Art. 10.
       Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio

  1. Il personale direttivo e dirigente ammesso ai corsi di dottorato
di  ricerca,  ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476, oppure che
usufruisca  delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989,
n.  398, e' collocato, a domanda, in aspettativa per motivi di studio
senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
Il  periodo  e'  considerato  utile  ad  ogni altro effetto. Ai sensi
dell'articolo 52,  comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in
caso  di  ammissione  a  corsi di dottorato di ricerca senza borsa di
studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva
il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza. Qualora dopo
il conseguimento del dottorato di ricerca il rapporto di lavoro cessi
per  volonta'  del  dipendente  nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti.