Art. 12.
                   Tutela delle lavoratrici madri

  1.  Le  lavoratrici  madri adibite al servizio di soccorso dovranno
essere  impiegate  a  servizi  giornalieri  connessi  con l'attivita'
operativa  che  non  comportino pericoli per la gestazione, a partire
dall'accertamento  dello stato di gravidanza e fino a sette mesi dopo
il parto.
  2.  Sono  escluse  dalla  effettuazione  di turni notturni le donne
dall'inizio  dello  stato di gravidanza e nel periodo di allattamento
fino ad un anno di vita del bambino.
  3.  A domanda, la madre o il padre in situazione monoparentale puo'
chiedere  l'esonero  dal  turno  notturno  o  da  turni  continuativi
articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di eta' del
figlio.
  4.  I  genitori  che  espletano  funzioni tecnico operative possono
richiedere  l'esonero dalla sovrapposizione completa dei turni fino a
sei anni di eta' dei figli.
  5.  La lavoratrice madre con figli di eta' inferiore a tre anni che
ha  proposto  istanza  per  essere esonerata dai turni continuativi e
notturni  e  dalla sovrapposizione dei turni, non puo' essere inviata
in missione fuori sede per piu' di una giornata, senza il consenso.