Art. 10. D e r o g h e 1. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, puo' autorizzare deroghe alle disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del presente decreto, ai sensi delle disposizioni del titolo X del decreto legislativo n. 214/2005, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale.