Allegato A (previsto dall'art. 1, comma 5) DISCIPLINA DI TUTELA DEL PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO - VAL D'AGRI-LAGONEGRESE Art. 1. Zonizzazione interna 1. L'area del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese, cosi' come delimitata nella cartografia allegata al presente decreto, e' suddivisa nelle seguenti zone: zona 1, di elevato interesse naturalistico e paesaggistico con inesistente o limitato grado di antropizzazione; zona 2, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato grado di antropizzazione; zona 3, di rilevante valore paesaggistico, storico e culturale con elevato grado di antropizzazione. Art. 2. Tutela e promozione 1. Nell'ambito del territorio di cui all'art. 1, sono assicurate: a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali, di formazioni geologiche, di singolarita' paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; b) la tutela del paesaggio; c) l'applicazione di metodi di gestione del territorio idonei a favorire una integrazione tra uomo e ambiente mediante il mantenimento e lo sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali tradizionali; d) la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura tradizionale e biologica attraverso opportune forme di incentivazione per la riconversione delle colture esistenti e di assistenza tecnica alle imprese; e) la conservazione del bosco e la gestione delle risorse forestali attraverso interventi che non modifichino le caratteristiche fondamentali dell'ecosistema; f) la promozione di attivita' di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare; g) le attivita' turistiche e ricreative compatibili; h) il supporto e la valorizzazione delle attivita' produttive compatibili; i) la tutela e la valorizzazione degli usi e costumi, delle consuetudini e delle attivita' tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonche' delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identita' delle comunita' locali; l) il rispetto degli usi civici delle collettivita' locali che sono esercitate secondo le consuetudini locali. Art. 3. Divieti generali 1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese, le seguenti attivita': a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'ente Parco e salvo gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente Parco ai sensi dell'art. 11, comma 4, legge 6 dicembre 1991, n. 394; per quanto riguarda le specie ittiche si applica la normativa vigente salvo quanto previsto alla successiva lettera c); b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, fatte salve le attivita' agro-silvo-pastorali, nonche' la raccolta di funghi, tartufi e degli altri prodotti del bosco nel rispetto delle vigenti normative e degli usi civici; c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie vegetali o animali estranee alla flora e alla fauna autoctona; d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'ente Parco; e) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonche' l'asportazione di minerali, fatte salve le rispettive attivita' gia' in atto, esclusivamente finalizzate al ripristino ambientale dei siti, previa autorizzazione dell'ente Parco; f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi, qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157; g) il campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate ad eccezione del campeggio temporaneo autorizzato; h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorita' secondo quanto espressamente definito dalle leggi sulla disciplina del volo e dall'ente Parco per quanto attiene alle necessita' di tutela delle aree di cui all'art. 1; i) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitu' e fatta eccezione per i mezzi di servizio e per i mezzi accessori all'esercizio delle attivita' agro-silvo-pastorali; l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni e degli impianti tecnologici, di quelle accessorie alle attivita' agro-silvo-pastorali, purche' realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attivita' zootecniche; m) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente Parco; n) l'attivita' di estrazione e di ricerca di idrocarburi liquidi e relative infrastrutture tecnologiche; o) la realizzazione di opere che comportino la modifica del regime delle acque, fatte salve quelle necessarie alla sicurezza delle popolazioni e le opere minori legate all'esercizio delle attivita' agro-silvo-pastorali tradizionali che comunque non incidono sugli alvei naturali. 2. In riferimento alla lettera n) del comma 1 e' fatta salva la realizzazione di opere e l'esercizio delle attivita' connesse che hanno gia' ottenuto il giudizio positivo di compatibilita' ambientale ai sensi della vigente normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, nonche' quelle relative agli interventi per i quali alla data di approvazione della proposta di intesa da parte del consiglio regionale siano state avviate le procedure di valutazione di impatto ambientale. Art. 4. Divieti in zona 1 1. Nelle aree di zona 1 di cui all'art. 1 vigono in particolare i seguenti ulteriori divieti: a) l'uso dei fitofarmaci; b) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti, fatte salve le strutture di servizio agli impianti turistici e sportivi esistenti, e fatte salve, altresi', le previsioni dei piani paesistici di ambito laddove vigenti e/o in fase di approvazione; c) le utilizzazioni boschive non previste nei piani di assestamento forestale approvati dall'ente Parco, fatti salvi gli interventi necessari alla prevenzione degli incendi, gli interventi fitosanitari, le cure colturali e gli interventi selvicolturali ritenuti dall'ente Parco opportuni per la salvaguardia dei boschi; d) lo svolgimento di attivita' sportive con veicoli a motore; e) la realizzazione di nuovi tracciati stradali e nuove opere di mobilita', ad eccezione di quelle di servizio per le attivita' agro-silvo-pastorali; f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, ad esclusione della segnaletica informativa del parco e della segnaletica esistente, purche' conforme a quella del C.A.I.; g) le opere tecnologiche ad eccezione degli impianti di approvvigionamento idrico e di depurazione di modesta entita' ed antincendio, previa autorizzazione dell'ente Parco. Art. 5. Divieti in zona 2 1. Nelle aree di zona 2 di cui all'art. 1 vigono oltre ai divieti generali di cui all'art. 3 i seguenti divieti: a) la circolazione di natanti a motore nei bacini lacustri ad eccezione delle attivita' di sorveglianza e di soccorso; b) le utilizzazioni boschive su territori di proprieta' demaniale non previste nei piani di assestamento forestale gia' vigenti e/o in fase di approvazione o approvati dall'ente Parco, fatti salvi gli interventi necessari alla prevenzione degli incendi, gli interventi fitosanitari, le cure colturali e gli interventi selvicolturali ritenuti dall'ente Parco opportuni per la salvaguardia dei boschi; nonche' i progetti e le istanze di taglio, redatti ai sensi della legge della regione Basilicata 10 novembre 1998, n. 42, e della D.G.R. n. 956/2000 art. 1, comma 2, per i quali le amministrazioni comunali hanno gia' avviato le procedure amministrative fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 6. Regime autorizzativo generale 1. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e delle loro varianti generali e parziali, per la parte ricadente nell'area del Parco, deve essere preceduta da intesa con l'ente Parco. 2. Le utilizzazioni boschive su territori ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese vengono autorizzate dall'autorita' competente territorialmente, secondo le normative nazionali e regionali vigenti in materia. Art. 7. Regime autorizzativo in zona 1 1. Salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 4, sono sottoposti ad autorizzazione dell'ente Parco i seguenti interventi: a) le opere tecnologiche, fatte salve le competenze del Ministero delle comunicazioni; b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia cosi' come definiti dall'art. 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457; c) i piani di assestamento forestale. 2. Resta ferma la possibilita' di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria cosi' come definiti dall'art. 31, primo comma, lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'organismo di gestione. Art. 8. Regime autorizzativo in zona 2 1. Salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 5 sono sottoposti ad autorizzazione dell'ente Parco i seguenti interventi: a) opere che comportino modificazione del regime delle acque al fine della sicurezza delle popolazioni; b) opere tecnologiche quali elettrodotti con esclusione delle opere necessarie alla elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori; c) realizzazione di' piste ed impianti per lo sci di fondo; d) l'apertura di nuove strade e la realizzazione di nuove opere di mobilita'; e) interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, cosi' come definiti dalle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. 2. Resta ferma la possibilita' di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, cosi' come definiti dalle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 31 della suddetta legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'ente di gestione. 3. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo art. 10, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra l'ente di gestione provvedera' ad ordinare in via cautelativa la sospensione dei lavori. Art. 9. Regime autorizzativo in zona 3 1. Nelle aree di zona 3 di cui all'art. 1 sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, in corso di adozione, di programmazione, e comunque entro il 31 dicembre 2007. Art. 10. Modalita' di richiesta delle autorizzazioni 1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'ente Parco, per quanto disposto agli articoli 6, 7, 8 e 9 e' subordinato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti condizioni: a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente; b) l'autorizzazione e' rilasciata per le opere non ricadenti in zona 1, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potra' essere prorogato di ulteriori trenta giorni per necessita' di istruttoria; decorsi i predetti termini l'autorizzazione si intende rilasciata. 2. Le autorizzazioni dell'ente Parco relative agli strumenti di pianificazione e agli interventi soggetti rispettivamente a conferenza di pianificazione e conferenza di localizzazione e relativi accordi di cui agli articoli 25, 26, 27, 28 della legge 11 agosto 1999, n. 23, sono rese nelle medesime sedi dal rappresentante dell'ente Parco convocato a norma delle suddette procedure. Art. 11. Norma transitoria 1. Nelle more dell'entrata a regime dell'ente Parco, i pareri per i progetti e gli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 sono ricompresi nelle rispettive procedure autorizzative espletate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.