Art. 2. Congedo ordinario 1. Il personale direttivo e dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di congedo ordinario pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 2. Durante tale periodo spetta la normale retribuzione comprensiva, per il personale direttivo, delle indennita' corrisposte per dodici mensilita' esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennita' connesse a particolari condizioni di lavoro, e, per il personale dirigente, comprensiva della retribuzione di rischio e posizione, di cui all'art. 77 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 3. Per il personale direttivo la durata del congedo ordinario e' ridotta a trenta giorni per i primi tre anni di servizio, comprendendo in essi il periodo del corso di formazione iniziale. 4. In caso di orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di congedo ordinario spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 5. A tutto il personale direttivo e dirigente spettano altresi' quattro giornate di riposo da fruire nell'arco dell'anno solare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 6. Per il personale direttivo nell'anno di assunzione in servizio e per il personale direttivo e dirigente nell'anno di cessazione dal servizio la durata del congedo ordinario e' determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il personale direttivo e dirigente conserva il diritto al congedo ordinario in tutte le ipotesi di assenza dal servizio che ne prevedano la maturazione. 8. Il congedo ordinario costituisce un diritto irrinunciabile e non e' monetizzabile, salvo quanto previsto dal comma 12. 9. Costituisce specifica responsabilita' del personale direttivo e dirigente programmare il proprio congedo ordinario tenendo conto delle esigenze del servizio affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinche' sia assicurata, nel periodo di assenza, la continuita' delle attivita' ordinarie e straordinarie. 10. In caso di rientro anticipato dal congedo ordinario per necessita' di servizio, il personale ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonche' all'indennita' di missione, qualora prevista, per la durata del medesimo viaggio; il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di congedo ordinario non goduto. 11. Il congedo ordinario e' sospeso da malattie che si protraggano per piu' di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del personale informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria. 12. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento del congedo ordinario nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravita', il periodo di congedo ordinario potra' essere fruito entro l'anno successivo. 13. Fermo restando il disposto di cui al comma 8, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa sara' rimborsato l'eventuale residuo di ferie non fruito dal personale direttivo e dirigente per documentate esigenze di servizio. 14. Il periodo di congedo ordinario non e' riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento del congedo ordinario, al rientro dalla malattia, deve essere previamente autorizzato in relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga ai termini di cui al comma 12. 15. Al personale direttivo con anzianita' di servizio superiore a 28 anni, il congedo ordinario e' incrementato di un giorno.