IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 «Proroga di termini previsti da disposizioni, legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco; Visto in particolare il comma 2 dell'art. 9 del predetto decreto-legge che prevede che le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall'art. 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, sono tenute a comunicare al Ministero della salute e all'Agenzia italiana del farmaco il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale e' offerto in vendita; Visto che il predetto comma prevede che tale comunicazione deve essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex factory; Considerato che il predetto articolo stabilisce in caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati; Ravvisata l'opportunita' di prevedere modalita' semplificate per l'effettuazione di tali comunicazioni da parte delle aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall'art. 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, attraverso un'unica comunicazione da effettuarsi in modalita' elettronica; Decreta: Art. 1. 1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto riguardano le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall'art. 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni.