IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 «Proroga di termini
previsti  da  disposizioni,  legislative  e  disposizioni  urgenti in
materia  finanziaria»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
recante  disposizioni  urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e per la
correzione   dell'andamento   dei  conti  pubblici,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto   in   particolare   il  comma 2  dell'art.  9  del  predetto
decreto-legge  che  prevede  che  le  aziende  farmaceutiche titolari
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  di medicinali non
soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall'art. 96 del decreto
legislativo  24 aprile  2006, n. 219 e successive modificazioni, sono
tenute  a comunicare al Ministero della salute e all'Agenzia italiana
del  farmaco  il  prezzo  massimo  ex  factory  con  il quale ciascun
medicinale e' offerto in vendita;
  Visto  che  il  predetto  comma prevede che tale comunicazione deve
essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex factory;
  Considerato   che  il  predetto  articolo  stabilisce  in  caso  di
inadempimento  o di comunicazione non veritiera l'applicazione di una
sanzione  amministrativa  da  euro  1000  a  euro  6000  per  ciascun
medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  prevedere modalita' semplificate per
l'effettuazione   di   tali  comunicazioni  da  parte  delle  aziende
farmaceutiche    titolari   dell'autorizzazione   all'immissione   in
commercio   di   medicinali   non  soggetti  a  prescrizione  medica,
disciplinati  dall'art. 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219  e successive modificazioni, attraverso un'unica comunicazione da
effettuarsi in modalita' elettronica;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Gli  adempimenti  previsti  dal  presente decreto riguardano le
aziende  farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in
commercio   di   medicinali   non  soggetti  a  prescrizione  medica,
disciplinati  dall'art. 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219 e successive modificazioni.