Art. 8-bis.
Disposizioni  inerenti  alla  conservazione  di cellule staminali del
                         cordone ombelicale
  1.   E'   prorogato   al   30 giugno   2008   il   termine  di  cui
all'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la
predisposizione,  con  decreto del Ministro della salute, di una rete
nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali. A tal
fine,  e  per incrementare la disponibilita' di cellule staminali del
cordone ombelicale ai fini di trapianto, sono autorizzati la raccolta
autologa,  la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da
parte  di  strutture  pubbliche e private autorizzate dalle regioni e
dalle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, sentiti il Centro
nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue. La raccolta avviene
senza  oneri  per  il  Servizio sanitario nazionale e previo consenso
alla  donazione per uso allogenico in caso di necessita' per paziente
compatibile. In relazione alle attivita' di cui al presente articolo,
il  Ministro  della  salute,  con il decreto di cui al primo periodo,
regolamenta  le  funzioni  di  coordinamento  e  controllo svolte dal
Centro  nazionale  trapianti  e  dal  Centro  nazionale sangue per le
rispettive competenze. ))
                            Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  della  legge
          21 ottobre  2005,  n.  219, recante «Nuova disciplina delle
          attivita'  trasfusionali e della produzione nazionale degli
          emoderivati»:
              «Art.  10 (Competenze del Ministero della salute). - 1.
          Il  Ministero  della  salute svolge funzioni di indirizzo e
          programmazione  del  settore trasfusionale. Per le funzioni
          di  coordinamento  e  controllo  esso  si avvale del Centro
          nazionale sangue di cui all'art. 12.
              2.   Il  Ministero  della  salute  svolge  le  seguenti
          funzioni:
                a) programmazione  delle  attivita'  trasfusionali  a
          livello nazionale;
                b) attivita'  normativa,  anche  in  adeguamento agli
          indirizzi ed alle direttive comunitarie;
                c) controllo    della    produzione    nazionale   di
          emoderivati, avvalendosi anche del Centro nazionale sangue;
                d) controllo   sul   commercio   e  sull'informazione
          riguardanti gli emoderivati;
                e) autorizzazione  all'import-export del sangue e dei
          suoi prodotti;
                f) registrazione  di  farmaci  emoderivati e prodotti
          diagnostici;
                g) promozione  della  ricerca  e  sperimentazione  in
          campo  trasfusionale,  con  riferimento in particolare alla
          riduzione   del   volume   ematico  da  trasfondere,  anche
          avvalendosi del Centro nazionale sangue;
                h) definizione  dei  livelli essenziali di assistenza
          sanitaria  uniformi e dei relativi criteri di finanziamento
          per le attivita' del servizio trasfusionale nazionale;
                i) individuazione,  in accordo con le associazioni di
          volontariato  del  sangue,  di  un  programma  nazionale di
          iniziative  per  la  razionalizzazione  ed il rafforzamento
          delle attivita' trasfusionali.
              3.  Entro  nove  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della presente legge, il Ministro della salute, con proprio
          decreto,  predispone  un  progetto per l'istituzione di una
          rete  nazionale  di  banche per la conservazione di cordoni
          ombelicali  ai fini di trapianto, nonche' programmi annuali
          di  sviluppo  delle  relative  attivita',  individuando  le
          strutture  trasfusionali  pubbliche  e private idonee sulla
          base di specifici accreditamenti.
              4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge e successivamente ogni tre anni, il Ministro
          della  salute,  sentiti  il  Centro  nazionale  sangue e la
          Consulta, emana, nell'ambito del Piano sanitario nazionale,
          un   atto   di  programmazione  specifico  per  il  settore
          trasfusionale    denominato    «Piano   sangue   e   plasma
          nazionale.».