IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista l'istanza della sig.ra Calvo Guevara Barbara, nata a San Jose (Costa Rica) il 10 aprile 1974, cittadina costaricana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo conseguito in Costa Rica, al fine dell'iscrizione all'albo italiano dei giornalisti professionisti; Considerato che ha conseguito il titolo accademico in «Scienze della comunicazione collettiva», presso la «Universidad de Costa Rica» nel marzo 2001; Considerato che ha documentato possesso di esperienza professionale; Considerato altresi' che in Costa Rica il titolo accademico conseguito dalla sig.ra Calvo Guevara e' di per se' abilitante per esercitare la professione di giornalista; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 marzo 2008; Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale rilasciato nella seduta sopra indicata; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 319/1994, come sopra modificato; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato dalla Questura di Roma in data 4 ottobre 2007 valido fino al 4 ottobre 2009; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Calvo Guevara Barbara, nata a San Jose' (Costa Rica) il 10 aprile 1974, cittadina costaricana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo dei giornalisti professionisti e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.