Art. 5.
                      Infortuni indennizzabili

  1.  Ai fini del presente decreto si intende per infortunio l'evento
improvviso   che   si  verifichi,  indipendentemente  dalla  volonta'
dell'assicurato,  nell'esercizio  delle  attivita' di cui all'art. 3,
comma 1,   del   presente   decreto,   e  produca  lesioni  corporali
obiettivamente  constatabili  che  abbiano per conseguenza la morte o
l'invalidita' permanente.
  2.  Sono  altresi'  indennizzabili le lesioni corporali che abbiano
nell'infortunio  la  loro  causa  diretta,  esclusiva e provata e che
producano la morte o l'invalidita' permanente del soggetto assicurato
entro un anno dall'infortunio denunciato.