Art. 7. Estensione della tutela assicurativa per gli allenamenti 1. L'assicurazione si estende alle conseguenze di infortuni che avvengono durante gli allenamenti, anche individuali, purche' questi siano previsti, disposti, autorizzati, o controllati dall'organizzazione sportiva del soggetto obbligato. In tal caso, ai fini dell'ammissione dell'infortunio al beneficio assicurativo, la relativa denuncia e' accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organismo sportivo per il quale il soggetto assicurato e' tesserato, che si assume la responsabilita' della veridicita' della dichiarazione resa.