Art. 17.
              Sorveglianza per la peste suina classica

  1.  Nell'ambito  del  piano  di  cui  all'art.  1 viene eseguito un
programma di sorveglianza per la peste suina classica.
  2.   L'Istituto   zooprofilattico   sperimentale   competente   per
territorio sottopone dodici campioni prelevati, di cui all'art. 6, ad
una prova sierologica per la ricerca di anticorpi nei confronti della
peste suina classica.
  3.  Gli  esiti  positivi  degli  esami  sierologici  devono  essere
comunicati    tempestivamente    dagli    Istituti    zooprofilattici
sperimentali  competenti  per  territorio  al Ministero della salute,
all'Azienda sanitaria locale e alla regione;
  4. Gli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali  inviano i campioni
positivi  per  la  peste  suina  classica  al  CEREP  per  l'esame di
conferma.
  5.  In caso di sieropositivita' per peste suina classica confermata
dal   CEREP,  il  veterinario  ufficiale  applica  immediatamente  le
procedure  di  indagine ufficiali atte a confermare o ad escludere la
presenza della malattia, conformemente al manuale di diagnostica.
  6.  Gli  esiti delle prove per la conferma sierologica eseguite dal
CEREP, in ottemperanza a quanto indicato nella Decisione 2002/102/CE,
devono  essere  trasmessi  al  Ministero  della  salute, all'Istituto
zooprofilattico  sperimentale,  all'Azienda  sanitaria locale ed alla
regione.
  7.   L'Azienda   sanitaria   locale   espleta   adeguata   indagine
epidemiologica,   di   cui   all'Allegato  VII,  per  individuare  ed
evidenziare eventuali fattori di rischio e ne trasmette le risultanze
al  Ministero  della  salute ed ai Servizi veterinari delle regioni o
province autonome.
  8.   L'Azienda  sanitaria  locale,  in  attesa  degli  esiti  degli
approfondimenti  diagnostici, applica, negli allevamenti sospetti, le
misure previste dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55.