IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE modificato da ultimo con il decreto 8 maggio 2006, n. 229; Vista la direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari; Vista la rettifica della direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 13 febbraio 2008; Decreta: Art. 1. Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 (modificato da ultimo con il decreto 8 maggio 2006, n. 229) e' modificato come segue: a) all'art. 14, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) "coadiuvanti", inclusi i solventi veicolanti, le sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare o una sostanza aromatizzante senza alterarne la funzione tecnologica (e senza esercitare essi stessi alcun effetto tecnologico) allo scopo di facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'impiego»; b) all'art. 16, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il comma 1 non si applica agli alimenti per lattanti e per la prima infanzia, agli alimenti a base di cereali ed agli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, come definiti nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, salvo se previsto da disposizioni specifiche»; c) l'allegato VIII e' modificato come segue: 1) nella tabella relativa alle voci da «E420 a E967» e' aggiunta la voce «E968»: ----> Vedere immagini da pag. 30 a pag. 42 <----