Art. 19.
Trasmissione  dei dati relativi al piano di sorveglianza per la peste
                           suina classica

  1.   Gli   Istituti  zooprofilattici  sperimentali  competenti  per
territorio  inviano,  a  conclusione  del piano, i dati relativi alle
attivita' di controllo degli allevamenti al CEREP, il quale organizza
la  raccolta  e  provvede  al  successivo  inoltro al Ministero della
salute.