Art. 2.
                     Plusvalenze e minusvalenze
  1.  Agli effetti dell'applicazione dell'art. 58, comma 2, del Tuir,
le  plusvalenze  realizzate  a  decorrere  dal  1° gennaio  2009  non
concorrono  alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti,
limitatamente  al  50,28  per  cento  del  loro  ammontare. La stessa
percentuale  si  applica  per  la  determinazione  della  quota delle
corrispondenti minusvalenze non deducibile dal reddito imponibile.
  2.  Agli effetti dell'applicazione dell'art. 68, comma 3, del Tuir,
le  plusvalenze  e  le  minusvalenze  realizzate  a  decorrere dal 1°
gennaio 2009 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il
49,72  per cento del loro ammontare. Resta ferma la misura del 40 per
cento  per  le  plusvalenze  e  le  minusvalenze derivanti da atti di
realizzo  posti  in essere anteriormente al 1° gennaio 2009, ma i cui
corrispettivi  siano  in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla
stessa data.
    Roma, 2 aprile 2008
                                              Il vice Ministro: Visco
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  10  aprile  2008  Ufficio di
controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro n. 2 Economia e
finanze, foglio n. 50