Art. 20.
                        Federazioni sindacali

  1.  Ai  soli  fini  dell'accertamento  della rappresentativita', le
organizzazioni  sindacali  che  abbiano  dato  o diano vita, mediante
fusione,  affiliazione  o  in  altra  forma ad una nuova aggregazione
associativa  possono  imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe
delle  quali  risultino  titolari,  purche' il nuovo soggetto succeda
effettivamente  nella  titolarita'  delle deleghe che ad esso vengono
imputate,  o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente
dai lavoratori a favore del nuovo soggetto.
  2.   E'   esclusa   l'attribuzione   delle  deleghe  dell'affiliato
all'affiliante  in  caso di affiliazione o di altra forma aggregativa
tra  sigle  sindacali  che  non  dia luogo alla creazione di un nuovo
soggetto.   Per   i   casi   di   incorporazione  o  fusione  di  una
organizzazione sindacale in un soggetto gia' esistente, e' consentita
l'attribuzione  delle deleghe della predetta organizzazione sindacale
al soggetto gia' esistente, per successione a titolo universale.
  3. Le organizzazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2, ultima parte,
hanno  l'onere  di  fornire al Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile  idonea  documentazione,
consistente  nella copia delle determinazioni adottate dai competenti
organi  statutari,  dalla  quale  risulti chiaramente che il soggetto
sindacale in capo al quale si deve accertare la rappresentativita' e'
titolare  in  proprio  di  delega  per  il  versamento dei contributi
sindacali e che allo stesso sono imputate, per effettiva successione,
le  deleghe delle quali risultino titolari le predette organizzazioni
costituenti,  incorporate per fusione, affiliate, federate o aderenti
in  altre  forme  comunque  denominate.  La  citata documentazione e'
trasmessa al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile con lettera raccomandata a/r a firma del legale
rappresentante  delle  medesime  associazioni sindacali. Sono escluse
mere   note   di  comunicazione  non  corredate  dalle  modificazioni
statutarie  e  che  non  diano  conto  degli elementi di effettivita'
necessari  per  la  successione  nella  titolarita' delle deleghe del
nuovo  soggetto  e  che  ad  esso  vengano  imputate.  Per la data di
ricezione fa testo quella risultante sull'avviso di ricevimento della
raccomandata.
  4.  Ai  fini dell'accertamento della rappresentativita' del biennio
contrattuale 2008-2009, le organizzazioni sindacali di cui ai commi 1
e   2,   ultima   parte,   per   i  casi  di  fusione,  affiliazione,
incorporazione  o  di  altra  forma  associativa comunque denominata,
avvenuti  entro  il  31 dicembre  2007,  possono provvedere all'onere
derivante  dal  comma 3  fino  alla  data  ultima  del 31 marzo 2008.
Qualora,  entro  il  31 marzo  2008,  i citati soggetti sindacali non
forniscano  la  documentazione  richiesta  nel  comma 3,  e,  quindi,
garanzie   sulla  effettivita'  della  delega,  non  sara'  possibile
riconoscere in capo alla nuova aggregazione associativa o al soggetto
gia' esistente la rappresentativita' per il biennio 2008-2009, con le
modalita'  fissate  nei  medesimi  commi 1 e 2, ultima parte. In tale
ultimo caso, ogni singola organizzazione sindacale sara' misurata, ai
sensi   del   combinato   disposto   degli  articoli 81  del  decreto
legislativo  13 ottobre  2005, n. 217, e dell'articolo 43 del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, sulla base delle deleghe di cui
era  direttamente  titolare  e intestataria alla data del 31 dicembre
2007.  Qualora,  entro  il  predetto  termine  del  31 marzo 2008, le
decisioni  in  materia  siano state adottate dai competenti organismi
statutari ed inviata la relativa documentazione di cui al comma 3, ma
non   sia   ancora   intervenuta   la   ratifica   congressuale,   se
statutariamente  prevista,  tale  ratifica,  in via eccezionale, puo'
intervenire entro e non oltre il 15 aprile 2008.
  5.  Le  prerogative  sindacali sono assegnate al soggetto sindacale
rappresentativo  di  cui  al  decreto  del  Ministro  per la funzione
pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione,   concernente   l'individuazione  della  delegazione
sindacale   trattante,   ai   sensi   dell'articolo 81   del  decreto
legislativo  13 ottobre  2005,  n.  217.  I  poteri  e  le competenze
contrattuali,   relativi   agli   Accordi   integrativi  nazionali  e
decentrati,   riconosciuti  ai  rappresentanti  dei  citati  soggetti
sindacali   rappresentativi,  in  quanto  firmatari  dell'ipotesi  di
Accordo  quadriennale  di  cui  all'articolo 83,  comma 1, del citato
decreto  legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono esercitati in nome
e   per   conto   degli  stessi.  Pertanto,  nei  menzionati  Accordi
integrativi  e decentrati la sottoscrizione avviene esclusivamente in
rappresentanza  della  organizzazione  sindacale  rappresentativa. In
caso  di  affiliazione  o altra forma aggregativa tra sigle sindacali
che   non   dia   luogo   alla   creazione   di  un  nuovo  soggetto,
l'organizzazione  sindacale  affiliante, se rappresentativa, e' unica
titolare  dei  distacchi,  dei  permessi  e  delle  altre prerogative
sindacali di cui al presente decreto.
  6.  Allo  scopo  di  garantire  la  certezza  e la stabilita' delle
relazioni  sindacali,  nel  rispetto dei commi 1 e 2, ultima parte, e
per  gli effetti del combinato disposto degli articoli 81 del decreto
legislativo  13 ottobre  2005, n. 217, e dell'articolo 43 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora nell'ambito di un soggetto
sindacale  rappresentativo  si  verifichi  un  mutamento associativo,
compreso  il  mero  cambio  di  denominazione,  il  mutamento produce
effetti   soltanto   al   successivo   periodico  accertamento  della
rappresentativita' previsto dal comma 7.
  7.  Il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  ora Ministro per le
riforme  e le innovazioni nella pubblica amministrazione, procede, ai
sensi   e   per  gli  effetti  di  cui  all'articolo 81  del  decreto
legislativo   13 ottobre   2005,   n.   217,  all'accertamento  della
rappresentativita'  delle  associazioni  sindacali  in corrispondenza
dell'inizio  di  ciascuna stagione contrattuale di riferimento, sulla
base  dei  dati  associativi rilevati dal Dipartimento dei vigili del
fuoco,  del soccorso pubblico e della difesa civile, con le modalita'
di cui all'articolo 24.
  8.  Le  organizzazioni  sindacali ammesse alle trattative nazionali
con  riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole
del  giudizio,  dovranno  restituire  al  Dipartimento dei vigili del
fuoco,  del  soccorso pubblico e della difesa civile il corrispettivo
economico  dei  distacchi  e  delle  ore  di  permesso  fruite  e non
spettanti.  Analogamente  si  procede, fatto salvo quanto previsto al
comma 9,  nei  confronti  delle  organizzazioni  sindacali in caso di
superamento  del  contingente  dei permessi sindacali loro spettanti,
verificati  annualmente  a consuntivo dal Dipartimento della funzione
pubblica ai sensi dell'articolo 24, comma 3.
  9. Dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui nell'anno di riferimento un
soggetto   sindacale  abbia  superato  il  contingente  dei  permessi
sindacali  di cui all'articolo 23, l'Amministrazione, previo consenso
dell'organizzazione  sindacale  interessata,  in  luogo  del recupero
diretto  di  cui  al  comma 8,  puo' compensare l'eccedenza nell'anno
immediatamente   successivo   detraendo  dal  relativo  monte-ore  di
spettanza  il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente.
Nel  caso  in  cui  l'associazione  sindacale  nell'anno successivo a
quello in cui si e' verificata l'eccedenza non abbia un contingente a
disposizione,  ovvero  esso  non  sia  sufficiente,  si dara' luogo a
quanto previsto nel comma 8.