Art. 4. 1. Le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione in commercio di medicinali di cui all'art. 1, in commercio in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono, entro trenta giorni da tale data, alla comunicazione di cui all'art. 2 con le modalita' di cui all'art. 3, anche nel caso abbiano gia' provveduto precedentemente con modalita' diversa. 2. Al momento di tale prima comunicazione, le aziende sono tenute a comunicare altresi' il prezzo massimo ex factory al 31 dicembre 2007, data in cui e' entrato in vigore il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, citato in premessa, ove esso sia diverso da quello attualmente praticato, nonche' tutte le eventuali variazioni intercorse dopo tale data e fino all'entrata in vigore del presente decreto.