Art. 2. 1. Sono organi dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese: a) il presidente; b) il consiglio direttivo; c) la giunta esecutiva; d) il collegio dei revisori dei conti; e) la comunita' del Parco. 2. La nomina degli organi di cui al comma 1 e' effettuata secondo le disposizioni e le modalita' previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni. 3. Il consiglio direttivo dell'ente Parco dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese individua all'interno del territorio del Parco la sede legale ed amministrativa dell'ente stesso, entro sessanta giorni dalla data del suo insediamento. 4. L'ente Parco puo' avvalersi di personale in servizio, nonche' di mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione, dalla provincia, dai comuni e dalle comunita' montane interessati, nonche' da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.