Art. 3.
  1.  Le comunicazioni di cui al precedente art. 2 devono avvenire in
modalita'  sicura  secondo  le specifiche tecniche riportate sul sito
internet dell'Agenzia italiana del farmaco (www.agenziafarmaco.it).
  2.  Tali  comunicazioni saranno rese tempestivamente disponibili al
Ministero della salute in modo automatico.
  3. Le modalita' previste dal comma precedente sono le uniche valide
ai fini delle comunicazioni oggetto dal presente decreto.