Art. 14. Linee di indirizzo per la garanzia ed il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita' socio-assistenziali del personale 1. Con successivo accordo integrativo ai sensi dell'articolo 15 saranno definite le linee di indirizzo per la garanzia ed il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita' socio assistenziali del personale.