Art. 5.
  L'ente   Parco   puo'   avvalersi,   previa   stipula  di  apposita
convenzione,  degli  enti  strumentali  della  regione,  per tutte le
attivita'  che  dovessero  rendersi  necessarie per il raggiungimento
delle finalita' dell'area protetta di cui all'art. 2 dell'allegato A.