Art. 3. 1. Le comunicazioni di cui al precedente art. 2 devono avvenire in modalita' sicura secondo le specifiche tecniche riportate sul sito internet dell'Agenzia italiana del farmaco (www.agenziafarmaco.it). 2. Tali comunicazioni saranno rese tempestivamente disponibili al Ministero della salute in modo automatico. 3. Le modalita' previste dal comma precedente sono le uniche valide ai fini delle comunicazioni oggetto dal presente decreto.