Art. 4. Aggiornamento dei dati relativi alle Reti di Trasporto Regionale 1. I soggetti gestori di Reti di Trasporto Regionale devono presentare al Ministero, entro il 31 gennaio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data di chiusura dell'esercizio dell'anno precedente. 2. Il Ministero si esprime entro il successivo 31 marzo, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e la Regione o le Regioni interessate. 3. L'aggiornamento delle Reti di Trasporto Regionale entra in vigore il 1° ottobre dell'anno in cui e' stata presentata istanza di aggiornamento e si riferisce alle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data di chiusura dell'esercizio dell'anno precedente a quello relativo alla presentazione della medesima istanza.