Art. 8-ter.
  Fondo transitorio per le regioni con elevato disavanzo sanitario
  ((  1.  Il  fondo  transitorio di cui alla lettera b) del comma 796
dell'articolo 1  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni,  e' incrementato, per l'esercizio finanziario 2008, di
14 milioni di euro.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1,  pari a 14
milioni  di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010,  nell'ambito  del  fondo  speciale di parte corrente dello
stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni
di  euro,  l'accantonamento  relativo al Ministero della giustizia e,
quanto  a  4  milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero
della solidarieta' sociale. ))
                       Riferimenti normativi:
    - Per  il  testo della lettera b) del comma 796 dell'art. 1 della
legge  27 dicembre  2006,  n.  296, si vedano i riferimenti normativi
all'art. 8.