Art. 2.
  1.  Le  aziende indicate nell'art. 1 ottemperano all'obbligo di cui
all'art.  9,  comma 2  del  decreto-legge  31 dicembre  2007, n. 248,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
comunicando,  con  le  modalita'  previste  all'art.  3  del presente
decreto,  il  prezzo  massimo  ex factory con il quale il medicinale,
individuato dal codice di autorizzazione all'immissione in commercio,
e' offerto in vendita e la data da cui tale prezzo e' applicato.
  2.  La  comunicazione di cui al comma precedente va rinnovata entro
trenta giorni da ogni variazione del prezzo massimo ex factory con il
quale il medicinale e' offerto in vendita.