Art. 2. Plusvalenze e minusvalenze 1. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 58, comma 2, del Tuir, le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009 non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, limitatamente al 50,28 per cento del loro ammontare. La stessa percentuale si applica per la determinazione della quota delle corrispondenti minusvalenze non deducibile dal reddito imponibile. 2. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 68, comma 3, del Tuir, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 49,72 per cento del loro ammontare. Resta ferma la misura del 40 per cento per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2009, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data. Roma, 2 aprile 2008 Il vice Ministro: Visco Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2008 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 50