Art. 20. Federazioni sindacali 1. Ai soli fini dell'accertamento della rappresentativita', le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purche' il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarita' delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. 2. E' esclusa l'attribuzione delle deleghe dell'affiliato all'affiliante in caso di affiliazione o di altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto. Per i casi di incorporazione o fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto gia' esistente, e' consentita l'attribuzione delle deleghe della predetta organizzazione sindacale al soggetto gia' esistente, per successione a titolo universale. 3. Le organizzazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2, ultima parte, hanno l'onere di fornire al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile idonea documentazione, consistente nella copia delle determinazioni adottate dai competenti organi statutari, dalla quale risulti chiaramente che il soggetto sindacale in capo al quale si deve accertare la rappresentativita' e' titolare in proprio di delega per il versamento dei contributi sindacali e che allo stesso sono imputate, per effettiva successione, le deleghe delle quali risultino titolari le predette organizzazioni costituenti, incorporate per fusione, affiliate, federate o aderenti in altre forme comunque denominate. La citata documentazione e' trasmessa al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile con lettera raccomandata a/r a firma del legale rappresentante delle medesime associazioni sindacali. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie e che non diano conto degli elementi di effettivita' necessari per la successione nella titolarita' delle deleghe del nuovo soggetto e che ad esso vengano imputate. Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull'avviso di ricevimento della raccomandata. 4. Ai fini dell'accertamento della rappresentativita' del biennio contrattuale 2008-2009, le organizzazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2, ultima parte, per i casi di fusione, affiliazione, incorporazione o di altra forma associativa comunque denominata, avvenuti entro il 31 dicembre 2007, possono provvedere all'onere derivante dal comma 3 fino alla data ultima del 31 marzo 2008. Qualora, entro il 31 marzo 2008, i citati soggetti sindacali non forniscano la documentazione richiesta nel comma 3, e, quindi, garanzie sulla effettivita' della delega, non sara' possibile riconoscere in capo alla nuova aggregazione associativa o al soggetto gia' esistente la rappresentativita' per il biennio 2008-2009, con le modalita' fissate nei medesimi commi 1 e 2, ultima parte. In tale ultimo caso, ogni singola organizzazione sindacale sara' misurata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 81 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle deleghe di cui era direttamente titolare e intestataria alla data del 31 dicembre 2007. Qualora, entro il predetto termine del 31 marzo 2008, le decisioni in materia siano state adottate dai competenti organismi statutari ed inviata la relativa documentazione di cui al comma 3, ma non sia ancora intervenuta la ratifica congressuale, se statutariamente prevista, tale ratifica, in via eccezionale, puo' intervenire entro e non oltre il 15 aprile 2008. 5. Le prerogative sindacali sono assegnate al soggetto sindacale rappresentativo di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. I poteri e le competenze contrattuali, relativi agli Accordi integrativi nazionali e decentrati, riconosciuti ai rappresentanti dei citati soggetti sindacali rappresentativi, in quanto firmatari dell'ipotesi di Accordo quadriennale di cui all'articolo 83, comma 1, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono esercitati in nome e per conto degli stessi. Pertanto, nei menzionati Accordi integrativi e decentrati la sottoscrizione avviene esclusivamente in rappresentanza della organizzazione sindacale rappresentativa. In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, l'organizzazione sindacale affiliante, se rappresentativa, e' unica titolare dei distacchi, dei permessi e delle altre prerogative sindacali di cui al presente decreto. 6. Allo scopo di garantire la certezza e la stabilita' delle relazioni sindacali, nel rispetto dei commi 1 e 2, ultima parte, e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 81 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora nell'ambito di un soggetto sindacale rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il mero cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento della rappresentativita' previsto dal comma 7. 7. Il Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, procede, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, all'accertamento della rappresentativita' delle associazioni sindacali in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento, sulla base dei dati associativi rilevati dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con le modalita' di cui all'articolo 24. 8. Le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del giudizio, dovranno restituire al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite e non spettanti. Analogamente si procede, fatto salvo quanto previsto al comma 9, nei confronti delle organizzazioni sindacali in caso di superamento del contingente dei permessi sindacali loro spettanti, verificati annualmente a consuntivo dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 24, comma 3. 9. Dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui nell'anno di riferimento un soggetto sindacale abbia superato il contingente dei permessi sindacali di cui all'articolo 23, l'Amministrazione, previo consenso dell'organizzazione sindacale interessata, in luogo del recupero diretto di cui al comma 8, puo' compensare l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente. Nel caso in cui l'associazione sindacale nell'anno successivo a quello in cui si e' verificata l'eccedenza non abbia un contingente a disposizione, ovvero esso non sia sufficiente, si dara' luogo a quanto previsto nel comma 8.