Art. 15.
                     Contrattazione integrativa

  1.  Fermo  restando  quanto  disposto  dagli  articoli 82  e 84 del
decreto  legislativo  13 ottobre  2005,  n.  217,  la  contrattazione
integrativa  si  effettua  tra  l'Amministrazione e le organizzazioni
sindacali  firmatarie dell'Accordo quadriennale recepito dal presente
decreto.
  2.  Il personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
che  sia componente delle rappresentanze sindacali aziendali non puo'
essere  titolare  di  relazioni  sindacali ai fini di quanto previsto
dall'articolo 84,  comma 2,  del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217.
  3. La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie:
    a) attuazione   della   disciplina   concernente  il  trattamento
economico  accessorio,  ivi  compreso  quello  collegato al risultato
connesso al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
    b) attuazione della disciplina per le pari opportunita';
    c) implicazioni sulla qualita' del lavoro, sulla professionalita'
e  sulla  mobilita'  dei  dirigenti  derivanti  dagli  effetti  delle
innovazioni   organizzative,   tecnologiche   e   dei   processi   di
esternalizzazione,  disattivazione o riqualificazione e riconversione
dei servizi;
    d) linee   generali   per   la  realizzazione  dei  programmi  di
formazione e aggiornamento;
    e) criteri  di  articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e
settimanale e delle turnazioni del personale direttivo;
    f) le linee di indirizzo per la garanzia e il miglioramento della
sicurezza   sul   lavoro   e   per   la   gestione   delle  attivita'
socio-assistenziali.
  4.  Nelle  materie di contrattazione integrativa, decorsi 30 giorni
dall'inizio  delle  trattative  senza  che  sia  stato  raggiunto  un
accordo,  le parti riassumono la liberta' di iniziativa; d'intesa tra
le parti, il termine e' prorogabile di altri 30 giorni.
  5. La contrattazione integrativa non puo' essere in contrasto con i
vincoli  risultanti  dal  presente  decreto  o  comportare  oneri non
previsti  negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del
bilancio   della   Direzione   centrale  per  le  risorse  umane  del
Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della
difesa  civile;  le clausole difformi sono nulle e non possono essere
applicate.
  6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
  7.   Per   le  materie  oggetto  della  contrattazione  integrativa
nazionale  e  della  contrattazione  decentrata  a livello centrale e
periferico  si applica la normativa derivante dai relativi precedenti
accordi fino a quando non intervengano i successivi.