Art. 12. Tutela delle lavoratrici madri 1. Le lavoratrici madri adibite al servizio di soccorso dovranno essere impiegate a servizi giornalieri connessi con l'attivita' operativa che non comportino pericoli per la gestazione, a partire dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto. 2. Sono escluse dalla effettuazione di turni notturni le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino. 3. A domanda, la madre o il padre in situazione monoparentale puo' chiedere l'esonero dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio. 4. I genitori che espletano funzioni tecnico operative possono richiedere l'esonero dalla sovrapposizione completa dei turni fino a sei anni di eta' dei figli. 5. La lavoratrice madre con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerata dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni, non puo' essere inviata in missione fuori sede per piu' di una giornata, senza il consenso.