Art. 14.
Linee  di  indirizzo  per  la  garanzia  ed  il  miglioramento  della
sicurezza   sul   lavoro   e   per   la   gestione   delle  attivita'
                  socio-assistenziali del personale

  1.  Con  successivo  accordo  integrativo ai sensi dell'articolo 15
saranno  definite  le  linee  di  indirizzo  per  la  garanzia  ed il
miglioramento  della  sicurezza  sul  lavoro  e per la gestione delle
attivita' socio assistenziali del personale.