Art. 15.
                        Pagamento del premio

  1.  Il  pagamento  del  premio  da  parte del soggetto obbligato e'
condizione per il perfezionamento della procedura di tesseramento.
  2.  Il  tesseramento effettuato in assenza del pagamento del premio
assicurativo,  fatto salvo quanto previsto dal comma 3, e' inefficace
e  determina,  a  carico del soggetto obbligato, l'applicazione delle
sanzioni previste dall'ordinamento sportivo.
  3.  In  caso  di  omesso pagamento del premio da parte del soggetto
obbligato,  qualora l'assicurato possa esibire la tessera associativa
per   la  qualifica  rivestita  al  momento  del  sinistro,  comunque
rilasciata  dal  soggetto obbligato prima della data dell'infortunio,
l'assicuratore provvede ad erogare la prestazione assicurativa, fatto
salvo  il  diritto  di  rivalsa  ai  sensi  dell'art. 1916 del codice
civile.