Art. 15.
Controlli  su  partite  di  suini  provenienti  da Stati membri della
                           Unione europea

  1. Le partite di suini provenienti dagli Stati membri devono essere
sottoposte  a  controlli  non  discriminatori,  ai  sensi del decreto
legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.
  2.  Il  campionamento  riguarda le partite di suini da produzione e
riproduzione  ed e' effettuato al momento dello scarico degli animali
dal  mezzo  di  trasporto. Sono escluse dal predetto campionamento le
partite di suini da macello.
  3.  Per  ciascuna partita viene effettuato un prelievo di un numero
di  campioni  di  sangue pari a quanto riportato nella tabella di cui
all'Allegato  IV,  associato  ad  un prelievo di campioni di feci nei
diversi scomparti del mezzo di trasporto.
  4.  Ogni campione di sangue e di feci deve essere quantitativamente
sufficiente  a  consentire  all'Istituto zooprofilattico sperimentale
competente  per  territorio di costituire due aliquote; di queste una
deve  essere conservata per almeno un mese in adeguate condizioni che
ne  permettano  l'utilizzo in caso di contenzioso con lo Stato membro
speditore.
  5.  I  campioni  inviati  all'Istituto zooprofilattico sperimentale
competente devono essere accompagnati dal modello di cui all'Allegato
V della ordinanza ministeriale 5 agosto 1999.
  6. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali non accettano campioni
da   sottoporre  ad  esame  non  accompagnati  dal  suddetto  modello
debitamente compilato.