Art. 2.
  Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte

  1.  Per  i  procedimenti  ad iniziativa di parte il termine decorre
dalla  data  di  ricevimento  della  domanda  o  del  diverso atto di
iniziativa, comunque denominato. Le domande inviate per fax e per via
telematica  sono  valide in presenza delle condizioni richieste dagli
articoli 38  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2.  La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti
dalla  vigente normativa, utilizzando, ove possibile, appositi moduli
predisposti  dalla  Banca  d'Italia  e  deve  essere  corredata della
prescritta documentazione.
  3.  Se  la  domanda  e'  irregolare  o  incompleta,  ne  viene data
comunicazione  all'istante entro un termine pari alla meta' di quello
fissato  per  la durata del procedimento, o nel termine eventualmente
diverso  previsto da specifica disposizione, indicando le cause della
irregolarita'  o  della incompletezza. In questi casi, il termine per
la  conclusione  del  procedimento  decorre dalla data di ricevimento
della domanda regolarizzata o completata.
  4.  Qualora,  nel corso del procedimento, la parte istante fornisca
d'iniziativa  nuovi  documenti o notizie, tali da modificare elementi
essenziali  dell'istanza,  la  presentazione  dei  documenti  o delle
notizie  equivale  alla presentazione di una nuova istanza. In questo
caso,  il  termine  per  la conclusione del procedimento ricomincia a
decorrere dalla data di ricevimento di tali documenti o notizie.