Allegato Titolo I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1. Natura e ruolo dell'Ateneo 1. L'Universita' degli studi di Roma «Foro Italico», di seguito denominata Ateneo, e' una universita' statale, sede primaria di formazione e ricerca scientifica, istituita con decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178. Partecipa agli organismi di coordinamento del sistema universitario a livello europeo, nazionale e regionale, e coopera con le amministrazioni locali nel quadro della programmazione e attuazione dei piani di intervento e sviluppo a livello territoriale. 2. L'Ateneo e' dotato di personalita' giuridica e piena capacita' di diritto pubblico e privato e ha, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile. 3. L'Ateneo ha la sua sede storica nel complesso monumentale del Foro Italico, da cui prende il nome, ed e' giuridicamente erede dell'Accademia di Educazione Fisica (1928), per la quale l'intero complesso fu originariamente edificato (DL 21 agosto 1931), e delle istituzioni in cui essa si e' nel tempo trasformata: l'Istituto Superiore Statale di Educazione Fisica (Isef, 1952, istituito con legge 7 febbraio 1958, n. 88) e l'Istituto Universitario di Scienze Motorie (Iusm, 1998), denominazione con cui l'Ateneo e' stato inizialmente istituito (Decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178). Legato per storia e costituzione al complesso monumentale su cui insiste e di cui e' erede materiale e morale, l'Ateneo considera il Foro Italico luogo simbolo della sua tradizione e suo naturale focus territoriale e culturale, e coopera con il demanio, il mondo della cultura, le amministrazioni locali e le diverse istituzioni interessate, al fine di promuovere l'immagine e la salvaguardia del suo patrimonio storico, culturale, architettonico e urbanistico. Art. 2. Scopi dell'Ateneo 1. L'Ateneo considera valore fondante la unicita' della propria tradizione nell'ambito delle scienze del movimento e dello sport e ne valorizza la grande pervasivita' culturale e sociale, espandendo il proprio campo d'azione ad ambiti quali la salute e il benessere, il turismo e il tempo libero, la formazione, la comunicazione, l'espressivita' e la creativita' corporea e artistica. Assumono rilievo nella missione dell'Ateneo i temi dell'impegno sociale, quali la solidarieta', i processi di integrazione e inclusione dei soggetti in condizione di disabilita' o disagio, la cooperazione, lo sviluppo, la pace. In tal senso l'Ateneo e' anche sede di progettazione, sviluppo e coordinamento di attivita' a favore del territorio e della popolazione generale, in collegamento con le istituzioni competenti e gli altri enti interessati, anche al di fuori del proprio ambito territoriale e in contesti di cooperazione internazionale. 2. L'Ateneo garantisce e promuove liberta' di insegnamento e di ricerca, fornendo ai docenti i necessari strumenti e attivando opportuni incentivi per sostenerne l'impegno. Assicura agli studenti i mezzi per conseguire un sapere critico e una formazione culturalmente adeguata e rispondente alle esigenze della societa' e del mondo del lavoro. Promuove l'accesso agli studi e il loro completamento ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi; sviluppa azioni a favore delle pari opportunita'. Promuove attivita' culturali, sportive e ricreative. 3. L'Ateneo persegue l'eccellenza nei diversi campi di intervento, caratterizzandosi per l'enfasi sulla ricerca e l'alta formazione, la partecipazione a reti e consorzi europei e l'elevato grado di internazionalizzazione, il sistematico ricorso ai processi di valutazione, lo sviluppo delle attivita' di orientamento, tutorato e inserimento nel mercato del lavoro, il raccordo con il territorio. Convinto assertore dei valori europei, del dialogo interculturale e della cooperazione tra i popoli, l'Ateneo e' attivamente impegnato nel processo di integrazione europea e piu' in generale di internazionalizzazione, e persegue la circolazione del sapere, la mobilita' e lo scambio di docenti e studenti, la collaborazione scientifica e lo sviluppo di consorzi di ricerca, l'armonizzazione dei programmi di studio e il reciproco riconoscimento dei titoli, e ogni altra azione atta a favorire l'integrazione della ricerca e della formazione e la cooperazione tra popoli e culture. 4. Nel quadro della politica di cooperazione interuniversitaria e territoriale nel perseguimento dei propri fini didattici, scientifici e organizzativi, l'Ateneo promuove accordi, convenzioni e forme associative, consortili e societarie con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. Commi 5. e 6.: invariati Art. 3. Principi relativi all'azione dell'Ateneo Invariato. Art. 4. Corsi e titoli 1. L'Ateneo conferisce tutti i titoli previsti dall'ordinamento universitario, e in particolare: a) laurea (L); b) laurea magistrale (LM); c) dottorato di ricerca (DR); d) diplomi di specializzazione (DS). 2. L'ateneo puo' inoltre attivare, disciplinandoli nel proprio regolamento didattico, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e secondo livello. Comma 3.: invariato. Art. 5. Organizzazione dell'Ateneo Invariato. Titolo II Capo I organi centrali di governo Sezione I RETTORE Art. 6. Funzioni del Rettore Invariato. Art. 7. Elezione del Rettore Invariato. Art. 8. Prorettore Invariato. Sezione II SENATO ACCADEMICO Art. 9. Funzioni del senato accademico Invariato. Art. 10. Composizione del senato accademico Invariato. Sezione III CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 11. Funzioni del Consiglio di amministrazione Invariato. Art. 12. Composizione del Consiglio di amministrazione Invariato. Capo II ORGANI DI VALUTAZIONE E DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE Art. 13. Nucleo di Valutazione Invariato. Art. 14. Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti e' organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile dell'Ateneo. Il Collegio e' composto da tre membri effettivi e due supplenti. Dei tre membri effettivi, due devono essere prescelti fra gli iscritti al registro dei revisori contabili ed uno tra i dirigenti del Ministero; dei due membri supplenti, uno deve essere prescelto fra gli iscritti al registro dei revisori contabili ed uno tra i dirigenti del Ministero. I compiti e le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Commi 2., 3. e 4.: Invariati. Capo III ORGANI DI GESTIONE Art. 15. Amministrazione centrale Invariato. Art. 16. Direttore amministrativo Invariato. Art. 17. Funzioni dirigenziali Invariato. Capo IV ORGANI AUSILIARI CENTRALI Art. 18. Consiglio degli studenti Invariato. Capo V STRUTTURE DI RICERCA Art. 19. Dipartimenti Invariato. Art. 20. Costituzione, modifica e disattivazione dei Dipartimenti Invariato. Art. 21. Centri interdipartimentali di ricerca Invariato. Capo VI STRUTTURE DI DIDATTICA Art. 22. Strutture didattiche d'Ateneo 1. Le strutture didattiche attivabili dall'Ateneo sono, nell'ordine: a) le facolta'; b) i corsi di studio, articolati in corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di dottorato di ricerca, corsi di master universitario. Commi 2., 3. e 4.: invariati Art. 23. F a c o l t a' Invariato. Art. 24. Organi della facolta' Invariato. Art. 25. Funzioni e composizione del Consiglio di facolta' Invariato. Art. 26. Preside della facolta' Invariato. Art. 27. Classi di corsi di studio Invariato. Art. 28. Corsi di studio Invariato. Capo VII STRUTTURE CON AUTONOMIA GESTIONALE Art. 29. Centri autonomi di gestione Invariato. Titolo III NORME COMUNI Capo I AUTONOMIA ORGANIZZATIVA Art. 30. Anno accademico Invariato. Art. 31. Formazione e professionalita' Invariato. Art. 32. Servizi e modalita' di gestione Invariato. Capo II RAPPORTI CON L'ESTERNO Art. 33. Criteri generali Invariato. Art. 34. Fonti di finanziamento Invariato. Art. 35. Capacita' giuridica Invariato. Art. 36. Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Ateneo Invariato. Capo III ATTIVITA' NORMATIVA Art. 37. Regolamenti Invariato. Art. 38. Validita' delle deliberazioni Invariato. Art. 39. Pubblicita' dei verbali Invariato. Art. 40. Segretario degli organi collegiali Invariato. Art. 41. Indennita' di carica e gettoni di presenza Invariato. Art. 42. Modifiche dello Statuto Invariato. Titolo IV NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 43. Definizioni 1. Ai fini del presente Statuto si intende per: Ministero o Ministro: il Ministero o il Ministro competente per l'Universita'; Ateneo: L'Universita' degli studi di Roma «Foro Italico» (IUSM); professori ordinari: i professori universitari di prima fascia di ruolo e fuori ruolo; professori associati: i professori universitari di seconda fascia di ruolo e fuori ruolo; personale dirigente, tecnico-amministrativo e bibliotecario: i dipendenti che, in conformita' alla normativa vigente, ricoprono uno dei posti in organico per il corrispondente ruolo; studenti: gli iscritti regolarmente alle attivita' di formazione dell'Ateneo; organizzazioni sindacali: sia le Confederazioni e Organizzazioni sindacali sottoscrittrici del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto universita' sia le Rappresentanze sindacali unitarie componenti la delegazione di parte sindacale sottoscrittrice degli accordi di contrattazione collettiva decentrata. Art. 44. Docenti non universitari ex art. 5 decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 1. Ai docenti non universitari in servizio ad esaurimento presso l'Ateneo ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e' assicurata una rappresentanza elettiva nei seguenti organi collegiali: a) senato accademico; b) consiglio di dipartimento; c) consiglio di facolta'; d) consiglio di classe di corso di studio. 2. Al rappresentante unico dei predetti docenti in seno al senato accademico spetta l'elettorato attivo per l'elezione del Rettore. Lo stesso rappresentante esprime parere sulle modifiche di Statuto ed ha diritto di voto sulle materie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell'art. 10 del presente Statuto. Comma 3: abrogato. Art. 45. Norme elettive generali Invariato. Art. 46. Comitato tecnico ex art. 4 decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 Abrogato. Art. 47. Validita' ed entrata in vigore dello Statuto Invariato.