Art. 3.
  1.   Costituiscono   entrate   dell'ente   Parco  da  destinare  al
conseguimento dei fini istitutivi:
    a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
    b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
    c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;
    d) i  lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di
cui  all'art.  3  della  legge  2 agosto  1982,  n. 512, e successive
modificazioni;
    e) eventuali redditi patrimoniali;
    f) i  canoni  delle  concessioni previste dalla legge, i proventi
dei  diritti  di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti
dai servizi resi;
    g) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali;
    h) i  proventi  delle  sanzioni  derivanti  da inosservanza delle
norme regolamentari;
    i) ogni  altro  provento  acquisito  in  relazione  all'attivita'
dell'ente Parco.
  2.  I  contributi  ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico
dello  stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.