Art. 21.
                         Distacchi sindacali

  1.  Alla ripartizione del contingente complessivo dei distacchi tra
le  organizzazioni  sindacali rappresentative sul piano nazionale del
personale  direttivo  e  dirigente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,  di  cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,   concernente   l'individuazione  della  delegazione
sindacale   trattante,   ai   sensi   dell'articolo 81   del  decreto
legislativo  13 ottobre  2005,  n.  217,  provvede il Ministro per le
riforme  e  le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le
organizzazioni  sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di
ciascun   biennio.  La  ripartizione,  che  ha  validita'  fino  alla
successiva,  e'  effettuata  in  rapporto  al  numero  delle  deleghe
complessivamente   espresse   per   la   riscossione  del  contributo
sindacale,  conferite  dal  personale direttivo e dirigente del Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco all'Amministrazione, accertate per
ciascuna   delle  citate  organizzazioni  sindacali,  alla  data  del
31 dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  in  cui si effettua la
ripartizione.
  2.  Le  richieste  di distacco sono presentate dalle organizzazioni
sindacali  nazionali  aventi titolo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  della  funzione pubblica ed alla Direzione
centrale  per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile,  la quale cura gli
adempimenti  istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa
il  preventivo  assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di distacco
entro  il  termine  di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica,  finalizzato  esclusivamente all'accertamento dei requisiti
di  cui  al  comma 4,  ed  alla verifica del rispetto dello specifico
contingente  e  relativo  riparto  di  cui al comma 1, e' considerato
acquisito   qualora  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  non
provveda  entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Entro  il  31 gennaio  di  ciascun  anno, le organizzazioni sindacali
comunicano  la  conferma  di  ogni  singolo distacco in atto; possono
avanzare  richiesta  di revoca in ogni momento. La conferma annuale e
la  richiesta  di  revoca e' comunicata alla Presidenza del Consiglio
dei  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alla Direzione
centrale  per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del   soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile,  che  adottano  i
consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
  3. Possono essere autorizzati distacchi nell'ambito del contingente
indicato  nel  comma 1,  soltanto in favore del personale direttivo e
dirigente  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con rapporto di
lavoro  a  tempo  indeterminato,  che  ricopre la carica di dirigente
sindacale  in  seno  agli  organismi  direttivi  delle organizzazioni
sindacali  di  cui al comma 1, secondo le comunicazioni formali circa
la  composizione  degli  stessi organismi fatte pervenire da ciascuna
organizzazione sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e alla Direzione centrale per le
risorse  umane  del  Dipartimento  dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile.
  4.   Ferma   restando   l'attuale  disciplina  ed  il  loro  numero
complessivo,   i   distacchi  possono  essere  fruiti  dai  dirigenti
sindacali  di  cui  al  comma 1, di norma, fino al limite massimo del
50%, frazionatamente, per periodi, comunque, non inferiori a tre mesi
ciascuno    con    esclusione   della   frazionabilita'   dell'orario
giornaliero, previo accordo dell'organizzazione sindacale interessata
con l'Amministrazione.
  5. Nei limiti di cui al comma 4, i distacchi, per il solo personale
con  rapporto  di lavoro a tempo pieno, possono essere utilizzati con
articolazione  della  prestazione  di servizio ridotta al 50%, previo
accordo  del  dipendente stesso con l'Amministrazione sulla tipologia
di orario prescelta, tra quelle sotto indicate:
    a) in tutti i giorni lavorativi;
    b) con  articolazione  della  prestazione  su alcuni giorni della
settimana,  del  mese  o di determinati periodi dell'anno, in modo da
rispettare  come  media la durata del lavoro settimanale, fissata per
la prestazione ridotta nell'arco temporale preso in considerazione.
  6. Nel caso di utilizzo della facolta' di cui al comma 5, il numero
dei  dirigenti  sindacali  in distacco risultera' aumentato in misura
corrispondente,  fermo  restando  l'intero  ammontare  dei distacchi,
arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unita' superiore.
  7. Nel caso di distacco disposto ai sensi del comma 5, per la parte
economica  si  applica  il comma 8 e, per il diritto alle ferie ed al
periodo  di  prova  in  caso  di  vincita  di concorso o passaggio di
qualifica  (purche'  in  tale  ipotesi sia confermato il distacco con
prestazione  lavorativa ridotta), si applica la disciplina emanata in
attuazione   dell'articolo 144,   comma 1,  del  decreto  legislativo
13 ottobre  2005,  n.  217,  per  il  rapporto  di  lavoro part-time,
orizzontale  o  verticale,  secondo  le  tipologie  del comma 5. Tale
ultimo  rinvio  va  inteso  solo  come una modalita' di fruizione dei
distacchi  che,  pertanto,  non  si  configurano  come un rapporto di
lavoro   part-time   e   non   incidono  sulla  determinazione  delle
percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di
tali rapporti di lavoro.
  8.  I  periodi  di  distacco sono a tutti gli effetti equiparati al
servizio prestato nell'Amministrazione, anche ai fini della mobilita'
e del trattamento pensionistico, salvo che ai fini del compimento del
periodo  di  prova  e  del  diritto  al congedo ordinario. I predetti
periodi   sono   retribuiti  con  esclusione  dei  compensi  e  delle
indennita'   per  il  lavoro  straordinario  e  di  quelli  collegati
all'effettivo  svolgimento  delle prestazioni. In caso di distacco ai
sensi del comma 5, al dirigente sindacale e' garantito il trattamento
economico  complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le
competenze  fisse e periodiche. Il trattamento accessorio legato alla
produttivita'  o alla retribuzione di risultato e' attribuito in base
all'apporto   partecipativo  del  medesimo  al  raggiungimento  degli
obiettivi assegnati.
  9.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 170 del decreto
legislativo  13 ottobre  2005,  n. 217, in sede di prima applicazione
del  procedimento  negoziale  di  cui  all'articolo 80  del  medesimo
decreto legislativo n. 217/2005, non viene individuato il contingente
dei distacchi sindacali per il personale direttivo e dirigente.