Art. 9.
                       Verifiche nelle aziende

  1.  Il  veterinario  ufficiale,  prima  del  campionamento, oltre a
controllare  il  registro  aziendale  di cui all'art. 3, comma 3, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 aprile  1996, n. 317,
controlla anche la corretta esecuzione del piano. Per quanto riguarda
le  stalle  di  sosta  deve  verificare  anche  quanto prescritto nel
documento relativo alle stalle di sosta unito al piano.
  2.  Il  controllo  del registro aziendale e' mirato a verificare le
movimentazioni  delle  partite in entrata ed uscita e ad accertare la
corrispondenza  tra  l'effettivo  riportato  nel  registro e la reale
consistenza aziendale.
  3.  Nelle  stalle  di  sosta  il  veterinario  ufficiale  verifica,
altresi',  la  tenuta del registro delle disinfezioni di cui all'art.
11  dell'ordinanza ministeriale 5 agosto 1999 (di cui alle premesse),
il suo aggiornamento, il corretto uso dei disinfettanti.
  4. Il veterinario ufficiale verifica che vengano applicate le norme
di biosicurezza di cui all'Allegato X.