Art. 14. Scelta dell'assicuratore 1. I soggetti obbligati scelgono l'assicuratore attraverso una procedura competitiva, nel rispetto dei principi di trasparenza e parita' di trattamento, ed individuano, a tal fine, la misura dei premi assicurativi posti a base di gara tenendo conto delle prestazioni oggetto del contratto e delle peculiarita' delle diverse discipline sportive. Alla procedura competitiva, alla quale deve essere data adeguata pubblicita', devono essere comunque invitati non meno di cinque concorrenti. 2. La procedura competitiva di cui al comma 1 e' svolta dalle federazioni sportive e dalle discipline sportive associate nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 3. Il CONI, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo sull'attivita' dei soggetti obbligati, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. A tal fine i soggetti obbligati danno comunicazione al CONI dell'espletamento delle procedure competitive e del relativo esito.