Art. 3. Obblighi dei soggetti gestori delle Reti di Trasporto Regionale 1. Al fine della efficiente e sicura gestione delle Reti di Trasporto Regionale, i soggetti gestori, ai sensi di quanto stabilito all'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 29 settembre 2005, devono possedere adeguate conoscenze e capacita' tecniche per l'esercizio delle reti, e garantire livelli e standard qualitativi e di sicurezza a tutela dei clienti direttamente allacciati alle medesime reti. 2. I soggetti gestori delle Reti di Trasporto Regionale sono tenuti, ai sensi di quanto stabilito all'art. 2, comma 6, del decreto di cui al comma 1, ad assicurare i livelli essenziali di qualita' e sicurezza relativi alla fornitura ai clienti finali, quali l'odorizzazione del gas nel caso di riconsegna diretta del gas a clienti finali civili, e l'assicurazione contro gli incidenti da gas.