Art. 3.
   Obblighi dei soggetti gestori delle Reti di Trasporto Regionale
  1. Al  fine  della  efficiente  e  sicura  gestione  delle  Reti di
Trasporto Regionale, i soggetti gestori, ai sensi di quanto stabilito
all'art.  2,  comma 4,  del  decreto  ministeriale 29 settembre 2005,
devono   possedere  adeguate  conoscenze  e  capacita'  tecniche  per
l'esercizio  delle reti, e garantire livelli e standard qualitativi e
di  sicurezza  a  tutela  dei  clienti  direttamente  allacciati alle
medesime reti.
  2. I  soggetti  gestori  delle  Reti  di  Trasporto  Regionale sono
tenuti, ai sensi di quanto stabilito all'art. 2, comma 6, del decreto
di  cui  al comma 1, ad assicurare i livelli essenziali di qualita' e
sicurezza   relativi   alla   fornitura   ai  clienti  finali,  quali
l'odorizzazione  del  gas  nel  caso  di riconsegna diretta del gas a
clienti finali civili, e l'assicurazione contro gli incidenti da gas.