Art. 15. Contrattazione integrativa 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 82 e 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la contrattazione integrativa si effettua tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo quadriennale recepito dal presente decreto. 2. Il personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che sia componente delle rappresentanze sindacali aziendali non puo' essere titolare di relazioni sindacali ai fini di quanto previsto dall'articolo 84, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 3. La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie: a) attuazione della disciplina concernente il trattamento economico accessorio, ivi compreso quello collegato al risultato connesso al raggiungimento degli obiettivi assegnati; b) attuazione della disciplina per le pari opportunita'; c) implicazioni sulla qualita' del lavoro, sulla professionalita' e sulla mobilita' dei dirigenti derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi; d) linee generali per la realizzazione dei programmi di formazione e aggiornamento; e) criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale e delle turnazioni del personale direttivo; f) le linee di indirizzo per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita' socio-assistenziali. 4. Nelle materie di contrattazione integrativa, decorsi 30 giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la liberta' di iniziativa; d'intesa tra le parti, il termine e' prorogabile di altri 30 giorni. 5. La contrattazione integrativa non puo' essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente decreto o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio della Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 7. Per le materie oggetto della contrattazione integrativa nazionale e della contrattazione decentrata a livello centrale e periferico si applica la normativa derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.