(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
                                      (previsto dall'art. 1, comma 5)
              DISCIPLINA DI TUTELA DEL PARCO NAZIONALE
           DELL'APPENNINO LUCANO - VAL D'AGRI-LAGONEGRESE
                               Art. 1.
                        Zonizzazione interna
    1.  L'area  del  Parco  nazionale  dell'Appennino  Lucano  -  Val
d'Agri-Lagonegrese,  cosi' come delimitata nella cartografia allegata
al presente decreto, e' suddivisa nelle seguenti zone:
      zona  1, di elevato interesse naturalistico e paesaggistico con
inesistente o limitato grado di antropizzazione;
      zona  2,  di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e
culturale con limitato grado di antropizzazione;
      zona  3, di rilevante valore paesaggistico, storico e culturale
con elevato grado di antropizzazione.
                               Art. 2.
                         Tutela e promozione
    1. Nell'ambito del territorio di cui all'art. 1, sono assicurate:
      a) la   conservazione   di   specie   animali  o  vegetali,  di
associazioni  vegetali,  di  formazioni  geologiche,  di singolarita'
paleontologiche,  di  comunita'  biologiche,  di biotopi, di processi
naturali,  di  equilibri  idraulici  e  idrogeologici,  di  equilibri
ecologici;
      b) la tutela del paesaggio;
      c) l'applicazione di metodi di gestione del territorio idonei a
favorire   una   integrazione   tra   uomo  e  ambiente  mediante  il
mantenimento  e  lo  sviluppo  delle  attivita'  agro-silvo-pastorali
tradizionali;
      d) la  promozione e lo sviluppo dell'agricoltura tradizionale e
biologica   attraverso  opportune  forme  di  incentivazione  per  la
riconversione  delle  colture  esistenti e di assistenza tecnica alle
imprese;
      e) la  conservazione  del  bosco  e  la  gestione delle risorse
forestali    attraverso    interventi    che   non   modifichino   le
caratteristiche fondamentali dell'ecosistema;
      f) la promozione di attivita' di educazione, di formazione e di
ricerca scientifica anche interdisciplinare;
      g) le attivita' turistiche e ricreative compatibili;
      h) il  supporto  e la valorizzazione delle attivita' produttive
compatibili;
      i)  la  tutela  e  la valorizzazione degli usi e costumi, delle
consuetudini   e   delle  attivita'  tradizionali  delle  popolazioni
residenti sul territorio, nonche' delle espressioni culturali proprie
e caratteristiche dell'identita' delle comunita' locali;
      l)  il rispetto degli usi civici delle collettivita' locali che
sono esercitate secondo le consuetudini locali.
                               Art. 3.
                          Divieti generali
    1.  Sono  vietate  su  tutto  il  territorio  del Parco nazionale
dell'Appennino   Lucano   -   Val   d'Agri-Lagonegrese,  le  seguenti
attivita':
      a) la  cattura,  l'uccisione,  il danneggiamento ed il disturbo
delle  specie  animali  ad  eccezione  di quanto eseguito per fini di
ricerca e di studio previa autorizzazione dell'ente Parco e salvo gli
eventuali  abbattimenti  selettivi necessari per ricomporre equilibri
ecologici  accertati  dall'ente Parco ai sensi dell'art. 11, comma 4,
legge  6 dicembre 1991, n. 394; per quanto riguarda le specie ittiche
si applica la normativa vigente salvo quanto previsto alla successiva
lettera c);
      b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, fatte
salve  le  attivita'  agro-silvo-pastorali,  nonche'  la  raccolta di
funghi,  tartufi  e degli altri prodotti del bosco nel rispetto delle
vigenti normative e degli usi civici;
      c) l'introduzione  in ambiente naturale non recintato di specie
vegetali o animali estranee alla flora e alla fauna autoctona;
      d) il  prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e
paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e
di studio previa autorizzazione dell'ente Parco;
      e) l'apertura   e   l'esercizio   di  cave,  di  miniere  e  di
discariche,  nonche'  l'asportazione  di  minerali,  fatte  salve  le
rispettive  attivita'  gia'  in  atto,  esclusivamente finalizzate al
ripristino  ambientale  dei  siti,  previa  autorizzazione  dell'ente
Parco;
      f) l'introduzione  da  parte  di  privati,  di armi, esplosivi,
qualsiasi  mezzo  distruttivo  o di cattura se non autorizzata, fatto
salvo  quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della legge
11 febbraio 1992, n. 157;
      g) il  campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo
ed  appositamente  attrezzate  ad  eccezione del campeggio temporaneo
autorizzato;
      h) il   sorvolo  non  autorizzato  dalle  competenti  autorita'
secondo  quanto  espressamente  definito dalle leggi sulla disciplina
del  volo  e  dall'ente  Parco  per quanto attiene alle necessita' di
tutela delle aree di cui all'art. 1;
      i) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali,
provinciali, comunali, vicinali gravate da servitu' e fatta eccezione
per  i  mezzi di servizio e per i mezzi accessori all'esercizio delle
attivita' agro-silvo-pastorali;
      l)  la  costruzione  nelle  zone  agricole di qualsiasi tipo di
recinzione,  ad  eccezione  di quelle necessarie alla sicurezza delle
abitazioni  e  degli  impianti tecnologici, di quelle accessorie alle
attivita'   agro-silvo-pastorali,   purche'   realizzate  utilizzando
tipologie  e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee
a protezione delle attivita' zootecniche;
      m) lo  svolgimento  di  attivita' pubblicitarie al di fuori dei
centri urbani, non autorizzate dall'ente Parco;
      n) l'attivita'  di  estrazione  e  di  ricerca  di  idrocarburi
liquidi e relative infrastrutture tecnologiche;
      o) la  realizzazione  di  opere  che comportino la modifica del
regime  delle  acque,  fatte  salve  quelle necessarie alla sicurezza
delle  popolazioni  e  le  opere  minori  legate  all'esercizio delle
attivita' agro-silvo-pastorali tradizionali che comunque non incidono
sugli alvei naturali.
    2.  In  riferimento alla lettera n) del comma 1 e' fatta salva la
realizzazione  di  opere  e  l'esercizio delle attivita' connesse che
hanno gia' ottenuto il giudizio positivo di compatibilita' ambientale
ai sensi della vigente normativa in materia di valutazione di impatto
ambientale,  nonche' quelle relative agli interventi per i quali alla
data  di approvazione della proposta di intesa da parte del consiglio
regionale  siano state avviate le procedure di valutazione di impatto
ambientale.
                               Art. 4.
                          Divieti in zona 1
    1. Nelle aree di zona 1 di cui all'art. 1 vigono in particolare i
seguenti ulteriori divieti:
      a) l'uso dei fitofarmaci;
      b) la   realizzazione   di   nuovi  edifici  ed  il  cambio  di
destinazione  d'uso  di quelli esistenti, fatte salve le strutture di
servizio agli impianti turistici e sportivi esistenti, e fatte salve,
altresi',  le  previsioni  dei  piani  paesistici  di  ambito laddove
vigenti e/o in fase di approvazione;
      c) le   utilizzazioni   boschive  non  previste  nei  piani  di
assestamento  forestale  approvati  dall'ente  Parco, fatti salvi gli
interventi  necessari  alla prevenzione degli incendi, gli interventi
fitosanitari,  le  cure  colturali  e  gli  interventi selvicolturali
ritenuti dall'ente Parco opportuni per la salvaguardia dei boschi;
      d) lo svolgimento di attivita' sportive con veicoli a motore;
      e) la  realizzazione  di nuovi tracciati stradali e nuove opere
di  mobilita',  ad  eccezione  di quelle di servizio per le attivita'
agro-silvo-pastorali;
      f) l'apposizione   di  cartelli  e  manufatti  pubblicitari  di
qualunque natura e scopo, ad esclusione della segnaletica informativa
del  parco  e  della segnaletica esistente, purche' conforme a quella
del C.A.I.;
      g) le   opere  tecnologiche  ad  eccezione  degli  impianti  di
approvvigionamento  idrico  e  di  depurazione  di modesta entita' ed
antincendio, previa autorizzazione dell'ente Parco.
                               Art. 5.
                          Divieti in zona 2
    1. Nelle aree di zona 2 di cui all'art. 1 vigono oltre ai divieti
generali di cui all'art. 3 i seguenti divieti:
      a) la  circolazione  di natanti a motore nei bacini lacustri ad
eccezione delle attivita' di sorveglianza e di soccorso;
      b) le   utilizzazioni   boschive  su  territori  di  proprieta'
demaniale  non  previste  nei  piani  di  assestamento forestale gia'
vigenti  e/o  in  fase  di  approvazione o approvati dall'ente Parco,
fatti  salvi gli interventi necessari alla prevenzione degli incendi,
gli  interventi  fitosanitari,  le  cure  colturali  e gli interventi
selvicolturali ritenuti dall'ente Parco opportuni per la salvaguardia
dei  boschi;  nonche'  i  progetti e le istanze di taglio, redatti ai
sensi della legge della regione Basilicata 10 novembre 1998, n. 42, e
della   D.G.R.   n.   956/2000  art.  1,  comma 2,  per  i  quali  le
amministrazioni    comunali   hanno   gia'   avviato   le   procedure
amministrative  fino  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto.
                               Art. 6.
                    Regime autorizzativo generale
    1.  L'adozione  dei  nuovi strumenti urbanistici generali e delle
loro  varianti  generali e parziali, per la parte ricadente nell'area
del Parco, deve essere preceduta da intesa con l'ente Parco.
    2.  Le  utilizzazioni boschive su territori ricadenti all'interno
del  perimetro  del  Parco  nazionale  dell'Appennino  Lucano  -  Val
d'Agri-Lagonegrese   vengono  autorizzate  dall'autorita'  competente
territorialmente,  secondo le normative nazionali e regionali vigenti
in materia.
                               Art. 7.
                   Regime autorizzativo in zona 1
    1. Salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 4, sono sottoposti ad
autorizzazione dell'ente Parco i seguenti interventi:
      a) le   opere  tecnologiche,  fatte  salve  le  competenze  del
Ministero delle comunicazioni;
      b) gli  interventi  di restauro e di risanamento conservativo e
di  ristrutturazione edilizia cosi' come definiti dall'art. 31, primo
comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
      c) i piani di assestamento forestale.
    2.  Resta  ferma  la  possibilita'  di  realizzare  interventi di
manutenzione  ordinaria e straordinaria cosi' come definiti dall'art.
31,  primo  comma, lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457,
dandone comunicazione all'organismo di gestione.
                               Art. 8.
                   Regime autorizzativo in zona 2
    1. Salvo  quanto disposto dagli articoli 3 e 5 sono sottoposti ad
autorizzazione dell'ente Parco i seguenti interventi:
      a) opere che comportino modificazione del regime delle acque al
fine della sicurezza delle popolazioni;
      b) opere  tecnologiche  quali elettrodotti con esclusione delle
opere   necessarie   alla   elettrificazione   rurale,  gasdotti  con
esclusione  delle  reti  di  distribuzione, acquedotti con esclusione
delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;
      c) realizzazione di' piste ed impianti per lo sci di fondo;
      d) l'apertura di nuove strade e la realizzazione di nuove opere
di mobilita';
      e) interventi  di  restauro  e di risanamento conservativo e di
ristrutturazione  edilizia, cosi' come definiti dalle lettere c) e d)
del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
    2. Resta  ferma  la  possibilita'  di  realizzare  interventi  di
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  cosi' come definiti dalle
lettere a)  e b)  del  primo  comma dell'art. 31 della suddetta legge
5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'ente di gestione.
    3.  Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio
che  siano  in  corso  d'opera  alla  data  di  entrata in vigore del
presente   decreto,  i  soggetti  titolari  delle  opere  trasmettono
all'ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in
vigore  del  presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo
art.   10,   l'elenco  delle  opere  accompagnato  da  una  relazione
dettagliata  sullo  stato  dei  lavori e contenente l'indicazione del
luogo  ove  sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di
mancata  comunicazione  delle  informazioni  di  cui  sopra l'ente di
gestione  provvedera'  ad  ordinare in via cautelativa la sospensione
dei lavori.
                               Art. 9.
                   Regime autorizzativo in zona 3
    1.  Nelle  aree  di  zona 3 di cui all'art. 1 sono fatte salve le
previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, in corso di
adozione, di programmazione, e comunque entro il 31 dicembre 2007.
                              Art. 10.
             Modalita' di richiesta delle autorizzazioni
    1.  L'eventuale  rilascio  di  autorizzazioni  da parte dell'ente
Parco,  per  quanto disposto agli articoli 6, 7, 8 e 9 e' subordinato
al rispetto da parte del richiedente delle seguenti condizioni:
      a) gli   elaborati   tecnici  relativi  alle  istanze  prodotte
dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i
pareri,  comprese  le  eventuali  prescrizioni,  da  parte degli enti
istituzionalmente  competenti per territorio secondo quanto richiesto
dalla normativa vigente;
      b) l'autorizzazione e' rilasciata per le opere non ricadenti in
zona  1,  entro  sessanta giorni dalla ricezione della documentazione
richiesta,  completa  in  ogni  sua parte; tale termine potra' essere
prorogato  di  ulteriori trenta giorni per necessita' di istruttoria;
decorsi i predetti termini l'autorizzazione si intende rilasciata.
    2.  Le  autorizzazioni dell'ente Parco relative agli strumenti di
pianificazione   e   agli   interventi   soggetti  rispettivamente  a
conferenza   di  pianificazione  e  conferenza  di  localizzazione  e
relativi  accordi  di  cui  agli  articoli 25, 26, 27, 28 della legge
11 agosto   1999,   n.   23,   sono  rese  nelle  medesime  sedi  dal
rappresentante  dell'ente  Parco  convocato  a  norma  delle suddette
procedure.
                              Art. 11.
                          Norma transitoria
    1. Nelle more dell'entrata a regime dell'ente Parco, i pareri per
i  progetti e gli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 6,
7  e  8  sono  ricompresi  nelle  rispettive  procedure autorizzative
espletate  ai  sensi  dell'art. 142, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.