Art. 10.
                           D e r o g h e
  1.  Fatte  salve  le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto
2005,  n.  214, il Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere
del  Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, puo'
autorizzare  deroghe  alle  disposizioni  degli articoli 6, 8 e 9 del
presente  decreto,  ai  sensi  delle  disposizioni  del  titolo X del
decreto  legislativo n. 214/2005, per prove o scopi scientifici e per
lavori di selezione varietale.