IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  a  norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del
citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione
della  direttiva  n.  92/51/CEE  del  18 giugno  1992  relativa ad un
secondo   sistema   generale   di   riconoscimento  della  formazione
professionale,  che  integra  la  direttiva  89/48/CEE,  e successive
integrazioni;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005,  relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Vista l'istanza della sig.ra Calvo Guevara Barbara, nata a San Jose
(Costa  Rica)  il  10 aprile  1974, cittadina costaricana, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999,  e e successive modificazioni, in combinato
disposto  con  l'art.  14  del  decreto  legislativo  n.  319/1994, e
successive  integrazioni,  il riconoscimento del titolo conseguito in
Costa Rica, al fine dell'iscrizione all'albo italiano dei giornalisti
professionisti;
  Considerato  che  ha  conseguito  il  titolo accademico in «Scienze
della  comunicazione  collettiva»,  presso  la  «Universidad de Costa
Rica» nel marzo 2001;
  Considerato    che    ha   documentato   possesso   di   esperienza
professionale;
  Considerato  altresi'  che  in  Costa  Rica  il  titolo  accademico
conseguito  dalla  sig.ra  Calvo Guevara e' di per se' abilitante per
esercitare la professione di giornalista;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 14 marzo 2008;
  Visto  il  conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio
nazionale rilasciato nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla
valutazione  di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e
da  un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale
in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato
oggetto  di  studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza
maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;
  Visto   l'art.  49,  comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6  del  decreto  legislativo n. 319/1994, come sopra
modificato;
  Visti   gli   articoli 6   del  decreto  legislativo  n.  286/1998,
modificato  dalla  legge  n. 189/2002, e 14 e 39, comma 7 del decreto
del  Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del
rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio
dello  Stato  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998,
modificato  dalla legge n. 189/2002, non e' richiesta per i cittadini
stranieri  gia'  in  possesso  di  permesso  di  soggiorno per lavoro
subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
per  motivi  familiari,  rilasciato  dalla  Questura  di Roma in data
4 ottobre 2007 valido fino al 4 ottobre 2009;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla sig.ra Calvo Guevara Barbara, nata a San Jose' (Costa Rica) il
10 aprile  1974,  cittadina  costaricana,  e'  riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
in Italia all'albo dei giornalisti professionisti e l'esercizio della
professione  in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita' del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.