Art. 15. Pagamento del premio 1. Il pagamento del premio da parte del soggetto obbligato e' condizione per il perfezionamento della procedura di tesseramento. 2. Il tesseramento effettuato in assenza del pagamento del premio assicurativo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, e' inefficace e determina, a carico del soggetto obbligato, l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento sportivo. 3. In caso di omesso pagamento del premio da parte del soggetto obbligato, qualora l'assicurato possa esibire la tessera associativa per la qualifica rivestita al momento del sinistro, comunque rilasciata dal soggetto obbligato prima della data dell'infortunio, l'assicuratore provvede ad erogare la prestazione assicurativa, fatto salvo il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del codice civile.