Art. 11.
            Criteri per la determinazione dell'indennizzo

  1.  In  caso di invalidita' permanente, la prestazione assicurativa
consiste   nella  erogazione  di  un  indennizzo  la  cui  misura  e'
determinata  facendo applicazione della apposita «tabella lesioni» in
allegato A) al presente decreto.
  2.  I  soggetti  obbligati possono prevedere una franchigia per gli
infortuni  che  determinano  una  invalidita'  permanente  in  misura
inferiore  al  10%.  Resta  fermo  che,  in  caso di lesioni plurime,
l'indennizzo  e'  dovuto  in misura pari alla somma delle percentuali
relative alle singole lesioni subite.