Art. 14.
                      Scelta dell'assicuratore

  1.  I  soggetti  obbligati  scelgono  l'assicuratore attraverso una
procedura  competitiva,  nel  rispetto  dei principi di trasparenza e
parita'  di  trattamento,  ed  individuano, a tal fine, la misura dei
premi   assicurativi  posti  a  base  di  gara  tenendo  conto  delle
prestazioni  oggetto del contratto e delle peculiarita' delle diverse
discipline  sportive.  Alla  procedura  competitiva,  alla quale deve
essere data adeguata pubblicita', devono essere comunque invitati non
meno di cinque concorrenti.
  2.  La  procedura  competitiva  di  cui  al comma 1 e' svolta dalle
federazioni  sportive  e  dalle  discipline  sportive  associate  nel
rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  Codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  3.   Il  CONI,  nell'esercizio  delle  sue  funzioni  di  controllo
sull'attivita'   dei   soggetti   obbligati,  vigila  sulla  corretta
applicazione  delle  disposizioni  contenute nel presente articolo. A
tal   fine   i   soggetti   obbligati  danno  comunicazione  al  CONI
dell'espletamento delle procedure competitive e del relativo esito.