Art. 11.
                        Congedi dei genitori

  1.  Al  personale  direttivo  e  dirigente  si applicano le vigenti
disposizioni in materia di tutela della maternita' e della paternita'
contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  2. Nel periodo di astensione obbligatoria per congedo di maternita'
o  paternita',  ai  sensi  degli  articoli 16  e 17, commi 1 e 2, del
decreto  legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alla lavoratrice madre, o
al  lavoratore  padre  nell'ipotesi di cui all'articolo 28 del citato
decreto  legislativo,  spetta  l'intera retribuzione fissa mensile di
cui  all'articolo 2,  comma 2,  nonche'  per  il  personale dirigente
quella  di  risultato  nella misura in cui l'attivita' svolta risulti
comunque valutabile a tal fine.
  3.  In  caso  di  parto  prematuro,  alla  lavoratrice  madre, o al
lavoratore  padre spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria
per  congedo  di  maternita' o paternita' non goduti prima della data
presunta del parto.
  4.   Nell'ambito   del   periodo   di   congedo  parentale  di  cui
all'articolo 32,  comma 1,  del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151,  per  le  lavoratrici  madri o, in alternativa, per i lavoratori
padri,  i  primi  trenta  giorni  di  assenza, fruibili anche in modo
frazionato,   non   riducono   le   ferie,   sono  valutati  ai  fini
dell'anzianita'   di  servizio.  Per  tale  assenza  spetta  l'intera
retribuzione fissa mensile di cui al comma 2 del presente articolo.
  5.  Successivamente  al  periodo  di astensione di cui al comma 2 e
fino  al  compimento  del  terzo  anno  di  vita,  nei  casi previsti
dall'articolo 47  del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle
lavoratrici  madri  ed,  in  alternativa,  ai  lavoratori  padri sono
riconosciuti,  per ciascun anno di eta' del bambino, trenta giorni di
assenza retribuita secondo le modalita' indicate nel comma 4.
  6.  I  periodi  di  assenza  di  cui  ai  commi 4  e 5, nel caso di
fruizione   continuativa,  comprendono  anche  gli  eventuali  giorni
festivi  che  ricadano  all'interno  degli  stessi. Tale modalita' di
computo  trova  applicazione  anche nel caso di fruizione frazionata,
ove  i  diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno
al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
  7.  Ai  fini  della  fruizione,  anche  frazionata,  dei periodi di
astensione  dal  lavoro,  di  cui  all'articolo 32,  commi 1 e 2, del
decreto  legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la lavoratrice madre o il
lavoratore   padre   presentano   la   relativa   comunicazione,  con
l'indicazione  della durata, all'ufficio competente di norma quindici
giorni  prima  della data di decorrenza del periodo di astensione. La
comunicazione  puo'  essere inviata anche a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento purche' sia assicurato comunque il rispetto del
termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione
anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
  8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che
rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente
comma,  la  comunicazione puo' essere presentata entro le quarantotto
ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
  9.   Ferma  restando  l'applicazione  dell'articolo 7  del  decreto
legislativo  26 marzo  2001, n. 151, qualora durante il periodo della
gravidanza  e  fino  a  sette  mesi  dopo  il  parto,  si accerti che
l'espletamento  dell'attivita'  lavorativa comporta una situazione di
danno  o  di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice
madre,  l'Amministrazione provvede, con il consenso dell'interessata,
al  temporaneo  conferimento,  nell'ambito  di quelle disponibili, di
funzioni dirigenziali che comportino minor aggravio psicofisico.
  10.  Al  personale  rientrato in servizio a seguito della fruizione
dei  congedi  parentali,  si applica quanto previsto dall'articolo 17
della legge 8 marzo 2000, n. 53.
  11.  Nel  caso  di  parto  plurimo,  ciascun  genitore ha diritto a
fruire,  per  ogni  nato,  del  numero  di  mesi di congedo parentale
previsti  dagli  articoli 32  e  47  del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151.
  12.  I  controlli di malattia non sono estensibili alle assenze dal
servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambino.