Art. 10. Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio 1. Il personale direttivo e dirigente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476, oppure che usufruisca delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, e' collocato, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa. Il periodo e' considerato utile ad ogni altro effetto. Ai sensi dell'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza. Qualora dopo il conseguimento del dottorato di ricerca il rapporto di lavoro cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.