Art. 3. Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2008 1. Gli intermediari di assicurazione e riassicurazione e i periti assicurativi versano il contributo di vigilanza di cui agli articoli 1 e 2, per l'anno 2008, sulla base di apposito provvedimento dell'ISVAP concernente le modalita' ed i termini di versamento del contributo stesso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 giugno 2008 Il Ministro: Tremonti