Art. 3.
       Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2008

  1.  Gli  intermediari di assicurazione e riassicurazione e i periti
assicurativi   versano   il  contributo  di  vigilanza  di  cui  agli
articoli 1 e 2, per l'anno 2008, sulla base di apposito provvedimento
dell'ISVAP  concernente  le  modalita' ed i termini di versamento del
contributo stesso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 giugno 2008
                                                Il Ministro: Tremonti