Art. 16. Informazione 1. L'Amministrazione, allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti, fornisce tutte le informazioni necessarie sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, inviandone apposita documentazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo quadriennale recepito dal presente decreto. 2. L'informazione e' fornita dall'Amministrazione in via preventiva nelle materie per le quali e' prevista la contrattazione integrativa nazionale e la contrattazione decentrata a livello centrale e periferico, la concertazione o la consultazione e, comunque, a livello centrale o locale secondo la ripartizione delle proprie competenze, sulle seguenti materie: in sede di Amministrazione centrale: a) criteri generali di programmazione della mobilita' interna; b) criteri generali per l'organizzazione del lavoro; c) stato dell'occupazione e politiche degli organici; d) applicazione dei parametri concernenti la qualita' e produttivita' dei servizi a rapporti con l'utenza; e) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale; f) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; g) affidamento all'esterno dei servizi; h) attivita' e programmi di ricerca e sviluppo; i) previsione di bilancio relativa al personale; j) programmazione delle attivita' di formazione del personale; k) criteri per la definizione degli standard psicofisici richiesti al personale in servizio; l) conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali, nonche' le relative procedure. in sede di Amministrazione locale: A) politiche degli organici aventi riflessi sulla sede locale; B) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro; C) programmazione delle attivita' di formazione del personale; D) misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; E) iniziative volte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale. 3. L'informazione e' fornita in via successiva dall'Amministrazione per gli atti di gestione adottati e la verifica dei risultati sulle materie demandate agli accordi negoziali, anche integrativi o decentrati, e, comunque, sulle iniziative concernenti: in sede di Amministrazione centrale: a) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro; b) attuazione dei programmi di formazione del personale; c) andamento generale della mobilita' del personale, anche d'ufficio; d) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e utilizzo delle relative prestazioni; e) parametri e risultati concernenti la qualita' e la produttivita' dei servizi prestati; f) misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro; g) qualita' del servizio in rapporto con l'utenza; h) stato dell'occupazione e politiche degli organici; in sede di Amministrazione locale: A) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro; B) parametri e risultati concernenti la qualita' e la produttivita' dei servizi prestati; C) attuazione dei programmi di formazione del personale; D) misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro; E) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario prestate. 4. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'Amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantita' e qualita' delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, e' assicurata un'adeguata tutela della riservatezza della sfera personale dei lavoratori.