Art. 16.
                            Informazione

  1.   L'Amministrazione,   allo   scopo  di  rendere  trasparente  e
costruttivo il confronto tra le parti, fornisce tutte le informazioni
necessarie  sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto di
lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle
risorse umane, inviandone apposita documentazione alle organizzazioni
sindacali  firmatarie dell'Accordo quadriennale recepito dal presente
decreto.
  2. L'informazione e' fornita dall'Amministrazione in via preventiva
nelle  materie per le quali e' prevista la contrattazione integrativa
nazionale  e  la  contrattazione  decentrata  a  livello  centrale  e
periferico,  la  concertazione  o  la  consultazione  e,  comunque, a
livello  centrale  o  locale  secondo  la  ripartizione delle proprie
competenze, sulle seguenti materie:
    in sede di Amministrazione centrale:
      a) criteri generali di programmazione della mobilita' interna;
      b) criteri generali per l'organizzazione del lavoro;
      c) stato dell'occupazione e politiche degli organici;
      d) applicazione   dei   parametri  concernenti  la  qualita'  e
produttivita' dei servizi a rapporti con l'utenza;
      e) iniziative  rivolte  al miglioramento dei servizi sociali in
favore del personale;
      f) misure  in  materia  di  igiene  e  sicurezza  nei luoghi di
lavoro;
      g) affidamento all'esterno dei servizi;
      h) attivita' e programmi di ricerca e sviluppo;
      i) previsione di bilancio relativa al personale;
      j) programmazione delle attivita' di formazione del personale;
      k) criteri   per  la  definizione  degli  standard  psicofisici
richiesti al personale in servizio;
      l) conferimento,    mutamento    e   revoca   degli   incarichi
dirigenziali, nonche' le relative procedure.
    in sede di Amministrazione locale:
      A) politiche degli organici aventi riflessi sulla sede locale;
      B) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro;
      C) programmazione delle attivita' di formazione del personale;
      D) misure  programmate  in  materia  di  igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro;
      E) iniziative  volte  al  miglioramento  dei servizi sociali in
favore del personale.
  3. L'informazione e' fornita in via successiva dall'Amministrazione
per  gli  atti di gestione adottati e la verifica dei risultati sulle
materie   demandate  agli  accordi  negoziali,  anche  integrativi  o
decentrati, e, comunque, sulle iniziative concernenti:
    in sede di Amministrazione centrale:
      a) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
      b) attuazione dei programmi di formazione del personale;
      c) andamento  generale  della  mobilita'  del  personale, anche
d'ufficio;
      d) distribuzione  complessiva delle ore di lavoro straordinario
e utilizzo delle relative prestazioni;
      e) parametri   e   risultati   concernenti  la  qualita'  e  la
produttivita' dei servizi prestati;
      f) misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro;
      g) qualita' del servizio in rapporto con l'utenza;
      h) stato dell'occupazione e politiche degli organici;
    in sede di Amministrazione locale:
      A) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
      B) parametri   e   risultati   concernenti  la  qualita'  e  la
produttivita' dei servizi prestati;
      C) attuazione dei programmi di formazione del personale;
      D) misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro;
      E) distribuzione  complessiva delle ore di lavoro straordinario
prestate.
  4.   Nel   caso   in   cui   il   sistema   informativo  utilizzato
dall'Amministrazione  consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla
quantita'   e  qualita'  delle  prestazioni  lavorative  dei  singoli
operatori,  e' assicurata un'adeguata tutela della riservatezza della
sfera personale dei lavoratori.