Art. 9.
                Esclusione della tutela assicurativa

  1.   Fatte   salve   altre   cause  di  esclusione  della  garanzia
eventualmente  concordate  con  l'assicuratore  e  compatibili con il
presente decreto, l'assicurazione comunque non opera:
    a) per   gli   infortuni   derivanti   da  abuso  di  alcolici  e
psicofarmaci  o  da  uso  non  terapeutico di sostanze stupefacenti o
psicotrope;
    b) per  l'assunzione  di  sostanze  dopanti,  in violazione delle
norme dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo, accertata
in base alle normative vigenti;
    c) per eventi determinati da un'azione costituente reato commessa
dal  soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti
o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale
o dall'ordinamento sportivo.