Art. 17. Sorveglianza per la peste suina classica 1. Nell'ambito del piano di cui all'art. 1 viene eseguito un programma di sorveglianza per la peste suina classica. 2. L'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio sottopone dodici campioni prelevati, di cui all'art. 6, ad una prova sierologica per la ricerca di anticorpi nei confronti della peste suina classica. 3. Gli esiti positivi degli esami sierologici devono essere comunicati tempestivamente dagli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio al Ministero della salute, all'Azienda sanitaria locale e alla regione; 4. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali inviano i campioni positivi per la peste suina classica al CEREP per l'esame di conferma. 5. In caso di sieropositivita' per peste suina classica confermata dal CEREP, il veterinario ufficiale applica immediatamente le procedure di indagine ufficiali atte a confermare o ad escludere la presenza della malattia, conformemente al manuale di diagnostica. 6. Gli esiti delle prove per la conferma sierologica eseguite dal CEREP, in ottemperanza a quanto indicato nella Decisione 2002/102/CE, devono essere trasmessi al Ministero della salute, all'Istituto zooprofilattico sperimentale, all'Azienda sanitaria locale ed alla regione. 7. L'Azienda sanitaria locale espleta adeguata indagine epidemiologica, di cui all'Allegato VII, per individuare ed evidenziare eventuali fattori di rischio e ne trasmette le risultanze al Ministero della salute ed ai Servizi veterinari delle regioni o province autonome. 8. L'Azienda sanitaria locale, in attesa degli esiti degli approfondimenti diagnostici, applica, negli allevamenti sospetti, le misure previste dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55.