Art. 2.
                Regolazione del servizio di trasporto
  1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce, ai sensi
dell'art.  24,  comma 5,  del  decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164,  con  proprie delibere, i criteri e le condizioni specifiche per
la  definizione  dei  Codici  di  rete  dei  soggetti  che gestiscono
esclusivamente  Reti di Trasporto Regionale, sulla base delle quali i
medesimi soggetti sono tenuti a predisporre i Codici di rete, nonche'
le disposizioni in materia di regolazione della qualita' del servizio
di trasporto e di qualita' del gas trasportato.