Art. 8-ter. Fondo transitorio per le regioni con elevato disavanzo sanitario (( 1. Il fondo transitorio di cui alla lettera b) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' incrementato, per l'esercizio finanziario 2008, di 14 milioni di euro. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale. )) Riferimenti normativi: - Per il testo della lettera b) del comma 796 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si vedano i riferimenti normativi all'art. 8.