Art. 5. Infortuni indennizzabili 1. Ai fini del presente decreto si intende per infortunio l'evento improvviso che si verifichi, indipendentemente dalla volonta' dell'assicurato, nell'esercizio delle attivita' di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, e produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidita' permanente. 2. Sono altresi' indennizzabili le lesioni corporali che abbiano nell'infortunio la loro causa diretta, esclusiva e provata e che producano la morte o l'invalidita' permanente del soggetto assicurato entro un anno dall'infortunio denunciato.