Art. 4.
  1.   Le   aziende  farmaceutiche  titolari  dell'autorizzazione  in
commercio  di  medicinali  di  cui all'art. 1, in commercio in Italia
alla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, provvedono,
entro  trenta giorni da tale data, alla comunicazione di cui all'art.
2  con  le  modalita'  di cui all'art. 3, anche nel caso abbiano gia'
provveduto precedentemente con modalita' diversa.
  2. Al momento di tale prima comunicazione, le aziende sono tenute a
comunicare altresi' il prezzo massimo ex factory al 31 dicembre 2007,
data  in  cui e' entrato in vigore il decreto-legge 31 dicembre 2007,
n.   248,  citato  in  premessa,  ove  esso  sia  diverso  da  quello
attualmente   praticato,   nonche'   tutte  le  eventuali  variazioni
intercorse  dopo  tale data e fino all'entrata in vigore del presente
decreto.