Art. 7.
      Estensione della tutela assicurativa per gli allenamenti

  1.  L'assicurazione  si  estende  alle conseguenze di infortuni che
avvengono  durante gli allenamenti, anche individuali, purche' questi
siano     previsti,     disposti,    autorizzati,    o    controllati
dall'organizzazione  sportiva del soggetto obbligato. In tal caso, ai
fini  dell'ammissione  dell'infortunio  al beneficio assicurativo, la
relativa  denuncia  e'  accompagnata  da  una  dichiarazione resa dal
legale   rappresentante  dell'organismo  sportivo  per  il  quale  il
soggetto  assicurato  e'  tesserato, che si assume la responsabilita'
della veridicita' della dichiarazione resa.