(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                              Titolo I

                        PRINCIPI FONDAMENTALI

                               Art. 1.

                     Natura e ruolo dell'Ateneo

  1.  L'Universita'  degli  studi  di Roma «Foro Italico», di seguito
denominata  Ateneo,  e'  una  universita'  statale,  sede primaria di
formazione  e  ricerca scientifica, istituita con decreto legislativo
8 maggio  1998, n. 178. Partecipa agli organismi di coordinamento del
sistema  universitario  a  livello  europeo, nazionale e regionale, e
coopera con le amministrazioni locali nel quadro della programmazione
e   attuazione   dei   piani  di  intervento  e  sviluppo  a  livello
territoriale.
  2.  L'Ateneo  e' dotato di personalita' giuridica e piena capacita'
di  diritto pubblico e privato e ha, in attuazione dell'art. 33 della
Costituzione,   autonomia   scientifica,   didattica,  organizzativa,
finanziaria e contabile.
  3.  L'Ateneo  ha  la sua sede storica nel complesso monumentale del
Foro  Italico,  da  cui  prende  il  nome, ed e' giuridicamente erede
dell'Accademia  di  Educazione  Fisica  (1928), per la quale l'intero
complesso  fu  originariamente edificato (DL 21 agosto 1931), e delle
istituzioni  in  cui  essa  si  e'  nel tempo trasformata: l'Istituto
Superiore  Statale  di  Educazione  Fisica (Isef, 1952, istituito con
legge  7 febbraio  1958, n. 88) e l'Istituto Universitario di Scienze
Motorie  (Iusm,  1998),  denominazione  con  cui  l'Ateneo  e'  stato
inizialmente  istituito  (Decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178).
Legato  per  storia  e  costituzione  al complesso monumentale su cui
insiste  e  di cui e' erede materiale e morale, l'Ateneo considera il
Foro  Italico luogo simbolo della sua tradizione e suo naturale focus
territoriale  e  culturale,  e coopera con il demanio, il mondo della
cultura,   le   amministrazioni   locali  e  le  diverse  istituzioni
interessate,  al  fine di promuovere l'immagine e la salvaguardia del
suo patrimonio storico, culturale, architettonico e urbanistico.
                               Art. 2.

                          Scopi dell'Ateneo

  1.  L'Ateneo  considera  valore  fondante la unicita' della propria
tradizione nell'ambito delle scienze del movimento e dello sport e ne
valorizza  la  grande pervasivita' culturale e sociale, espandendo il
proprio  campo  d'azione ad ambiti quali la salute e il benessere, il
turismo   e   il  tempo  libero,  la  formazione,  la  comunicazione,
l'espressivita'  e  la  creativita'  corporea  e  artistica. Assumono
rilievo nella missione dell'Ateneo i temi dell'impegno sociale, quali
la solidarieta', i processi di integrazione e inclusione dei soggetti
in condizione di disabilita' o disagio, la cooperazione, lo sviluppo,
la  pace.  In  tal  senso  l'Ateneo  e'  anche sede di progettazione,
sviluppo e coordinamento di attivita' a favore del territorio e della
popolazione generale, in collegamento con le istituzioni competenti e
gli  altri  enti  interessati,  anche  al di fuori del proprio ambito
territoriale e in contesti di cooperazione internazionale.
  2.  L'Ateneo  garantisce  e  promuove liberta' di insegnamento e di
ricerca,  fornendo  ai  docenti  i  necessari  strumenti  e attivando
opportuni  incentivi per sostenerne l'impegno. Assicura agli studenti
i   mezzi   per   conseguire  un  sapere  critico  e  una  formazione
culturalmente  adeguata  e rispondente alle esigenze della societa' e
del  mondo  del  lavoro.  Promuove  l'accesso  agli  studi  e il loro
completamento  ai  capaci  e  meritevoli  anche  se  privi  di mezzi;
sviluppa  azioni a favore delle pari opportunita'. Promuove attivita'
culturali, sportive e ricreative.
  3.  L'Ateneo persegue l'eccellenza nei diversi campi di intervento,
caratterizzandosi  per l'enfasi sulla ricerca e l'alta formazione, la
partecipazione  a  reti  e  consorzi  europei  e  l'elevato  grado di
internazionalizzazione,   il   sistematico  ricorso  ai  processi  di
valutazione,  lo sviluppo delle attivita' di orientamento, tutorato e
inserimento  nel  mercato  del lavoro, il raccordo con il territorio.
Convinto  assertore  dei valori europei, del dialogo interculturale e
della  cooperazione  tra  i popoli, l'Ateneo e' attivamente impegnato
nel   processo   di  integrazione  europea  e  piu'  in  generale  di
internazionalizzazione,  e  persegue  la  circolazione del sapere, la
mobilita'  e  lo  scambio  di  docenti  e studenti, la collaborazione
scientifica  e  lo  sviluppo di consorzi di ricerca, l'armonizzazione
dei  programmi  di studio e il reciproco riconoscimento dei titoli, e
ogni  altra  azione  atta  a  favorire l'integrazione della ricerca e
della formazione e la cooperazione tra popoli e culture.
  4.  Nel  quadro della politica di cooperazione interuniversitaria e
territoriale nel perseguimento dei propri fini didattici, scientifici
e  organizzativi,  l'Ateneo  promuove  accordi,  convenzioni  e forme
associative,  consortili  e  societarie con altri soggetti pubblici e
privati, italiani e stranieri.
  Commi 5. e 6.: invariati
                               Art. 3.

              Principi relativi all'azione dell'Ateneo

  Invariato.
                               Art. 4.

                           Corsi e titoli

  1.  L'Ateneo  conferisce  tutti  i titoli previsti dall'ordinamento
universitario, e in particolare:
    a) laurea (L);
    b) laurea magistrale (LM);
    c) dottorato di ricerca (DR);
    d) diplomi di specializzazione (DS).
  2.  L'ateneo  puo'  inoltre  attivare,  disciplinandoli nel proprio
regolamento didattico, corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione  successivi  al  conseguimento della laurea o della laurea
magistrale,  alla  conclusione  dei  quali  sono  rilasciati i master
universitari di primo e secondo livello.
  Comma 3.: invariato.
                               Art. 5.

                     Organizzazione dell'Ateneo

  Invariato.
                              Titolo II

                               Capo I

                     organi centrali di governo

                              Sezione I

                               RETTORE

                               Art. 6.

                        Funzioni del Rettore

  Invariato.
                               Art. 7.

                        Elezione del Rettore

  Invariato.
                               Art. 8.

                             Prorettore

  Invariato.
                             Sezione II

                          SENATO ACCADEMICO

                               Art. 9.

                   Funzioni del senato accademico

  Invariato.
                              Art. 10.

                 Composizione del senato accademico

  Invariato.
                             Sezione III

                    CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                              Art. 11.

              Funzioni del Consiglio di amministrazione

  Invariato.
                              Art. 12.

            Composizione del Consiglio di amministrazione

  Invariato.
                               Capo II

                     ORGANI DI VALUTAZIONE E DI

                 CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

                              Art. 13.

                        Nucleo di Valutazione

  Invariato.
                              Art. 14.

                   Collegio dei Revisori dei Conti

  1.  Il  Collegio  dei  revisori dei conti e' organo indipendente di
consulenza  e  di  controllo interno sulla regolarita' della gestione
amministrativo-contabile  dell'Ateneo. Il Collegio e' composto da tre
membri  effettivi  e  due  supplenti.  Dei  tre membri effettivi, due
devono  essere  prescelti  fra  gli iscritti al registro dei revisori
contabili  ed  uno  tra  i  dirigenti  del  Ministero; dei due membri
supplenti, uno deve essere prescelto fra gli iscritti al registro dei
revisori  contabili ed uno tra i dirigenti del Ministero. I compiti e
le  modalita'  di  funzionamento  del  Collegio  sono  stabiliti  dal
Regolamento   di  Ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'.
  Commi 2., 3. e 4.: Invariati.
                              Capo III

                         ORGANI DI GESTIONE

                              Art. 15.

                      Amministrazione centrale

  Invariato.
                              Art. 16.

                      Direttore amministrativo

  Invariato.
                              Art. 17.

                        Funzioni dirigenziali

  Invariato.
                               Capo IV

                      ORGANI AUSILIARI CENTRALI

                              Art. 18.

                      Consiglio degli studenti

  Invariato.
                               Capo V

                        STRUTTURE DI RICERCA

                              Art. 19.

                            Dipartimenti

  Invariato.
                              Art. 20.

      Costituzione, modifica e disattivazione dei Dipartimenti

  Invariato.
                              Art. 21.

                Centri interdipartimentali di ricerca

  Invariato.
                               Capo VI

                       STRUTTURE DI DIDATTICA

                              Art. 22.

                    Strutture didattiche d'Ateneo

  1.   Le   strutture   didattiche   attivabili   dall'Ateneo   sono,
nell'ordine:
    a) le facolta';
    b) i  corsi  di  studio,  articolati in corsi di laurea, corsi di
laurea  magistrale,  corsi  di  dottorato di ricerca, corsi di master
universitario.
  Commi 2., 3. e 4.: invariati
                              Art. 23.

                           F a c o l t a'

  Invariato.
                              Art. 24.

                        Organi della facolta'

  Invariato.
                              Art. 25.

          Funzioni e composizione del Consiglio di facolta'

  Invariato.
                              Art. 26.

                       Preside della facolta'

  Invariato.
                              Art. 27.

                      Classi di corsi di studio

  Invariato.
                              Art. 28.

                           Corsi di studio

  Invariato.
                              Capo VII

                 STRUTTURE CON AUTONOMIA GESTIONALE

                              Art. 29.

                     Centri autonomi di gestione

  Invariato.
                             Titolo III

                            NORME COMUNI

                               Capo I

                       AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

                              Art. 30.

                           Anno accademico

  Invariato.
                              Art. 31.

                    Formazione e professionalita'

  Invariato.
                              Art. 32.

                   Servizi e modalita' di gestione

  Invariato.
                               Capo II

                       RAPPORTI CON L'ESTERNO

                              Art. 33.

                          Criteri generali

  Invariato.
                              Art. 34.

                       Fonti di finanziamento

  Invariato.
                              Art. 35.

                         Capacita' giuridica

  Invariato.
                              Art. 36.

            Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Ateneo

  Invariato.
                              Capo III

                         ATTIVITA' NORMATIVA

                              Art. 37.

                             Regolamenti

  Invariato.
                              Art. 38.

                    Validita' delle deliberazioni

  Invariato.
                              Art. 39.

                       Pubblicita' dei verbali

  Invariato.
                              Art. 40.

                 Segretario degli organi collegiali

  Invariato.
                              Art. 41.

             Indennita' di carica e gettoni di presenza

  Invariato.
                              Art. 42.

                       Modifiche dello Statuto

  Invariato.
                              Titolo IV

                     NORME FINALI E TRANSITORIE

                              Art. 43.

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente Statuto si intende per:
    Ministero  o  Ministro: il Ministero o il Ministro competente per
l'Universita';
    Ateneo: L'Universita' degli studi di Roma «Foro Italico» (IUSM);
    professori ordinari: i professori universitari di prima fascia di
ruolo e fuori ruolo;
    professori associati: i professori universitari di seconda fascia
di ruolo e fuori ruolo;
    personale  dirigente,  tecnico-amministrativo  e bibliotecario: i
dipendenti  che, in conformita' alla normativa vigente, ricoprono uno
dei posti in organico per il corrispondente ruolo;
    studenti:  gli iscritti regolarmente alle attivita' di formazione
dell'Ateneo;
    organizzazioni  sindacali: sia le Confederazioni e Organizzazioni
sindacali  sottoscrittrici  del  Contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro  dei dipendenti del comparto universita' sia le Rappresentanze
sindacali  unitarie  componenti  la  delegazione  di  parte sindacale
sottoscrittrice    degli   accordi   di   contrattazione   collettiva
decentrata.
                              Art. 44.

                 Docenti non universitari ex art. 5

              decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178

  1.  Ai  docenti  non universitari in servizio ad esaurimento presso
l'Ateneo  ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 8 maggio 1998,
n. 178, e' assicurata una rappresentanza elettiva nei seguenti organi
collegiali:
    a) senato accademico;
    b) consiglio di dipartimento;
    c) consiglio di facolta';
    d) consiglio di classe di corso di studio.
  2.  Al  rappresentante unico dei predetti docenti in seno al senato
accademico  spetta l'elettorato attivo per l'elezione del Rettore. Lo
stesso rappresentante esprime parere sulle modifiche di Statuto ed ha
diritto di voto sulle materie di cui alle lettere a), b), c) e d) del
comma 3 dell'art. 10 del presente Statuto.
  Comma 3: abrogato.
                              Art. 45.

                       Norme elettive generali

  Invariato.
                              Art. 46.

                     Comitato tecnico ex art. 4

              decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178

  Abrogato.
                              Art. 47.

            Validita' ed entrata in vigore dello Statuto

  Invariato.