Art. 2.
  1.  Sono  organi  dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano -
Val d'Agri-Lagonegrese:
    a) il presidente;
    b) il consiglio direttivo;
    c) la giunta esecutiva;
    d) il collegio dei revisori dei conti;
    e) la comunita' del Parco.
  2.  La  nomina degli organi di cui al comma 1 e' effettuata secondo
le disposizioni e le modalita' previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6
e   10,   della   legge   6 dicembre   1991,  n.  394,  e  successive
modificazioni.
  3.  Il  consiglio direttivo dell'ente Parco dell'Appennino Lucano -
Val d'Agri-Lagonegrese individua all'interno del territorio del Parco
la  sede  legale  ed  amministrativa dell'ente stesso, entro sessanta
giorni dalla data del suo insediamento.
  4. L'ente Parco puo' avvalersi di personale in servizio, nonche' di
mezzi   e   strutture  messi  a  disposizione  dalla  regione,  dalla
provincia,  dai comuni e dalle comunita' montane interessati, nonche'
da  altri  enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti
disposizioni di legge.