Art. 4.
  Aggiornamento dei dati relativi alle Reti di Trasporto Regionale
  1. I  soggetti  gestori  di  Reti  di  Trasporto  Regionale  devono
presentare al Ministero, entro il 31 gennaio di ogni anno, istanza di
aggiornamento   delle  infrastrutture  aventi  stato  di  consistenza
riferito alla data di chiusura dell'esercizio dell'anno precedente.
  2. Il  Ministero  si  esprime entro il successivo 31 marzo, sentita
l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas, e la Regione o le
Regioni interessate.
  3. L'aggiornamento  delle  Reti  di  Trasporto  Regionale  entra in
vigore  il 1° ottobre dell'anno in cui e' stata presentata istanza di
aggiornamento  e  si  riferisce  alle  infrastrutture aventi stato di
consistenza  riferito  alla data di chiusura dell'esercizio dell'anno
precedente  a  quello  relativo  alla  presentazione  della  medesima
istanza.