Art. 7.
    Mantenimento, sospensione e revoca della qualifica aziendale

  1.  Un'azienda  accreditata  per  malattia  vescicolare  dei  suini
mantiene la sua qualifica se ha effettuato quanto previsto all'art. 4
e:
    a) sono  state  effettuate le attivita' di controllo previste nel
piano con esito negativo;
    b) i   suini   di   nuova   introduzione  provengono  da  aziende
accreditate;
    c) e'  registrata in banca dati nazionale e la relativa qualifica
sanitaria e' mantenuta aggiornata in BDN.
  2. La qualifica di azienda accreditata per malattia vescicolare del
suino e' sospesa qualora, in sede di verifiche svolte dalle Autorita'
competenti,  siano  rilevate  irregolarita' documentali, nella tenuta
del  registro  aziendale  o  in  BDN,  nonche'  nel caso in cui siano
presenti  animali  non correttamente identificati. Tale stato perdura
fino alla completa regolarizzazione dello stesso.
  3. La qualifica di una azienda accreditata per malattia vescicolare
del  suino  e' sospesa qualora nell'esecuzione del piano sia rilevata
una   singola   sieropositivita'  anche  al  controllo  di  screening
effettuato    presso    l'Istituto    zooprofilattico    sperimentale
territorialmente  competente e anche prima della conferma del CERVES;
in tal caso l'Azienda sanitaria locale dispone:
    a) il  sequestro  dell'azienda  e  il blocco della movimentazione
degli animali presenti nella stessa;
    b) l'esecuzione  di  un  secondo  prelievo  di  sangue  dal  capo
sieropositivo  e  da un numero significativo di suini a contatto dopo
sette giorni dal prelievo dei precedenti campioni;
    c) nel  caso  in  cui  la  sieropositivita'  e'  confermata  come
«singleton  reactors»  di cui all'art. 11, il capo sieropositivo deve
essere  macellato con le modalita' indicate all'art. 12; in tal caso,
l'azienda  riacquista  la  qualifica  subito dopo la macellazione del
capo sieropositivo e le misure restrittive vengono revocate;
    4. La   qualifica   di   azienda   accreditata  per  la  malattia
vescicolare  del  suino  e'  revocata nel caso in cui sia rilevata la
presenza   di   suini  privi  di  certificati  che  ne  attestino  la
provenienza   o   presenza   di   documentazione   o  identificazione
contraffatte.  In  tal  caso  l'autorita' sanitaria locale dispone il
sequestro  della  azienda  ed  il  blocco  della movimentazione degli
animali presenti nella stessa.
  5.  Se la sieropositivita' non e' imputabile a «singleton reactor»,
la  qualifica  dell'azienda  viene  revocata  e l'autorita' sanitaria
locale  applica  le  misure necessarie a confermare o ad escludere la
presenza della malattia e in tal caso dispone:
    a) il  sequestro  dell'azienda  ed il blocco della movimentazione
degli animali presenti nella stessa;
    b) l'esecuzione  di  un  prelievo di feci dalle diverse strutture
dell'azienda e prelievi di campioni di sangue dai suini:
      - nel  caso  in  cui  si  tratti di azienda da riproduzione, il
prelievo  di  sangue di tutti i riproduttori non ancora controllati e
di  un  campione  di  suini all'ingrasso pari a quello indicato nella
tabella di cui all'Allegato IV;
      - nel caso in cui si tratti di azienda da ingrasso, il prelievo
di  sangue a campione in un numero di soggetti pari a quello indicato
nella tabella di cui all'Allegato IV.
  Nel  gruppo  degli  animali  campionati devono essere inclusi anche
capi a contatto con i capi sieropositivi.
  6. Qualora sia evidenziata l'esclusiva sieropositivita', in assenza
di  trasmissione  dell'enterovirus  della  malattia  vescicolare  del
suino,  l'autorita' sanitaria locale, tenuto conto di quanto previsto
dal successivo art. 12, ordina la macellazione:
    a) dei riproduttori sieropositivi;
    b) di tutti i capi da ingrasso,
a    seconda    delle    tipologia   produttiva   interessata   dalla
sieropositivita'.
  7.  Nel  caso  in  cui  con  i  controlli effettuati si dimostri la
circolazione  dell'enterovirus  della malattia vescicolare del suino,
l'azienda  viene  dichiarata  focolaio e l'autorita' sanitaria locale
applica le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1996, n. 362 e successive modifiche.