  collettivo nazionale di lavoro delle
          fondazioni     lirico-sinfoniche     assicura    l'ottimale
          utilizzazione  del  personale  dipendente  in ragione delle
          professionalita'   e   delle   esigenze   produttive  delle
          fondazioni,   con   particolare  riferimento  al  personale
          dipendente  che  svolge le attivita' di cui all'art. 23 del
          decreto  legislativo  29 giugno  1996, n. 367, o che svolge
          attivita' di lavoro autonomo o professionale.
              4.  I  contratti integrativi aziendali delle fondazioni
          lirico-sinfoniche  sono  sottoscritti  esclusivamente nelle
          materie  e  nei  limiti  stabiliti dal contratto collettivo
          nazionale  di lavoro, non possono disciplinare istituti non
          esplicitamente   loro   demandati  dal  medesimo  contratto
          collettivo  e  non  possono  derogare  a quanto previsto in
          materia di vincoli di bilancio.
              5.  Nelle  more della stipula dei contratti integrativi
          aziendali secondo le modalita' di cui al presente articolo,
          con  apposita  delibera  del  consiglio  di amministrazione
          possono  essere concesse ai dipendenti delle fondazioni che
          presentino  condizioni  di equilibrio economico-finanziario
          anticipazioni  economiche,  da  riassorbirsi con la stipula
          dei  predetti contratti integrativi, strettamente correlate
          ad  accertati  e  rilevanti aumenti della produttivita'. La
          delibera  di cui al primo periodo e' sottoposta al collegio
          dei  revisori che ne verifica la compatibilita' economica e
          la  validita'.  Il  consiglio  di  amministrazione  di ogni
          singola  fondazione  individua  con  apposita  delibera  le
          risorse  necessarie  per  la contrattazione integrativa nel
          rispetto  del  principio  del  pareggio  di  bilancio; tale
          delibera  e'  sottoposta  al  collegio  dei revisori che ne
          verifica  la  compatibilita'  con  il  conto economico e il
          rispetto  dei  principi  di  cui  al  comma 4.  I contratti
          integrativi  aziendali  in  essere  alla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto possono essere rinnovati solo
          successivamente   alla  stipulazione  del  nuovo  contratto
          collettivo  nazionale  di  lavoro.  Le  delibere  di cui al
          presente  comma, corredate del parere reso dal collegio dei
          revisori,  sono  trasmesse  al  Ministero  per  i beni e le
          attivita'  culturali  e  al Ministero dell'economia e delle
          finanze.
              6.  Per  l'anno 2005, alle fondazioni lirico-sinfoniche
          e'  fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a
          tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale
          a  tempo  determinato  non  puo'  superare  il 15 per cento
          dell'organico funzionale approvato. Hanno comunque facolta'
          di  assumere  personale  a  tempo indeterminato, nei limiti
          delle  rispettive piante organiche e senza nuovi o maggiori
          oneri  per  la finanza pubblica, le fondazioni con bilancio
          verificato dell'anno precedente almeno in pareggio.
              7.  Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono
          apportate le seguenti modifiche:
                a) all'art.  10, comma 3, secondo periodo, la parola:
          «pubblici» e' sostituita dalla seguente: «statali»;
                b) all'art. 13, comma 1, lettera d), le parole da: «o
          musicale»  sino  alla  fine  della  lettera sono sostituite
          dalle  seguenti:  «,  i  cui  requisiti  professionali sono
          individuati dallo statuto»;
                c) all'art.    13,    comma 2,    dopo   la   parola:
          «collaboratori»  sono  inserite  le seguenti: «, tra cui il
          direttore   musicale,  ferme  restando  le  competenze  del
          direttore artistico,»;
                d) all'art.  14, comma 1, secondo periodo, le parole:
          «e  gli altri scelti» sono sostituite dalle seguenti: «, un
          membro   effettivo   designato  dall'autorita'  di  governo
          competente in materia di spettacolo, e l'altro scelto»;
                e) all'art.  21,  a  decorrere dal 1° gennaio 2006 il
          comma 1 e' sostituito dal seguente:
              «1.  Il  Ministro  per i beni e le attivita' culturali,
          anche  su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze:
                a) puo'  disporre  lo  scioglimento  del consiglio di
          amministrazione  della  fondazione  quando  risultino gravi
          irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni
          delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
          che   regolano   l'attivita'   della   fondazione  o  venga
          presentato il bilancio preventivo in perdita;
                b) dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio
          di   amministrazione   della   fondazione  quando  i  conti
          economici  di  due  esercizi  consecutivi  chiudono con una
          perdita  del  periodo  complessivamente superiore al 30 per
          cento  del  patrimonio,  ovvero  sono  previste perdite del
          patrimonio di analoga gravita».
              8.  Il  comma 3-sexies  dell'art.  2  del decreto-legge
          22 marzo  2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 maggio 2004, n. 128, e' abrogato.».