Art. 3.
          Ambito di applicazione della tutela assicurativa

  1.  L'assicurazione  obbligatoria  riguarda  le  conseguenze  degli
infortuni  accaduti  ai  soggetti assicurati durante ed a causa dello
svolgimento  delle attivita' sportive, degli allenamenti e durante le
indispensabili   azioni   preliminari   e  finali  di  ogni  gara  od
allenamento  ufficiale,  ovvero  in occasione dell'espletamento delle
attivita'  proprie  della  qualifica di tecnico o dirigente rivestita
nell'ambito dell'organizzazione sportiva dei soggetti obbligati.
  2.  L'assicurazione  opera  a condizione che le attivita' di cui al
comma 1 si svolgano secondo le modalita', i tempi e nelle strutture o
nei   luoghi   previsti   dai   regolamenti  sportivi  delle  singole
organizzazioni.
  3.  L'assicurazione  opera  senza  limiti  di  eta'  e per il mondo
intero,  a condizione che le attivita' di cui al comma 1 siano svolte
nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi e dai
calendari  o  da  accordi dei soggetti obbligati, purche' definiti in
data certa antecedente all'evento che ha generato l'infortunio.
  4.  La garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento
e  cessa  alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di
scadenza del tesseramento stesso.