Art. 9. Esclusione della tutela assicurativa 1. Fatte salve altre cause di esclusione della garanzia eventualmente concordate con l'assicuratore e compatibili con il presente decreto, l'assicurazione comunque non opera: a) per gli infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci o da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope; b) per l'assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo, accertata in base alle normative vigenti; c) per eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o dall'ordinamento sportivo.