Art. 11. Congedi dei genitori 1. Al personale direttivo e dirigente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternita' e della paternita' contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Nel periodo di astensione obbligatoria per congedo di maternita' o paternita', ai sensi degli articoli 16 e 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alla lavoratrice madre, o al lavoratore padre nell'ipotesi di cui all'articolo 28 del citato decreto legislativo, spetta l'intera retribuzione fissa mensile di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' per il personale dirigente quella di risultato nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine. 3. In caso di parto prematuro, alla lavoratrice madre, o al lavoratore padre spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria per congedo di maternita' o paternita' non goduti prima della data presunta del parto. 4. Nell'ambito del periodo di congedo parentale di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio. Per tale assenza spetta l'intera retribuzione fissa mensile di cui al comma 2 del presente articolo. 5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino al compimento del terzo anno di vita, nei casi previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle lavoratrici madri ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno di eta' del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalita' indicate nel comma 4. 6. I periodi di assenza di cui ai commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'articolo 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa comunicazione, con l'indicazione della durata, all'ufficio competente di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La comunicazione puo' essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purche' sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione. 8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma, la comunicazione puo' essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 9. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, si accerti che l'espletamento dell'attivita' lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l'Amministrazione provvede, con il consenso dell'interessata, al temporaneo conferimento, nell'ambito di quelle disponibili, di funzioni dirigenziali che comportino minor aggravio psicofisico. 10. Al personale rientrato in servizio a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 17 della legge 8 marzo 2000, n. 53. 11. Nel caso di parto plurimo, ciascun genitore ha diritto a fruire, per ogni nato, del numero di mesi di congedo parentale previsti dagli articoli 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 12. I controlli di malattia non sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambino.