Art. 3. Ambito di applicazione della tutela assicurativa 1. L'assicurazione obbligatoria riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai soggetti assicurati durante ed a causa dello svolgimento delle attivita' sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attivita' proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva dei soggetti obbligati. 2. L'assicurazione opera a condizione che le attivita' di cui al comma 1 si svolgano secondo le modalita', i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dai regolamenti sportivi delle singole organizzazioni. 3. L'assicurazione opera senza limiti di eta' e per il mondo intero, a condizione che le attivita' di cui al comma 1 siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi e dai calendari o da accordi dei soggetti obbligati, purche' definiti in data certa antecedente all'evento che ha generato l'infortunio. 4. La garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento e cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso.