Art. 2.
Congedo ordinario

  1.  Il  personale direttivo e dirigente ha diritto, in ogni anno di
servizio,  ad  un  periodo  di  congedo  ordinario  pari  a 32 giorni
lavorativi,  comprensivi  delle  due  giornate  previste dall'art. 1,
comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
  2. Durante tale periodo spetta la normale retribuzione comprensiva,
per  il  personale direttivo, delle indennita' corrisposte per dodici
mensilita' esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario
e  le  indennita' connesse a particolari condizioni di lavoro, e, per
il  personale  dirigente, comprensiva della retribuzione di rischio e
posizione,  di  cui  all'art.  77  del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217.
  3.  Per  il  personale direttivo la durata del congedo ordinario e'
ridotta   a   trenta  giorni  per  i  primi  tre  anni  di  servizio,
comprendendo in essi il periodo del corso di formazione iniziale.
  4.  In  caso  di  orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il
sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di congedo ordinario
spettanti  ai  sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a
28  e  26,  comprensivi  delle  due  giornate  previste  dall'art. 1,
comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
  5.  A  tutto  il  personale direttivo e dirigente spettano altresi'
quattro  giornate  di riposo da fruire nell'arco dell'anno solare, ai
sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  1, comma 1, lettera b), della
legge 23 dicembre 1977, n. 937.
  6. Per il personale direttivo nell'anno di assunzione in servizio e
per  il  personale  direttivo e dirigente nell'anno di cessazione dal
servizio   la   durata   del   congedo   ordinario   e'   determinata
proporzionalmente  al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di
anno  maturati.  La  frazione  di mese superiore a quindici giorni e'
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
  7.  Il  personale  direttivo  e  dirigente  conserva  il diritto al
congedo  ordinario in tutte le ipotesi di assenza dal servizio che ne
prevedano la maturazione.
  8. Il congedo ordinario costituisce un diritto irrinunciabile e non
e' monetizzabile, salvo quanto previsto dal comma 12.
  9.  Costituisce specifica responsabilita' del personale direttivo e
dirigente  programmare  il  proprio  congedo  ordinario tenendo conto
delle  esigenze  del  servizio  affidato,  coordinandosi  con  quelle
generali  della  struttura di appartenenza, provvedendo affinche' sia
assicurata,  nel  periodo  di assenza, la continuita' delle attivita'
ordinarie e straordinarie.
  10.  In  caso  di  rientro  anticipato  dal  congedo  ordinario per
necessita'  di  servizio,  il  personale ha diritto al rimborso delle
spese  documentate  per il viaggio di rientro in sede e per quello di
ritorno  al  luogo di svolgimento delle ferie, nonche' all'indennita'
di missione, qualora prevista, per la durata del medesimo viaggio; il
personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il
periodo di congedo ordinario non goduto.
  11.  Il congedo ordinario e' sospeso da malattie che si protraggano
per  piu'  di  3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura
del personale informare tempestivamente l'amministrazione, producendo
la relativa documentazione sanitaria.
  12. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio
che non abbiano reso possibile il godimento del congedo ordinario nel
corso  dell'anno,  le  ferie  dovranno  essere  fruite entro il primo
semestre  dell'anno  successivo.  In  caso  di  esigenze  di servizio
assolutamente   indifferibili   derivanti   dalla  partecipazione  ad
emergenze  e/o  eventi di particolare gravita', il periodo di congedo
ordinario potra' essere fruito entro l'anno successivo.
  13.  Fermo  restando  il  disposto  di  cui  al comma 8, in caso di
cessazione   del   rapporto  di  lavoro  per  qualsiasi  causa  sara'
rimborsato  l'eventuale  residuo  di  ferie  non fruito dal personale
direttivo e dirigente per documentate esigenze di servizio.
  14.  Il  periodo di congedo ordinario non e' riducibile per assenze
per  malattia  o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte
per  l'intero  anno  solare.  In  tal  caso, il godimento del congedo
ordinario,   al  rientro  dalla  malattia,  deve  essere  previamente
autorizzato  in  relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga
ai termini di cui al comma 12.
  15.  Al  personale direttivo con anzianita' di servizio superiore a
28 anni, il congedo ordinario e' incrementato di un giorno.