Art. 2. Regolazione del servizio di trasporto 1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, con proprie delibere, i criteri e le condizioni specifiche per la definizione dei Codici di rete dei soggetti che gestiscono esclusivamente Reti di Trasporto Regionale, sulla base delle quali i medesimi soggetti sono tenuti a predisporre i Codici di rete, nonche' le disposizioni in materia di regolazione della qualita' del servizio di trasporto e di qualita' del gas trasportato.